INTRODUZIONE
PRINCIPI 2000-2006

OBIETTIVI PRIORITARI
- obiettivo 1
- obiettivo 2
- obiettivo 3
- ripartizione dei fondi

INIZIATIVE COMUNITARIE
AZIONI INNOVATIVE
ASSISTENZA TECNICA
FESR
FSE
FEAOG
SFOP
FONDO DI COESIONE
PROSPETTIVE 2007-2013

NOTA

OBIETTIVO 2

Riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali
L’11,5 per cento degli stanziamenti (22,5 miliardi di euro) è destinato alla riconversione economica e sociale delle aree di crisi nei settori dell’industria e dei servizi, delle zone rurali in declino, delle aree urbane in difficoltà e delle zone depresse che dipendono dalla pesca.
Il nuovo obiettivo 2, finanziato dal FESR e dal FSE, eredita dunque le caratteristiche degli obiettivi 2 (riconversione delle zone industriali in declino) e 5b (adeguamento delle zone rurali al mutamento strutturale) del precedente ciclo di programmazione.
I requisiti che caratterizzano le zone ammissibili variano a seconda che si tratti di zone industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca.
1) Le zone industriali devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:
- tasso di disoccupazione e percentuale dei posti di lavoro nel settore industriale superiori alla media comunitaria;
- calo dell’occupazione nel comparto industriale.
2) Le zone rurali rientrano nell’obiettivo 2 se caratterizzate da una bassa densità della popolazione, o da un’elevata percentuale di occupati nel settore agricolo. Occorre inoltre che si sia verificata una flessione del numero di occupati, oppure una diminuzione degli abitanti.
3) Per le zone urbane è richiesta la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- un tasso di disoccupazione elevato e persistente nel tempo;
- un alto grado di povertà;
- un basso livello di scolarizzazione;
- criminalità diffusa.
4) Le zone dipendenti dalla pesca sono prese in considerazione se la percentuale degli occupati in tale settore è apprezzabile.
Nel rispetto di questi criteri, ogni stato membro propone un lista delle zone ammissibili.
L’approvazione dell’elenco definitivo è rimessa alla Commissione. La lista è valida per sette anni, benché sia prevista una valutazione intermedia per l’inserimento di zone in grave crisi.
Il Regolamento n. 1260/1999 stabilisce che l’obiettivo 2 riguarda, al massimo, il 18 % della popolazione complessiva. Per ogni stato membro il massimale è determinato dalla Commissione, che tiene conto di numerosi fattori, tra cui, ad esempio, il tasso di disoccupazione di lunga durata.
In Italia il beneficio riguarda quasi 7.402.000 abitanti. Le zone interessate sono situate nel Nord e nel Centro del paese.

La tabella seguente riporta i massimali di popolazione ammissibile fissati dalla Commissione per ogni stato membro. L’ultima riga riporta il massimale stabilito per la popolazione complessiva dell’Unione Europea

STATO MEMBRO
POPOLAZIONE
(milioni di abitanti)

% DELLA POPOLAZIONE NAZIONALE

Germania

10,30
13
Austria
1,99
25
Belgio
1,27
12
Danimarca
0,54
10
Spagna
8,81
22
Finlandia
1,58
31
Francia
18,77
31
Italia
7,4
13
Lussemburgo
0,11
28
Paesi Bassi
2,33
15
Regno Unito
13,84
24
Svezia
1,22
14
Unione europea
68,17
18