OBIETTIVO
2
Riconversione
socioeconomica delle zone con difficoltà
strutturali
L’11,5 per cento degli stanziamenti
(22,5 miliardi di euro) è destinato
alla riconversione economica e sociale
delle aree di crisi nei settori dell’industria
e dei servizi, delle zone rurali in
declino, delle aree urbane in difficoltà
e delle zone depresse che dipendono
dalla pesca.
Il nuovo obiettivo 2, finanziato dal
FESR e dal
FSE, eredita
dunque le caratteristiche degli obiettivi
2 (riconversione delle zone industriali
in declino) e 5b (adeguamento delle
zone rurali al mutamento strutturale)
del precedente ciclo di programmazione.
I requisiti che caratterizzano le
zone ammissibili variano a seconda
che si tratti di zone industriali,
rurali, urbane o dipendenti dalla
pesca.
1) Le zone industriali
devono soddisfare i seguenti criteri
di ammissibilità:
- tasso di disoccupazione e percentuale
dei posti di lavoro nel settore industriale
superiori alla media comunitaria;
- calo dell’occupazione nel
comparto industriale.
2) Le zone rurali
rientrano nell’obiettivo 2 se
caratterizzate da una bassa densità
della popolazione, o da un’elevata
percentuale di occupati nel settore
agricolo. Occorre inoltre che si sia
verificata una flessione del numero
di occupati, oppure una diminuzione
degli abitanti.
3) Per le zone urbane
è richiesta la presenza di
almeno uno dei seguenti requisiti:
- un tasso di disoccupazione elevato
e persistente nel tempo;
- un alto grado di povertà;
- un basso livello di scolarizzazione;
- criminalità diffusa.
4) Le zone dipendenti dalla
pesca sono prese in considerazione
se la percentuale degli occupati in
tale settore è apprezzabile.
Nel rispetto di questi criteri, ogni
stato membro propone un lista delle
zone ammissibili.
L’approvazione dell’elenco
definitivo è rimessa alla Commissione.
La lista è valida per sette
anni, benché sia prevista una
valutazione intermedia per l’inserimento
di zone in grave crisi.
Il Regolamento n. 1260/1999 stabilisce
che l’obiettivo 2 riguarda,
al massimo, il 18 % della popolazione
complessiva. Per ogni stato membro
il massimale è determinato
dalla Commissione, che tiene conto
di numerosi fattori, tra cui, ad esempio,
il tasso di disoccupazione di lunga
durata.
In Italia il beneficio riguarda quasi
7.402.000 abitanti. Le zone interessate
sono situate nel Nord e nel Centro
del paese.
La
tabella seguente riporta i massimali
di popolazione ammissibile fissati
dalla Commissione per ogni stato membro.
L’ultima riga riporta il massimale
stabilito per la popolazione complessiva
dell’Unione Europea
STATO
MEMBRO |
POPOLAZIONE
(milioni di abitanti) |
%
DELLA POPOLAZIONE NAZIONALE |
Germania
|
10,30
|
13
|
Austria |
1,99 |
25 |
Belgio |
1,27 |
12 |
Danimarca |
0,54 |
10 |
Spagna |
8,81 |
22 |
Finlandia |
1,58 |
31 |
Francia |
18,77 |
31 |
Italia |
7,4 |
13 |
Lussemburgo |
0,11 |
28 |
Paesi
Bassi |
2,33 |
15 |
Regno
Unito |
13,84 |
24 |
Svezia |
1,22 |
14 |
Unione
europea |
68,17 |
18 |
|