ASSISTENZA
TECNICA
Su
iniziativa della Commissione, i Fondi
strutturali possono finanziare azioni
di assistenza tecnica, indirizzate
all’elaborazione di strategie
e regole di buona pratica, per migliorare
l’efficacia degli interventi
strutturali.
Le finalità principali delle
azioni di assistenza tecnica sono
enumerate dall'articolo 23 del Regolamento
generale dei fondi strutturali. Esse
comprendono, in particolare:
1) realizzazione di studi, compresi
quelli di carattere generale, relativi
all'azione dei fondi;
2) scambi di esperienze e di informazioni
destinate alle parti, ai beneficiari
finali degli interventi dei fondi
e al pubblico;
3) l'installazione, il funzionamento
e il collegamento di sistemi informatizzati
per la gestione, la sorveglianza e
la valutazione;
4) il miglioramento dei metodi di
valutazione e lo scambio di informazioni
sulle prassi in questo settore.
Come nel caso delle azioni innovative,
il finanziamento proveniente dai Fondi
strutturali non può essere
maggiore della percentuale stabilita
dalla Commissione, che in ogni caso
non può superare lo 0,25%.
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