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I romani non curarono particolarmente questa attività e probabilmente caddero in parziale abbandono i primitivi impianti fenici, anche se Plinio parla di impianti per l'estrazione del sale in Sicilia e ne vanta le capacità di salinazione. Furono i musulmani a ripristinare la coltivazione della salina, ma tutto questo non ebbe grande rilevanza economica e il sale estratto serviva per il consumo interno e per salare in loco il pesce e la carne che veniva venduta alle navi in transito. Anche nel periodo normanno, svevo ed aragonese, le saline non diedero a Trapani particolari sbocchi economico occupazionali. Bisognerà aspettare il XV secolo per uno sviluppo massiccio e il XVI per una esportazione notevole; nel XVII si ebbe l'installazione di nuove saline e la ristrutturazione dei vecchi impianti. Nel XVII e XVIII secolo il sale e una delle maggiori voci per l'esportazione e una delle attività che fa inserire la città negli scali delle navi europee. Spesso nelle aree del commercio mediterraneo il sale veniva usato come merce di scambio. Fino ai primi del XX secolo, le saline portarono a Trapani mercanti e navi e soprattutto i veneziani furono tra i migliori clienti. A volte il sale veniva pagato anche con opere d'arte e molti quadri veneziani e genovesi, che si trovano nelle collezioni private di famiglie trapanesi, potrebbero narrarci questa storia. Ma perché Trapani diventò la Città del Sale e acquistò quel caratteristico paesaggio determinato dalla presenza dei mulini a vento e dei cumuli di sale coperti da tegole lungo le sponde delle vasche. Per l'impianto di una salina occorrono particolari condizioni geofisiche: coste basse e paludose, venti interni, temperatura media elevata, limitato regime pluviometrico e il terreno deve essere particolarmente impermeabile. La fascia costiera tra Trapani e Marsala, frastagliata in isolotti e piccole penisole appena affioranti dal mare, ha consentito di creare degli argini che li collegassero e delimitassero le zone d'acqua da trasformare in saline. Tutto questo ha prodotto una trasformazione dell'originaria orografia senza tuttavia turbare l'ecosistema. Nelle saline trapanesi si distinguono quattro ordini di bacini e di vasche. L'acqua del mare defluisce o viene immessa in un grande bacino, vasca fredda, in esso l'acqua e a bassa densità e di colore scuro; quando per l'azione del sole e del vento aumenta la densità, la si fa defluire in una serie di vasche più piccole e meno profonde per ottenere complessivamente una maggiore superficie di evaporazione: sono queste le vasche di acqua cruda o retro calde. Raggiunta una maggiore concentrazione, le acque passano nelle vasche di coltivazione, vasche calde o di acqua fatta. Da queste vanno in una quarta serie di vasche, dette caselle messaggere o ruffiane. Qui la concentrazione raggiunge il 25% e determina la precipitazione del cloruro di sodio. Dalle caselle messaggere si passa alle vasche di cristallizzazione, dette appunto caselle salanti. Queste si trovano allineate presso gli argini per facilitare il prelievo del sale e la loro accumulazione per la successiva trasformazione e commercializzazione. Se nel passato la salina e stata un'attività portante del sistema economico trapanese, tanto da determinare una cultura del sale e una primitiva industrializzazione del territorio ben inserita nell'ecosistema mediterraneo, oggi purtroppo tale industria non riesce a reggere il confronto con i prezzi di altre zone e con il sale di miniera, i cui costi di produzione risultano più competitivi; senza una politica intelligente Trapani non potrà mantenere la propria tradizione. Molte saline sono scomparse e solo poche vengono utilizzate; se da parte di alcuni, salinari e privati, si tenta di recuperarne alla piena attività una parte e integrare i guadagni con l'utilizzo delle vasche per la piscicoltura, tuttavia devono essere studiati meglio i tempi, le tecniche, i costi di lavorazione e soprattutto la commercializzazione, altrimenti il sale di Trapani scomparirà dal mercato. Un elemento importante per l'attività della salina era il mulino una struttura troncoconica con grandi pale di legno ricoperte di stoffa che assumevano la funzione di vele; opposte ai venti, col loro moto le pale azionavano il meccanismo per il sollevamento delle acque, tramite le spire di Archimede. Per anni simbolo della città, abbandonati con le saline semi distrutte o fatiscenti, ora tornano a suscitare l'interesse di chi riconosce nei documenti delle attività umane del passato, anche recente, valori storici e culturali. E' per interessamento di privati, di pubbliche Istituzioni, che oggi è possibile visitare quattro mulini restaurati nelle Saline Maria Stella, Canino, Culcasi, D'Ali. Videos Video on demand 1 Video on demand 2 Rai Scuola Storia Facebook Cultura Play Learning Videoteche Ovo Video Enciclopedia Virgilio Repubblica Super Quark Msn Nasa Ulisse 518 Gufo 520 Grano 521 Grace Kelly 523 Gli affreschi di Giotto nel Duomo di Assisi 524 Il golpe dei colonnelli in Grecia 527 Henri Bergson 528 Harry Truman 530 AcquaH2O 531 Gustave Eiffel 532 Gustave Courbet 533 Günter Grass 534 Gulash 537 Jean Paul Sartre 538 Jean Auguste Dominique Ingres 539 Jawaharlal Nehru 540 James Watt 542 James Cook 544 Jacques Cartier 545 Jimmy Carter 546 Joan Crawford 547 John de Mol 549 John Constable 550 Johannes Brahms 552 Johann Gutenberg 553 Johan Cruijff 555 Jack Kerouac 557 Italia Germania Ovest 1970 559 Il Sessantotto 560 Il Santo Graal 562 Il proibizionismo negli Stati Uniti 563 Il primo imperatore cinese e la dinastia Qin 566 Iliade 567 Impressione, levar del sole 568 Italia campione a Berlino 2006 569 Isaac Newton 570 Irredentismo risorgimentale 571 Ippopotamo 572 Ingvar Kamprad 573 Ingmar Bergman 574 Induismo 575 Impressionismo 577 Francisco Goya 578 Fiumi 580 Fiore di loto 581 Filippo Lippi 582 Fidia 583 Fidel Castro 585 Fenicottero 586 Formica 587 Formichiere 588 Francisco Franco 591 Francis Drake 592 Francis Bacon 595 Forza centrifuga 597 Fegato 599 Ernest Hemingway 600 Eris 601 Erich Fromm 602 Enzo Ferrari 603 Enver Hoxha 604 Enrico VII Tudor 605 Enrico Fermi 606 Energie cinetica, potenziale e meccanica 608 Eschimesi 610 Fausto Coppi 611 Famiglia di Acrobati con scimmia 612 Euripide 613 Eugenio Montale 615 Eugène Delacroix 616 Emily Dickinson 617 Giustiniano I 620 Giacomo Puccini 621 Giacomo Agostini 622 Georges Bizet 623 Falco 624 Georges Méliès 628 Giraffa 629 Giulio Cesare 631 Giovanni Keplero 632 Giovanni Caboto 635 Gio Ponti 636 Gino Bartali 637 Gengis Khan 638 Geisha 639 Geco 640 Fritz Lang 641 Fräulein Doktor 644 Franz Liszt 647 Frank Gehry 648 Fryderyk Chopin 649 Gabbiano 650 Gao Xingjian 651 Gandhi 652 Galileo Galilei 653 Galeno 654 Galassie 659 Energia Fonti rinnovabili Il sistema Solare termodinamico 660 Shanghai 662 Sebastian Vettel 663 Energie Energia cinetica, potenziale e meccanica 664 Axolotl 666 Idroelettrico 667 Fernando Alonso 668 Tangentopoli - Mani Pulite 669 Eolico 670 Lewis Hamilton 671 Le Pulsar 672 Macchiaioli 673 Manierismo 674 Bette Davis 676 Steve Paul Jobs 678 Gianni Agnelli 679 Joseph McCarthy 680 The Iron Lady, il film con Meryl Streep 681 La Lady di ferro torna a casa dopo la frattura a un braccio 682 No, no, no'' di Margaret Thatcher nel discorso del 1990 683 Margaret Thatcher, la Lady di ferro 684 Thatcher, 4 maggio 1979 primo giorno a Downing Street 685 La Thatcher e i minatori, il grande scontro del 1984 686 Thatcher, il testamento politico ''Euro minaccia per la democrazia'' 687 Franceschini ''Thatcher cambiò la politica nel bene e nel male'' 688 Addio Iron Lady, tutta la musica contro 689 Da Reagan a Gorbaciov la lady di ferro e i grandi 690 Thatcher, la guerra delle Falkland annunciata alla Camera 691 Thatcher bandiere a mezz'asta a Downing Street 692 Elizabeth e Margaret le ''due regine'' divise su tutto 693 Thatcher, Caracciolo ''L'euroscetticismo segnò la fine di un'era'' 694 De Michelis ''Così sull'Europa sconfiggemmo la Thatcher'' 695 Thatcher, Cameron Ha salvato il nostro paese 696 Thatcher, quando l'IRA cercò di ucciderla nel 1984 697 Prodi ''Thatcher e Reagan responsabili della crisi mondiale'' 698 Quando la Thatcher attaccò il socialismo Rende i poveri più poveri 699 Gawronski ''Thatcher, una leader molto femminile'' 700 Thatcher, Barroso ''Ruolo fondamentale nell'allargamento dell'Ue'' 701 Zucconi ''Thatcher, la chiamavano la moglie di Reagan'' 702 'Salto in tv Mi rifiuto' , la Thatcher irremovibile 703 Thatcher, pressioni su Bbc ''Censuri brano 'Strega è morta'' 704 Londra, canti e slogan contro la Lady di ferro 705 Thatcher, la bara in viaggio verso Westminster 706 Londra in coda per i funerali di Margaret Thatcher 707 Thatcher ai funerali gli ex premier inglesi 708 Funerali Thatcher, Cameron e ex premier a St. Paul 709 Funerali Thatcher, l'arrivo della regina a St. Paul 710 Thatcher, corteo funebre verso St.Paul 711 La banda musicale di Grazie, signora Thatcher (1996) 712 Carla Fracci 713 Claude Debussy 715 Golf 716 Principio di indeterminazione di Heisenberg 717 Foca 718 Maksim Gorkij 719 Eric Hobsbawm 720 La Divina Commedia - Purgatorio 721 La Divina Commedia - Inferno 722 La Divina Commedia - Paradiso 724 La prima guerra d'indipendenza 728 Victor Adler 730 Yuri Gagarin 731 Muammar Gheddafi 732 Le cinque giornate di Milano 733 Neil Armstrong Glossario Tràpani.Città della Sicilia e capoluogo della provincia omonima. Situata sul mare, ha il suo nucleo originario sul basso promontorio che si protende verso l'Isola di Levanzo, nell'arcipelago delle Egadi; lo sviluppo della città moderna, iniziato a partire dal XVIII sec., è proseguito fino ai piedi del colle di Erice, nella breve pianura retrostante. A Sud della città vi sono le vastissime saline con i tipici mulini a vento usati per macinare il sale. 69.382 ab. CAP 91100. - Economia. - Porto commerciale e capolinea dei collegamenti (motonavi e aliscafi) con le Isole Egadi, Tunisi, Palermo, Cagliari, Genova, ecc., T. è anche centro peschereccio (pesca del tonno) e sede di piccole industrie enologiche (vino marsala), alimentari (pastifici, conservazione del pesce), cantieristiche e della lavorazione del marmo. In fase di sviluppo il turismo balneare (Lido di San Giuliano). - Statistica. - Chiamata Drepanum dai Latini per la conformazione a falce del promontorio (in greco drépanon significa falce) su cui sorse, T. fu soggetta alla città di Erice e divenne poi base navale dei Cartaginesi nella prima guerra punica. Nel 249 a.C. vi si svolse la battaglia navale conclusasi con la vittoria della flotta cartaginese comandata da Aderbale contro quella del console P. Claudio Pulcro. Nel 241 a.C., dopo la battaglia delle Egadi, T. divenne dominio romano. Al tempo delle invasioni barbariche fu presa via mare dai Vandali, quindi rimase per breve tempo soggetta a Bisanzio. La dominazione araba segnò per Trapani. un periodo di rigoglio economico, che perdurò anche in epoca normanna. Nel XII sec. il porto della città divenne un importante punto di riferimento per i traffici commerciali di Pisa e Genova. Quest'ultima subì nelle acque di Trapani. una sconfitta da parte di Venezia quando, nel 1266, la flotta veneziana, al comando di Iacopo Dandolo, sbaragliò i genovesi guidati da Lanfranco Borborino Della Turca; delle 27 galere genovesi, tre furono incendiate e 24 catturate. Passata sotto gli Angioini prima e gli Aragonesi poi (1282), la città si trovò a lungo contesa tra le due case regnanti per la sua importanza strategica. Fu per due volte (nel 1314 e nel 1432) presa d'assedio senza successo dagli Angiò e nel XVI sec. dovette fronteggiare il pericolo delle incursioni dei pirati barbareschi, cui pose riparo con la costruzione di fortificazioni marine. Nel 1535 Carlo V concesse speciali privilegi a Trapani., la quale continuò a sviluppare le sue attività portuali e pescherecce, nonché la lavorazione del sale e del corallo. Conquistata dagli Spagnoli nel 1735 dopo un lungo assedio, Trapani. seguì le sorti della Sicilia nel passaggio alla dominazione borbonica. Fu tra le prime città siciliane a partecipare ai moti rivoluzionari del 1820 e del 1848. Durante la seconda guerra mondiale subì gravi danni dai bombardamenti aerei e navali. - Arte. - La città conserva due esempi di architettura gotico-aragonese nella chiesa di Sant'Agostino (XIV sec.) e nella facciata della chiesa dell'Annunziata (1315-32). La chiesa di San Domenico, rifatta nei secc. XVII-XVIII, presenta tuttora elementi e pitture dell'originaria costruzione trecentesca. Tra gli edifici barocchi, notevoli la chiesa del Collegio (1636), dalla ricca facciata, e la cattedrale. Tra gli edifici civili sono da ricordare il palazzo Pilati e il palazzo della Giudecca o Ciambra, medioevali con aggiunte posteriori. Importanti istituzioni culturali sono il Museo Pepoli, con una ricca sezione archeologica, e la biblioteca Fardelliana, fondata nel 1830; essa conserva oltre 124.000 volumi nonché una raccolta di opere e carteggi interessanti per la storia del Risorgimento. Provincia di Trapani. (2.461 kmq; 433.893 ab.): occupa l'estremità nord-occidentale della Sicilia. Si affaccia sul Mar Tirreno a Nord e sul Mar di Sicilia a Sud, mentre a Ovest confina con le province di Palermo e di Agrigento. Comprende l'arcipelago delle Egadi e l'Isola di Pantelleria. Il territorio, prevalentemente collinare, presenta alcuni rilievi isolati (Monte Sparagio, 1.110 m); le coste settentrionale e occidentale sono più irregolari (golfi di Castellammare, di Cofano e di Bonagia), più a Sud la costa è piatta e rettilinea, interrotta dai promontori di T. e di Capo Lilibeo. Il clima è mediterraneo, con precipitazioni scarse e limitate al periodo invernale. I corsi d'acqua (Marsala, Mazara, Delia, Belice) hanno carattere torrentizio. I più importanti settori dell'economia della provincia sono l'agricoltura (agrumi, olivo, vite) e la pesca, soprattutto del tonno, che alimenta l'industria conserviera. Altre industrie sono quelle enologiche (famose le case vinicole, le cantine e le distillerie di Marsala), alimentari (pastifici), estrattive (la cosiddetta pietra di T.), cantieristiche, del vetro e delle calzature. Sviluppato è il turismo balneare sulla costa e nelle isole. Centri principali: Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano. Paceco.Centro in provincia di Trapani, situato a 36 m s/m. Sorto nel 1607 su una modesta altura tufacea, è un borgo medievale che presenta una pianta urbanistica perfetta. L'agricoltura si basa principalmente su viti, olivi e alberi da frutta. Chiesa Madre (XVII sec.). 10.949 ab. CAP 91027. Riserva.Il riservare l'uso di una cosa per sé o per una ristretta cerchia di persone. - Il riservare una data quantità di alimenti o di altri materiali per usarli quando si presenti una necessità. - Riserva di caccia, riserva di pesca: diritto di cacciare o di pescare in una determinata area, concesso al suo proprietario o a un certo numero di persone e associazioni. Anche l'area sottoposta a tale diritto. - Riserva naturale: territorio protetto perché abitato da una o più specie rare. - Figurativo. - Essere in riserva: condizione che si verifica quando nel serbatoio di un autoveicolo la quantità di carburante è al di sotto del livello minimo; la riserva è spesso indicata da una spia luminosa e consente al veicolo un'autonomia di pochi chilometri. - Figurativo. - Con riserva: espressione che indica che una concessione è subordinata al verificarsi di date condizioni. - Enologia. - Il termine riserva seguito dall'indicazione di un anno designa il vino prodotto in quell'anno e ne definisce l'invecchiamento; a volte si ha anche l'indicazione della cantina di provenienza. - Teolologia. - Riserva mentale: limitazione che un cristiano pone mentalmente a una sua dichiarazione o a un suo giuramento. - Diritto. - Riserva di legge: attribuzione alla legge della disciplina normativa di alcune materie, al fine di tutelare i diritti delle persone fisiche e dei soggetti di diritto. Essa è assoluta, quando non sia possibile fare ricorso a fonte diversa dalla legge; relativa, quando sia possibile un tale ricorso. - Diritto internazionale. - Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata nel 1969, ogni Stato ha il diritto di non fare applicare a sé alcune disposizioni di un trattato, purché tale riserva non vada contro le finalità del trattato stesso. Tale diritto rende possibile l'adesione a un trattato anche di Stati che non vi aderirebbero se fossero sottoposti a determinate condizioni. - Diritto canonico. - Avocazione di un diritto a un superiore. - R. delle censure: facoltà di assolvere da una censura che un superiore riserva a sé; spesso essa è riservata al papa. - Banca. - Riserva bancaria: moneta e titoli a pronta realizzazione di cui necessita una banca per pagare eventuali domande di ritiro di depositi. In molti Stati europei è prevista la riserva obbligatoria, cioè l'obbligo per le banche di tenere disponibile una data quantità di base monetaria, in modo da garantire la liquidità dei depositi effettuati presso di loro. L'ammontare della r. obbligatoria viene stabilito dall'autorità monetaria ed è una misura di politica monetaria. - Riserva metallica: in origine, quantità di oro e argento equivalente al valore della moneta emessa dagli Istituti di emissione. - Riserva valutaria o aurea: insieme di oro, valuta estera e crediti internazionali che la banca centrale mantiene presso di sé per garantire pagamenti internazionali e per mantenere il prezzo della moneta del proprio Stato all'interno delle fasce di oscillazione del cambio stabilite con gli accordi di Bretton Woods nel 1944. - Economia. - Riserva monetaria: quantità di moneta corrente che un operatore economico ha sempre immediatamente disponibile in caso di necessità. - Differenza fra capitale netto e capitale sociale dopo che sia stato ripartito l'utile di esercizio. - Etnologia. - Area territoriale di dimensioni variabili entro i cui confini si costringono alcune popolazioni. Un fenomeno di particolare rilievo fu la costituzione delle riserve indiane, cioè di territori di limitata estensione e circoscritti da precisi confini, assegnati agli Indiani d'America che erano stati allontanati dalle loro terre di origine per motivi vari. Fino al 1887, quando venne varato il Dawes Act, le condizioni di vita degli Indiani nelle riserve erano molto precarie; solo dopo il 1887 e soprattutto dopo l'Indian Reorganization Act del 1934, gli Indiani delle riserve ottennero maggiori diritti e una maggior libertà. Il Governo centrale degli Stati Uniti è garante del rispetto della legge e dell'ordine pubblico nella riserve. Le riserve sono oggi amministrate dal Bureau of Indian Affairs che fa capo al Dipartimento degli Interni. I territori sono suddivisi in dieci distretti amministrativi, gestiti da un direttore coadiuvato da alcuni sovrintendenti e da agenti locali. Oltre alle riserve dipendenti direttamente dal Governo federale, ne esistono altre gestite dai singoli Stati (R. di Stato). - Biochimica. - Riserva alcalina: insieme delle sostanze basiche del plasma sanguigno. Costituisce uno dei principali mezzi che l'organismo ha a disposizione per neutralizzare i prodotti acidi del metabolismo e mantenere costante il pH del sangue. - Biolologia. - Riserva alimentare: insieme delle sostanze derivate dalla digestione dei cibi e immagazzinate nei tessuti per essere utilizzate in caso di necessità. - Sport. - Negli sport a squadre, atleta convocato per sostituire uno dei giocatori titolari nel caso che questi non sia disponibile. - Militare. - Insieme del personale mandato in congedo, e che può essere richiamato in servizio in caso di guerra. - Insieme delle forze belliche mantenute fuori del combattimento e pronte a intervenire in caso di esigenze tattiche. Salina.Impianto per l'estrazione del cloruro di sodio dalle acque del mare. Situata nei pressi del mare, la salina viene progettata per essere posta a un livello tale da garantire l'alimentazione automatica (grazie alle variazioni di marea) dei bacini e delle vasche ricavate sul terreno pianeggiante, impermeabile, possibilmente argilloso. Per la presenza di dislivelli naturali, l'acqua del mare defluisce da un bacino all'altro, ristagnando ed evaporando sotto l'azione del sole e del vento e depositando così le sostanze in essa disciolte. È quindi importante che le s. siano dislocate in luoghi dal clima asciutto, dove rare siano le precipitazioni. In Italia le saline più importanti sono quelle di Margherita di Savoia (Foggia), Cagliari, Cervia (Ravenna), Comacchio (Ferrara), Tarquinia (Viterbo). - Deposito naturale di sali di vario genere (cloruro, carbonato e solfato di sodio, solfato di calcio, solfato di potassio, ecc.) riscontrabile nelle lagune, nei laghi costieri o in zone depresse dell'entroterra. Dovuto all'evaporazione delle acque marine o continentali in un contesto climatico caldo-arido, il processo può condurre al completo riempimento del bacino da parte dei sali, arrivando alla formazione di giacimenti saliferi che possono divenire imponenti, come nel caso delle salina di Stassfurt. - Miniera di salgemma. Salina.Isola (26,4 kmq; 2.300 ab.) del Mar Tirreno, nell'arcipelago delle Eolie (del quale rappresenta la seconda per estensione), separata da Lipari dal Canale di S. L'isola è formata dalla parte emersa di una struttura vulcanica che sotto la superficie del mare si estende fino a raggiungere la profondità di 1.500 m circa. Sull'isola si trovano due vulcani ormai estinti, il Fossa delle Felci (962 m) e il Monte dei Porri (860 m). Le attività economiche principali sono l'agricoltura (vino, capperi, olive, mandorle, fichi d'India) e la pesca. Molto sviluppato il turismo. Centri principali: Santa Maria Salina, Malfa, Lingua, Rinella, Leni, Pollara. ║ Canale di S.: braccio di mare, lungo 4 km, che separa l'isola omonima da quella di Lipari. Il nome, come quello dell'isola, deriva da una salina che si trova a Sud-Est, in una laguna profonda 8 m circa. Naturale. Della natura, che riguarda, si riferisce alla natura. ║ Semplice, genuino, non alterato dall'intervento dell'uomo. ║ Legittimo, ovvio. ║ Al n.: di cosa conservata in modo che non se ne alterino le sue proprietà. ║ Filosofia n.: locuzione indicante in passato, e talora ancora oggi, la fisica. ║ Leggi n.: regole, leggi che governano la natura. ║ Diritto n.: quello riguardante un ipotetico stato di natura, che nella dottrina filosofico-giuridica del Giusnaturalismo viene postulato come condizione originaria dell'uomo, anteriore all'istituzione di una convivenza organizzata e regolata da leggi positive. ║ Morte n.: non provocata da azioni violente. ║ Movimento n. della popolazione: processo di rinnovamento continuo della popolazione per effetto delle nascite e delle morti. ● Teol. - Legge n.: principio regolatore dei comportamenti umani, connaturato nell'uomo, in quanto appartenente a un mondo il cui ordine era interamente rappresentato nella mente di Dio, al momento della creazione. A tale legge si sono più volte richiamati i documenti pontifici degli ultimi decenni, per ribadire, fra l'altro, il principio di indissolubilità del matrimonio e altre norme etiche. ● Dir. - Figlio n.: in opposizione a figlio legittimo, figlio nato da genitori non coniugati. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha quasi completamente equiparato la condizione giuridica dei figli n. a quella dei figli legittimi. L'accertamento della filiazione n. avviene tramite un atto volontario di uno o di entrambi i genitori (riconoscimento), o attraverso un provvedimento del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). I figli n. possono essere riconosciuti sia dalla madre sia dal padre coniugati, anche se nati da una relazione extraconiugale, a meno che non siano incestuosi. In assenza di riconoscimento spontaneo da parte del genitore, il figlio n. può promuovere egli stesso un'azione giuridica (dichiarazione giudiziale di paternità o maternità). Il figlio n. assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo; assume il cognome del padre in caso di riconoscimento congiunto di entrambi i genitori. Sono riconosciuti al figlio n. gli stessi diritti successori dei figli legittimi e il suo inserimento, nell'ambito della famiglia legittima, avviene dietro autorizzazione del giudice e previo consenso dell'altro coniuge e dell'altro genitore. Tutta la materia è disciplinata dagli articoli 250 e seguenti del Codice Civile. ║ Giudice n.: quello che ha competenza a giudicare, nella particolare fattispecie, in base a una legge in vigore anteriormente all'epoca in cui sono avvenuti i fatti sui quali verte il giudizio. ● Econ. - Economia n.: sistema economico in cui gli scambi avvengono in natura e non in moneta. ║ Interesse n. o saggio n. d'interesse: il saggio di interesse capace, in un dato momento, di mantenere in equilibrio risparmio e investimenti in un dato mercato, e che sostanzialmente corrisponde al saggio prospettivo dei profitti. ║ Salario n. o prezzo n. del lavoro: quello che corrisponderebbe al costo della vita del lavoratore. ● Fis. - Riferito a frequenza o a periodo, è generalmente sinonimo di proprio. ● Mat. - Numeri n.: i numeri interi positivi. ║ Logaritmi n. o neperiani: i logaritmi in base e=2,71828. ║ Geometria n.: geometria degli enti concreti. ● Mus. - Suono n.: quello non alterato da diesis o da bemolli. ║ Scala n.: quella costruita secondo i principi fisici, senza l'adozione del temperamento. Fu teorizzata da G. Zarlino nel XVI sec. ║ Strumenti n.: gli strumenti a fiato che si suonano con il solo ausilio delle labbra dell'esecutore, senza chiavi né pistoni e che consentono di eseguire solo i suoni armonici n.; nella musica medioevale l'aggettivo n. si usava per indicare l'esacordo cominciante con il do. ● Costr. - N. declivio o angolo di n. declivio di una terra: l'angolo massimo che può formare con l'orizzonte la superficie esterna di un terreno incoerente in equilibrio. ● Arald. - Figure al n.: le figure poste nello scudo senza gli smalti araldici e che conservano il loro colore; per eccezione, si blasona al n. il cervo smaltato di rosso. ● Biol. - Classificazione o sistema n.: classificazione degli organismi (animali e vegetali) attualmente esistenti e di quelli che vissero in altre epoche geologiche. Le varie forme vengono riunite in gruppi (razza, specie, genere, famiglia, ordine, classe, tipo, regno) al fine di inquadrarle in un sistema che rispecchi il loro effettivo grado di affinità (classificazione filogenetica). Si contrappone alla classificazione artificiale che, considerando soltanto uno o pochi caratteri, può includere nello stesso gruppo forme che non hanno alcuna affinità. ● Pedag. - Metodo n.: metodo didattico, formulato da Ratke e da Comenio nel XVII sec., secondo cui, partendo dalla considerazione che l'essere umano riflette la struttura e le leggi stesse della natura, l'educazione doveva imitare quest'ultima e i suoi procedimenti e, sulla base dell'assunto che la natura non facit saltus, cioè procede con gradualità, incominciare con una didattica fondata sulle cognizioni sensibili. Regione. (dal latino regio: linea di confine). Parte, di varia ampiezza, della superficie terrestre, che si delinea come entità unitaria distinguendosi dai territori circostanti o per determinate caratteristiche fisiche o per specifiche condizioni storiche. In entrambi i casi sono in genere riconoscibili confini naturali (mari, monti, fiumi, ecc.) o caratteri omogenei (morfologici, climatici, antropici, economici, culturali, ecc.) in base ai quali viene individuata e definita la r. stessa: r. alpina, industriale, ecc. ║ Ciascuna delle 20 circoscrizioni amministrative, a base storico-geografica, in cui è ripartito il territorio nazionale della Repubblica italiana. ║ Vasta sezione dello spazio o della volta celeste. ║ Ognuno dei quartieri in cui era anticamente divisa la città di Roma. Per analogia, nell'archeologia cristiana si chiamano r. le diverse parti in cui erano divise le catacombe. - Dir. can. - R. pastorale: circoscrizione eretta dalla Santa Sede, su proposta della Conferenza episcopale locale, e costituita dall'unione di più province ecclesiastiche tra loro limitrofe. L'assemblea dei vescovi della r. ha il compito di favorire e sostenere un'attività pastorale comune e la cooperazione tra le chiese particolari che sono parte della r. stessa. La Santa Sede, in casi particolari, può trasferire alcuni dei poteri specifici della Conferenza episcopale nazionale ai vescovi di una r. ecclesiastica. In Italia esistono 18 r. pastorali. - Aer. - R. aerea: per l'aeronautica militare italiana, ente territoriale con funzioni sia logistiche, sia tecnico-amministrative, sia di comando sui reparti di volo che ospita. Milano, Roma e Bari sono le sedi rispettivamente della I, II e III r. aerea italiana, ciascuna delle quali è organizzata in sei sezioni (servizi, demanio, armamento, commissariato, telecomunicazioni, sanità), e uno stato maggiore. - Mil. - R. militare: nell'organizzazione territoriale dell'esercito italiano, una delle sette circoscrizioni, a loro volta suddivise in zone, che ospitano enti e reparti militari. Sono dotate di un comando proprio, retto da un generale di corpo d'armata, cui spettano i compiti amministrativi, disciplinari, ispettivi, di addestramento e mobilitazione relativi alla r. stessa. ║ R. fortificata: territorio difeso da un complesso organico e sinergico di opere fortificate. - Anat. - R. anatomica: ognuna delle partizioni secondo le quali gli studiosi, mediante linee convenzionali e in base a criteri topografici, rappresentano il corpo umano. Ciascuna deriva il proprio nome dall'organo più importante in essa compreso. - Meteor. - R. meteorologiche italiane: aree che presentano condizioni climatiche relativamente uniformi, in quanto condividono i medesimi fattori geografici (presenza del mare, altitudine dei rilievi, esposizione a venti costanti, ecc.). Complessivamente sono sette (alpina, padana, adriatica, ionica, ligure, versante tirrenico, isole maggiori) definite in base all'analisi dei parametri di alcune condizioni climatiche, quali temperatura, precipitazioni e umidità relativa. - Geogr. - Il concetto di r. fisica o naturale si costituì nel XVIII sec. a indicare un territorio circoscritto da confini naturali netti (monti, fiumi, ecc.), dotato di caratteri omogenei e chiaramente connotato da forti differenze rispetto al territorio circostante. Tale definizione (confermata ai primi del Novecento dal francese P. Vidal de La Blache) nasceva dalle radici umanistiche della disciplina geografica e rappresentava la r. come un territorio dotato di caratteri corografici uniformi sul quale l'uomo aveva prodotto un genere di vita, abitativo ed economico, altrettanto uniforme. Questa impostazione restò in uso, almeno in Italia, fino agli anni Sessanta e in base ad essa i geografi hanno prodotto studi essenzialmente descrittivi delle caratteristiche originali di una r., mediante un modello canonico: analisi geologica, morfologica e climatica; analisi culturale e storica degli insediamenti; rilievo demografico e descrizione delle attività produttive. Tra il 1960 e il 1970, tuttavia, si impose un importante mutamento disciplinare che pose al centro delle ricerche regionali più che la descrizione formale, l'analisi delle strutture (sia relative alla geografia fisica sia a quella umana) e, soprattutto, della loro interdipendenza. Ne conseguì una definizione di r. non più come spazio originale e chiuso, ma come territorio organizzato intorno a un centro polarizzatore, che può essere rappresentato da una rete urbana, da una concentrazione industriale, ecc. Furono elaborate due teorie, per così dire «funzionaliste», mediante le quali individuare aree a carattere regionale: quella delle località centrali, elaborata da W. Christaller già negli anni Trenta, poneva all'origine dell'aggregazione territoriale di una r. le attività urbane del terziario, in particolare commerciali. La teoria detta del polo di sviluppo riteneva, invece, che le r. si organizzassero in funzione dell'indotto esercitato sul territorio circostante dalle concentrazioni di attività industriali, specie se tecnologicamente innovative. Nel medesimo quadro metodologico si inseriva la distinzione tra r. elementare, riconosciuta in forza della rilevabilità di un unico fenomeno costitutivo (ad esempio, una r. botanica si definisce per la presenza di una determinata specie vegetale), e r. complessa, interessata da una pluralità di fenomeni (ad esempio, una r. agraria è tale grazie al concorso di fattori climatici, geografici, umani e tecnologici). Un ulteriore progresso nelle ricerche a carattere regionale è stato compiuto negli ultimi decenni del XX sec., passando da un concetto statico di r. come territorio aggregato intorno a un centro gravitazionale (urbano, terziario o industriale che sia), a quello di sistema aperto, rispondente perciò alla teoria generale dei sistemi. In base ad essa, la r. è considerata come uno spazio in cui tutti gli elementi, sia fisico-naturali sia umani, agiscono in dipendenza reciproca, al punto che la variazione di un parametro comporta quella, più o meno ingente, di tutti gli altri. Nell'interpretazione sistemica, dunque, la regionalizzazione è conseguente non tanto alla capacità di polarizzazione esercitata da sedi urbane di funzioni terziarie o da poli produttivi, quanto ai processi innescati da relazioni di interdipendenza tra le strutture fisiche del territorio (corografia, geologia, idrografia, clima, ecc.) e strutture antropiche (demografia, comunicazioni, attività produttive, ecc.). Connessa all'approccio sistemico, d'altra parte, è anche una nozione non più statica ma dinamica di r., sia perché essa viene definita in funzione dei processi che intercorrono tra gli elementi del sistema, sia perché tali processi possono configurarsi come lineari e/o di crescita (nel caso in cui tutti i fattori coinvolti mantengano un rapporto costante e direttamente proporzionale) oppure di sviluppo e/o crisi (nel caso in cui il comportamento di uno degli elementi induca una modifica sostanziale dei rapporti di interdipendenza, cambiando di conseguenza la struttura stessa). In questo caso l'esito sul territorio del processo di regionalizzazione può variare, tanto dal punto di vista dell'aggregazione degli insediamenti o dei centri di riferimento, quanto da quello strettamente economico e produttivo (localizzazione degli stabilimenti, tipo di attività, modalità di produzione, ecc.). Un esempio illuminante di processi di crisi e sviluppo con ricadute sulla regionalizzazione è dato, su scala macrogeografica, dal mutamento innescatosi nel territorio dell'ex Unione Sovietica in seguito ai rivolgimenti politici e istituzionali dei primi anni Novanta. ║ R. fitogeografiche: aree di distribuzione delle specie vegetali sulla superficie terrestre, chiamate anche zone floristiche, determinate in base a criteri geografici e ad un complesso di fattori biotici (tipo di terreno, disponibilità di acqua, condizioni macro e microclimatiche, luminosità, ecc.). Tale suddivisione, per il fatto stesso di definire le località di diffusione delle specie vegetali, permette altresì di riconoscere i fattori che favoriscono la loro ambientazione e ha dunque una ricaduta positiva sulla conoscenza dell'ecologia della zona stessa. Le r. comprendono spesso territori piuttosto vasti, caratterizzati, nella maggior parte dei casi, dalla netta prevalenza di alcune specie su altre (è stata rilevata in tal modo l'esistenza di specie cosiddette cosmopolite, la cui area di diffusione riguarda moltissime r., o al contrario di specie endemiche, relative a singole e circoscritte località, come una valle, un'isola, un arcipelago). Una r. fitografica può risultare dunque costituita da una sequenza di territori senza soluzione di continuità o da zone disgiunte tra loro ma affi per fattori morfologici, climatici, ecc. ║ R. zoogeografiche terrestri: partizioni della superficie terrestre definite in base alla presenza di determinate associazioni faunistiche. Il territorio di distribuzione di una specie viene stabilito in base all'analisi di vari fattori (quali esigenze minime per la sopravvivenza, capacità di diffusione, età della specie, coefficiente temporale di diffusione, ecc.) e, generalmente, i suoi limiti coincidono con barriere ecologiche (morfologiche o climatiche) nette che inibiscono la diffusione stessa: ciò è particolarmente evidente in zone di alta montagna, o lungo le coste marine, o al margine dei deserti o comunque in territori tra loro limitrofi che presentano però condizioni climatiche marcatamente differenti. Si riconoscono tre macroregioni: l'Artogea, che comprende le r. paleartica, neartica, etiopica e orientale; la Neogea, costituita dalla sola r. neotropicale; la Notogea, costituita dalla r. australiana. Ciascuna di esse può a sua volta essere suddivisa in sottoregioni. ║ R. fitogeografiche marine: possono essere definite in base a diversi criteri: geografici (r. polare, nord-atlantica, sud-atlantica, indopacifica, pacifica); climatici o della temperatura delle acque (r. boreale, antiboreale, tropicale) o ancora in relazione alla profondità dei fondali (r. costiera, pelagica). - Dir. - In quanto realtà storica e geografica, le r. italiane hanno la loro origine più lontana nelle circoscrizioni censuarie (e non amministrative) istituite da Augusto su tutto il territorio delle penisola e incrementate nel numero e nella funzione (di Governo decentrato) dalla riforma di Diocleziano nel III sec. d.C., fatto che agì forse come concausa nella frammentazione territoriale e politica durata tanti secoli. Un'organizzazione regionale, ossia il riconoscimento delle r. quali enti territoriali ed autonomi dotati di propri poteri e funzioni, fu reintrodotta in Italia dalla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948. L'"idea regionale" era già stata proposta, ad opera di Minghetti, quasi subito dopo l'unificazione nazionale, ma non ebbe fortuna per il timore che un simile progetto potesse avere conseguenze negative per l'unità dello Stato e significare di fatto un ritorno alle antiche circoscrizioni politiche. Del resto, nel corso del Risorgimento si era sviluppato un ampio dibattito sulla forma dello Stato. La sinistra del tempo - fortemente influenzata dalla Rivoluzione francese ma non dal modello imperiale napoleonico - era per una forma repubblicana e federalista, ritenuta più coerente con la storia delle varie r. geografiche e culturali del Paese, le quali avevano avuto storie e amministrazioni le più diverse nel corso dei secoli, pur conservando un intimo legame unitario nella lingua e nelle matrici culturali. L'influenza delle grandi potenze del tempo ed anche l'abilità diplomatica della monarchia sabauda fecero prevalere la soluzione monarchica e la graduale annessione al Piemonte, con plebiscito, dei vari Stati nei quali era divisa l'Italia. L'unificazione venne, pertanto, realizzata con l'estensione a tutto il Paese del modello accentratore piemontese, fondato sulle prefetture, di origine napoleonica. Questa tendenza politica fortemente accentratrice si accentuò durante il regime fascista, che eliminò anche i pochi spazi residui di rappresentanza locale: le ultime figure elettive furono sostituite da funzionari ministeriali, che realizzarono il massimo controllo centralista, sia finanziario che amministrativo. Ciò nonostante, alcune città, prescelte come sede delle prefetture e degli uffici periferici che esercitavano attività relative a più province, guadagnarono la qualifica, tanto nel senso comune quanto ufficialmente, di capoluoghi circoscrizionali. Dopo la seconda guerra mondiale il dibattito sulle r. e sulle autonomie locali, peraltro mai venuto meno, si riaccese. Nell'Assemblea Costituente - che elaborò sia la Costituzione, sia gli Statuti delle r. a ordinamento speciale (gli Statuti, infatti, vennero promulgati come leggi costituzionali) - prevalse la scelta regionalista, ossia il convincimento che il potere politico-amministrativo viene esercitato meglio se più vicino alle esigenze degli amministrati e se controllato da questi. Fu determinante anche la considerazione che il fascismo, nel 1922, aveva potuto vincere "occupando" Roma e quindi il centro dello Stato. Un'articolazione dell'Italia in organismi sub-statuali sparsi nel territorio avrebbe costituito una rete di poteri tali da garantire le istituzioni democratiche da colpi di stato. Pertanto l'Italia venne trasformata nel 1948 in uno Stato regionale con l'istituzione delle r. quali enti territoriali autonomi, comprendenti più province, e definiti in base a criteri storico-geografici. Il principio su cui si basava lo Stato regionale era quello del decentramento alle r. di una serie di funzioni prima esercitate dallo Stato. Un'altra importante caratteristica concerneva il controllo: nello Stato regionale poteva essere impedita l'entrata in vigore di atti legislativi regionali incompatibili coi principi generali della legislazione statale o contrari agli interessi dello Stato, anche se non violavano la Costituzione. La Costituzione italiana (art. 114) prevede che la Repubblica sia ripartita in comuni, province, città metropolitane e r.; queste ultime furono inizialmente stabilite in numero di 14 a statuto ordinario (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), portate a 15 con l'istituzione a ente autonomo del Molise nel 1963. Cinque r. (Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia), per la loro particolare condizione - geografica (r. di confine con popolazioni alloglotte), storica, economica e sociale - avrebbero goduto di uno status particolare e quindi di un'autonomia più pronunciata. Tali r., dette a statuto speciale, sono state dotate di ordinamento particolare, stabilito caso per caso in relazione alle esigenze dei vari gradi di autonomia - comunque superiori a quello delle r. ordinarie -, ordinamento riconosciuto a ciascuna di esse e sancito da leggi costituzionali (art. 116). A differenza delle r. a statuto ordinario, alle r. a statuto speciale fu riconosciuta anche la potestà legislativa primaria, ovvero il potere di legiferare in determinate materie col solo limite delle norme costituzionali, dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e degli obblighi internazionali. La scelta regionalista venne realizzata in tempi differenziati: fu data la precedenza alle r. a statuto speciale; quattro (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta) create nel 1948 ed una, il Friuli-Venezia Giulia, nel 1963. Il trasferimento di competenze dallo Stato alle r., iniziato solo nel 1970 con la prima legge attuativa del dispositivo costituzionale, è stato condotto a più riprese con leggi e decreti legislativi nel 1972, 1975, 1977. Un importante intervento in tal senso è stato quello operato con la L.8-6-1990, n.142, che ha fissato i fondamentali in materia di rapporti tra r. a statuto ordinario ed enti locali: fermo restando le esigenze di coordinamento e unità dei territori regionali, si promuove un maggior esercizio delle attività amministrative mediante province e comuni, affidando il coordinamento dei tre diversi livelli della giurisdizione locale alla r. che, mediante leggi regionali, stabilisce le forme e i modi con i quali i vari enti contribuiscono alla pianificazione dello sviluppo socioeconomico e del territorio. Tale legge attribuisce inoltre alle r. il controllo sui comuni e sulle province, precedentemente esercitato dalle prefetture o da altri organi statali: esso è esercitato dal Comitato di Controllo Regionale (CO.RE.CO.), al cui giudizio compete rilevare la legittimità o meno degli atti e, solo in casi esplicitamente previsti dalla legge, valutarne il merito. ║ La Costituzione definisce la r. un ente territoriale, in quanto esercita i suoi poteri all'interno di un territorio ben determinato e sulla popolazione in esso residente; autarchico, perché può amministrarsi da sé nell'ambito, tuttavia, del superiore ordinamento dello Stato; autonomo, nel senso che ha potestà legislativa propria. Può, quindi, fare leggi anche se con le modalità e nei limiti fissati dallo Stato. L'autonomia ha carattere prevalentemente politico: la r., infatti, nell'esercizio dei suoi poteri, può darsi un indirizzo politico eventualmente differente con quello dello Stato. La sovranità, invece, è caratteristica peculiare dello Stato, in quanto in posizione di indipendenza rispetto a qualunque altro ente. La r., invece, incontra diversi limiti per cui è subordinata rispetto allo Stato. Ad esempio, non può erogare sanzioni limitative della libertà personale del cittadino, né adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le r. L'art. 132 della Costituzione, inoltre, sancisce la possibilità, mediante lo strumento di leggi costituzionali, di unire due r. già esistenti o crearne di nuove, dietro richiesta di un certo numero di Consigli comunali, che rappresentino almeno un terzo dei cittadini interessati, e con l'approvazione, mediante referendum, della maggioranza della popolazione totale residente nelle zone. Sempre mediante referendum tra i cittadini e ratifica con legge ordinaria della Repubblica, è possibile a singoli comuni o province staccarsi da una r. per aggregarsi a un'altra. Le attribuzioni giuridiche e amministrative delle r. sono state via via incrementate nel corso degli anni e del dibattito inerente al federalismo e al decentramento dei poteri dello Stato. La L.18-10-2001, n.3 ha costituito una svolta in senso federalista, riformando il Titolo V della seconda parte della Costituzione. Sono stati conferiti maggiori poteri a r., province e comuni, sia sul fronte legislativo che su quello fiscale, pur rimanendo in vigore un regionalismo differenziato, che permette di riconoscere a certe r. maggiore autonomia. Tale revisione costituzionale, elaborata durante il Governo di centrosinistra guidato da M. D'Alema e riaffermata da un referendum confermativo (svoltosi il 7 ottobre 2001, cioè dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni generali del 2001), ha comportato la riscrizione dell'art. 117 della Costituzione nel senso di un'inversione del criterio di ripartizione delle competenze, non di un mero allargamento di competenze: alle r. è riconosciuta piena competenza legislativa, a parte alcune materie espressamente riservate allo Stato - politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa e forze armate, moneta e tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, ordine pubblico e sicurezza, perequazione delle risorse finanziarie, determinazione dei livelli minimi dei servizi, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, ecc. Sono stati accresciuti i poteri delle r. su materie cruciali come istruzione e ambiente, inoltre le autonomie hanno il compito di organizzare i giudici di pace. Alle r. è poi riconosciuta l'autorità di intervenire nel processo legislativo dell'Unione europea, quando le leggi comunitarie trattano materie di competenza regionale. Anche l'art. 118 della Costituzione è stato riscritto introducendo nel nostro sistema i principi di sussidiarietà verticale (o istituzionale) e orizzontale (o sociale). Ciò significa conferimento delle funzioni amministrative ai comuni, in quanto enti più vicini ai cittadini, e maggiore responsabilizzazione della società civile nella gestione dei servizi pubblici. Un altro principio su cui si basa la riforma in senso federalista è l'autonomia finanziaria, in base alla quale ogni r. si sostiene con proprie risorse. Il nuovo art. 119 della Costituzione introduce infatti il federalismo fiscale stabilendo che gli enti locali possono stabilire e applicare tributi propri, in più sono chiamati a compartecipare al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. Tuttavia, la maggiore autonomia fiscale regionale non deve portare a tagli delle entrate statali: alla legge ordinaria è infatti attribuito il compito di istituire un fondo perequativo (ma senza vincoli di destinazione) per le zone più svantaggiate. In più lo Stato ha il compito di rimuovere gli squilibri sociali ed economici, destinando risorse aggiuntive in favore di determinati enti locali. Con il nuovo ordinamento è poi istituito in ogni r. il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione tra r. ed enti locali, e vengono soppressi istituti di impronta centralista ancora presenti in Costituzione, come quello del commissario governativo, che l'art. 124 della Costituzione (abrogato con la riforma) istituiva in ogni capoluogo di r. Infine, è entrata nella Costituzione la promozione della "parità d'accesso tra donne e uomini alle cariche elettive", in quanto questo importante compito viene attribuito alle leggi regionali.La Legge costituzionale 22-11-1999, n.1, sull'elezione diretta dei presidenti delle r. e la Legge costituzionale 31-1-2001, n.2, che estende la riforma alle r. a statuto speciale, avevano del resto aperto importanti spazi per una nuova fase dell'autonomia regionale: le r., da un lato, sono tenute ad utilizzare tutti gli spazi offerti dalla revisione costituzionale; dall'altro, sono state chiamate alla redazione dei nuovi Statuti, atti dotati di un amplissimo margine di autonomia che, in armonia con la Costituzione, determinano la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento di ciascuna r. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della r. e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Tali Statuti sono approvati e modificati dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della r. o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. ║ Gli organi costitutivi della r. sono il Consiglio, la Giunta esecutiva e il presidente della r. Al Consiglio regionale, in quanto organo deliberativo, è affidata in primo luogo la funzione legislativa, ma anche quella di indirizzo e di controllo sull'attività esecutiva della Giunta, oltre a eventuali altre competenze ad esso attribuite dallo Statuto regionale stesso. L'organo legislativo della r. è quindi unico, a differenza del Parlamento nazionale che si articola, invece, nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali nonchè del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, devono essere disciplinati da una legge regionale nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. In ogni caso, nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, oppure al Parlamento europeo. Il Consiglio regionale si compone di un numero di consiglieri proporzionale alla popolazione residente accertata nell'ultimo censimento. Il rinnovo dei membri consiglieri avviene ogni 5 anni, regolato dalla L.23-2-1995, n.43, secondo un sistema di tipo maggioritario (da alcuni definito plurinominale con forte premio di maggioranza): l'80% dei seggi è attribuito proporzionalmente ai voti ottenuti da liste presentate nei singoli collegi provinciali ma obbligatoriamente collegate a una lista regionale. Le liste regionali, a loro volta, devono essere sostenute da una o più liste presenti in almeno la metà delle province: esse concorrono all'assegnazione del restante 20% dei seggi (che costituisce il premio di maggioranza o governabilità), ottenuto dalla lista con più voti su base, appunto, regionale. Il cittadino esprime, dunque, un primo voto per scegliere la lista provinciale, avendo anche la possibilità di indicare la preferenza per un candidato; un secondo voto per scegliere la lista regionale cui attribuire il premio di maggioranza. I due voti possono anche essere disgiunti, cioè riferiti a una lista provinciale e a una regionale non collegate tra di loro. Ogni formazione regionale è guidata da un proprio capolista che con sarà, in caso di vittoria, il presidente della r. La lista vincente gode del premio di maggioranza (pari, superiore o inferiore al 20% in rapporto a un risultato rispettivamente compreso tra il 40% e il 50%; inferiore al 40%; superiore al 50%) per assicurare la stabilità di Governo della r. Il Consiglio regionale, infine, può essere sciolto nel caso in cui, per dimissioni dei suoi membri o per impossibilità politica di formare una maggioranza di Governo, non possa svolgere le sue funzioni oppure, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, possono essere disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. La Giunta regionale ha invece funzioni esecutive, nel senso che deve dare attuazione alle leggi e, in genere, alle deliberazioni del Consiglio regionale. Il numero degli assessori che compongono la Giunta e le modalità della loro elezione sono stabiliti dallo Statuto della r. Le competenze della Giunta sono stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali al fine di coadiuvare il presidente nei suoi compiti; ogni assessore assume la responsabilità di uno o più dicasteri inerenti ai servizi pubblici di competenza regionale (sanità, trasporti, ambiente, ecologia, bilancio, agricoltura, industria, ecc.) e ne è responsabile verso la Giunta. Quest'ultima, a sua volta, risponde politicamente al Consiglio dei suoi atti collegiali e di quelli degli assessori. Il coordinamento delle attività di ogni settore è comunque proprio del presidente della Giunta al fine di assicurare la coerenza di indirizzo. Il presidente della Giunta - secondo quanto disposto dalla Legge costituzionale 22-11-1999, n.1 - viene eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente. Il presidente esercita funzioni che per un verso richiamano quelle del presidente della Repubblica (promulgazione delle leggi regionali ed emanazione dei regolamenti regionali, rappresentanza generale della r., convocazione dei comizi elettorali, indizione del referendum popolare) e, per un altro verso, invece, sono analoghe a quelle del presidente del Consiglio dei Ministri (nomina e revoca degli assessori, convocazione e presidenza della Giunta, enunciazione della volontà di quest'ultima). Avendo la responsabilità delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla r., in tale ruolo egli è anche ufficiale di Governo. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, e quindi lo svolgimento di nuove elezioni. 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