AZIONI
INNOVATIVE
Le
azioni che promuovono l’innovazione
sono l’espressione di una politica
comunitaria che non trascura l’esigenza
di stimolare la competitività
valorizzando le idee nuove e il progresso
tecnologico.
Gli interventi di questo tipo concorrono
alla realizzazione di tutti gli obiettivi
prioritari stabiliti per il ciclo
di programmazione 2000-2006.
Proprio per questo la Commissione
può stanziare, per finanziare
le azioni innovative, una quota pari
allo 0,40 % di ciascun Fondo strutturale,
previo parere dei comitati per lo
sviluppo e la riconversione industriale.
Il finanziamento deve avvenire nel
rispetto dei principi che esigono
la trasparenza, la semplificazione
e la sana gestione finanziaria. Ogni
progetto di innovazione non può
essere finanziato da più di
un Fondo Strutturale.
Per quanto riguarda l'entità
della quota di cofinanziamento, che
definisce il livello della partecipazione
comunitaria, essa varia a seconda
dell'obiettivo perseguito attraverso
le azioni innovative. Per le regioni
che rientrano nell'obiettivo 1 può
raggiungere l'80 % del costo totale.
Invece, per le regioni comprese nell'obiettivo
2 è pari al 50 %, anche se
in alcuni casi può essere elevata
fino al 60 %.
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