Editto della Paulette.

Cartina dell'Italia

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Paulette, Editto della.

Ordinanza emessa nel 1604 dal re di Francia Enrico IV, dietro consiglio del finanziere Charles Paulet, segretario al Parlamento. Con questo editto si concedeva, a chi ricopriva cariche pubbliche, la facoltà di trasmettere dette cariche ai figli o ai nipoti, a condizione che venisse versato allo Stato un diritto annuale. L'E. della P. fu un espediente fiscale che assicurò allo Stato un'entrata fissa e periodica. Un tentativo fatto per sospenderla provocò, nel 1648, larghi dissensi da parte dei parlamentari. L'editto rimase in vigore fino alla Rivoluzione.

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Ordinanza.

Ordine, disposizione ordinata. ● Mil. - Schieramento di truppe armate. ║ Organizzazione di un'armata, di un esercito. ● Dir. - Ordine emanato da un'autorità; provvedimento di carattere legislativo o amministrativo. ║ O. giuridiche: hanno valore di legge. Comprendono i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti, i bandi promulgati dall'autorità militare e le o. del ministro dell'Interno nell'ambito della sicurezza pubblica, in caso di pericolo, di rivolta o di disordini. ║ O. amministrative: sotto forma di circolari o istruzioni di servizio, mirano a regolare in maniera sistematica l'attività degli uffici amministrativi. ● Dir. process. civ. - Nel processo civile, provvedimento grazie al quale il giudice imprime al processo stesso uno svolgimento immediato e ordinato. L'o. può essere pronunciata sia dal collegio sia dal giudice istruttore e deve essere succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al verbale oppure in foglio separato. Il cancelliere comunica alle parti costituite l'o. pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. L'o. è sempre revocabile da parte dell'organo che l'ha pronunciata. Un'o. di questo tipo è per esempio l'atto con cui il magistrato decide il rinvio della causa, dispone l'amministrazione delle testimonianze o delle prove addotte oppure rimette le parti al collegio. ● Dir. process. pen. - Nel processo penale, provvedimento di carattere decisorio emanato dal giudice su richiesta delle parti in causa oppure d'ufficio nel corso del dibattimento preliminare, oppure durante il giudizio stesso o ancora a processo esaurito. Le o. penali devono essere motivate a pena di nullità, come le sentenze, ma a differenza di queste ultime non definiscono e concludono il processo. Le o. relative alla libertà personale sono sempre immediatamente ricorribili per cassazione. L'impugnazione contro o. emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, quando ovviamente è stabilito che sia possibile farlo. Le o. inoppugnabili sono in genere quelle emanate dalla cassazione.

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Enrico.

Nome di quattro re di Francia. ║ E. I re dopo il 1030, dovette lottare contro i feudatari (1008-1060). ║ E. II figlio di Francesco I e marito di Caterina de' Medici. Nella lotta contro l'imperatore Carlo V conquistò Nancy, Toul, Verdun e Metz. Sconfitto, dovette accettare la pace di Cateau-Cambrésis (Saint-Germainen-Laye 1519 - Parigi 1559). ║ E. III re di Francia e di Polonia; sotto il suo Regno si compì la strage della notte di San Bartolomeo. Venuto a patti coi calvinisti dovette concedere loro la libertà di culto (Fontainebleau 1551 - Saint-Cloud 1589). ║ E. IV capo dei calvinisti francesi dovette abiurare per poter continuare la lotta politica. Combatté contro la Lega cattolica e riuscì a salire al trono riconquistando tutta la Francia. Con l'editto di Nantes (1598) concesse libertà di culto ai calvinisti. Fu ucciso da un fanatico (Pau 1553 - Parigi 1610).

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Parlamento.

In origine, pubblica adunanza, riunione di persone per trattare pubblici affari. ║ Organismo assembleare con funzioni politico-rappresentative attraverso cui i cittadini di uno Stato esercitano il potere tramite rappresentanti eletti. • Encicl. - Il termine parlamentum risale agli ultimi secoli dell'alto Medioevo, con il significato originario di riunione di persone per trattare pubblici affari. L'affermarsi delle autonomie comunali determinò lo sviluppo di tali organismi assembleari, cui erano demandate le principali decisioni di carattere amministrativo. Parallelamente, le assemblee feudali che coadiuvavano il sovrano nello svolgimento dei suoi compiti si modificarono fra i secc. XII e XIV da organi di assistenza e consiglio in organi di controllo e freno dell'attività del sovrano, soprattutto in materia finanziaria. In Italia, le forme storiche più antiche sono: il P. del Regno di Sicilia, risalente all'età normanna (XII sec.); il P. del Friuli e quello dello Stato della Chiesa, risalenti al XIII sec.; i P. generali dello Stato sabaudo, istituiti nel XIV sec.; il P. sardo, che succedette nel 1355 alle assemblee dei giudicati. In Spagna, alla fine dell'XI sec. si organizzano le prime cortes, assemblee di nobili ed ecclesiastici aperte successivamente anche ai rappresentanti delle città; in Inghilterra la Magna Charta del 1215 stabilì che il sovrano doveva necessariamente cercare l'assenso del Magnum Concilium, formato da alti feudatari laici ed ecclesiastici, poi aperto ai rappresentanti delle Contee e dei Borghi; già nei primi decenni del XIV sec. i Lords, laici ed ecclesiastici, e i deputati delle Contee e dei Borghi cominciarono a radunarsi separatamente, per tutelare i rispettivi diversi interessi. In Francia, la prima vera assemblea generale del Regno fu gli Stati Generali, riuniti per ordine di Filippo il Bello nel 1302; il cosiddetto P. di Parigi ebbe compiti prettamente giudiziari. Durante l'età moderna, con l'affermarsi delle grandi Monarchie assolute, le assemblee parlamentari che avevano mantenuto, con esito diverso da Paese a Paese, le competenze in materia finanziaria e giudiziaria, furono notevolmente ridimensionate. In Francia gli Stati Generali furono convocati, prima della Rivoluzione, per l'ultima volta nel 1614; analogamente i Regni di Piemonte e Napoli non riunirono più i loro P.; solo in Inghilterra i ripetuti scontri del XVII sec. fra il sovrano e il P. si risolsero con il riconoscimento dell'autorità parlamentare (Bill of Rights, 1689). La Rivoluzione americana e quella francese, affermando il principio che la fonte del potere è la volontà generale del popolo, determinarono una radicale trasformazione dell'istituzione parlamentare. I moderni P., all'interno di sistemi politici dotati di Costituzioni scritte, risultano titolari del potere legislativo, a cui si connette una più ampia funzione di carattere politico. Il criterio della rappresentanza, affermatosi nel corso del XIX sec., garantisce l'abolizione di ogni privilegio e disuguaglianza giuridica o di ceto. In Italia, assemblee parlamentari di tipo moderno si ebbero a cominciare dal 1796, con l'assemblea costituente delle città di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio, primo nucleo della Cispadana (ottobre 1796); l'Assemblea Cisalpina, nata dall'unione con la Cispadana (17 luglio 1797), adottò il sistema bicamerale e fu in attività fino all'aprile del 1799. Nel 1812 in Sicilia, in seguito alla convocazione straordinaria del P. generale dell'isola, venne promulgata una Costituzione modellata sull'esempio inglese. In seguito ai moti del 1820 a Napoli, e del 1848, si ebbero P. in quasi tutte le regioni italiane: in Sicilia (25 marzo 1848), a Napoli (1° maggio 1848), in Piemonte (16 maggio 1848), a Roma (5 giugno 1848), in Toscana (26 giugno 1848), a Venezia (3 luglio 1848); la reazione del 1849 ne determinò lo scioglimento, tranne che in Piemonte dove rimase in vigore lo Statuto albertino, poi adottato dal Regno d'Italia. Lo Statuto prevedeva un P. diviso in due Camere, il Senato del Regno, composto di senatori nominati a vita dal re e scelti fra categorie determinate, e la Camera dei deputati, eletta dagli aventi diritto al voto per cinque anni; il suffragio universale maschile fu raggiunto con successive riforme parlamentari. Nel 1924, con la creazione del collegio unico nazionale con 15 circoscrizioni a sistema maggioritario, cominciò il rapido declino del regime parlamentare sotto il Governo fascista. La legge elettorale del 1928 demandava la scelta dei candidati per le elezioni al Gran Consiglio del Fascismo; nel 1939 la Camera dei deputati fu soppressa e sostituita da una Camera dei fasci e delle corporazioni. Il P. democratico fu ricostituito dopo la caduta del Fascismo; dopo la proclamazione della Repubblica nel giugno 1946, l'Assemblea Costituente promulgò il 22 dicembre 1947 la nuova Costituzione, che ha mantenuto la forma bicamerale, rafforzando l'autonomia del P. nel proprio funzionamento e nell'esplicazione dell'attività legislativa specifica. ║ P. breve: è così definito, in Inghilterra, in opposizione al P. lungo, quello che lo precedette e che durò soltanto dal 13 aprile al 5 maggio 1640. Convocato da Carlo I in occasione della rivolta dei presbiteriani di Scozia a difesa della propria libertà religiosa per ottenere il concorso finanziario necessario a sedare l'insurrezione, fu sciolto dallo stesso sovrano che rifiutò di accettare un controllo parlamentare sulla politica generale del Paese. ║ P. lungo: è così denominato, per la sua durata (quasi 20 anni), il P. che guidò la Nazione inglese nella lotta contro l'assolutismo monarchico, sfociata nella guerra civile della prima rivoluzione. Fu convocato da Carlo I (1640) e riuscì ad affermare il proprio potere sovrano, deliberando il principio della convocazione periodica e automatica dell'assemblea. Dopo la fuga del re ad Edimburgo, seguita all'arresto dei suoi consiglieri, le forze parlamentari, organizzatesi militarmente sotto la guida di O. Cromwell, riportarono la vittoria, assicurando il trionfo della corrente repubblicana e decretando l'esecuzione di Carlo I. La successiva restaurazione di Carlo II determinò lo scioglimento del P. nel 1660. ║ P. di Parigi: fu istituito da Filippo il Bello nel 1302, attraverso la divisione delle funzioni della corte che attribuì il potere politico al Grand Conseil, quello finanziario alla Chambre des Comptes e quello giudiziario al Parlement. Inizialmente riunitosi due volte l'anno, cominciò a risiedere in permanenza sotto Carlo VI e dopo il 1369 si attribuì la nomina dei propri membri. La sua funzione principale di trascrivere i decreti regi si trasformò, col tempo, nel diritto di esaminare gli editti del sovrano e di presentare eventuali rimostranze. ║ P. pazzo: l'assemblea dei baroni che votò a Oxford nel 1258 i provvedimenti di Oxford. ║ P. piccolo: l'assemblea di 120 membri, nominata da O. Cromwell dopo lo scioglimento del P. lungo, composta di borghesi, liberi commercianti e piccoli proprietari, che si prefisse un mutamento della struttura dello Stato, in base a principi antifeudali e antigerarchici. Fu sciolto il 12 dicembre 1653 dallo stesso Cromwell. ║ P. subalpino: l'assemblea legislativa del Regno di Sardegna, dalla sua costituzione (1848) fino alla proclamazione del Regno d'Italia (1861). • Dir. pubbl. - P. italiano: la struttura e le funzioni del P. italiano sono sancite dalla Costituzione (Parte II, Titolo I). Fondato sul sistema bicamerale, si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal punto di vista organizzativo le due Camere si differenziano per il numero dei loro componenti (630 deputati, 315 senatori) e per le caratteristiche del sistema elettorale (sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano compiuto i 25 anni di età, mentre per il Senato la soglia è di 40 anni. Elettori della Camera dei deputati sono tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, del Senato quelli che ne abbiano compiuti 25). Perfetta parità, invece, sussiste per quanto riguarda le funzioni esercitate dalle due Camere. Esse sono organi pienamente indipendenti e autonomi. Ai loro presidenti sono attribuiti i poteri di polizia necessari per il mantenimento dell'ordine all'interno di essi. Ciascuna Camera, eletta per cinque anni, opera, oltre che come assemblea plenaria, attraverso una serie di articolazioni interne, le commissioni permanenti (14 alla Camera, 12 al Senato), che esprimono il loro parere su tutti i progetti di legge; in particolare le due commissioni affari costituzionali devono essere consultate su tutte le questioni di costituzionalità, così come le due commissioni bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi. Analogamente le giunte (giunta per il regolamento, per le autorizzazioni a procedere, per le elezioni) si occupano delle questioni attinenti al funzionamento del P. La Costituzione prevede che per l'esercizio di particolari competenze le Camere si riuniscano in seduta comune. In particolare questo avviene per l'elezione del presidente della Repubblica, di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura e di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica e dei ministri. Il P. in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera dei deputati. I parlamentari fruiscono di un complesso di garanzie (immunità parlamentari) e di una speciale indennità; essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e non possono essere sottoposti a procedimento penale senza l'autorizzazione della Camera cui appartengono. Funzione essenziale del P. è l'approvazione delle leggi; le deliberazioni prese da una Camera devono essere trasmesse all'altra e diventano operative solo se anche questa le approva senza modificazioni; in caso contrario, il testo trasmesso deve tornare alla prima Camera, fino a quando non si raggiungano due deliberazioni conformi. Al P. spetta anche il compito di emanare leggi costituzionali o di revisione della Costituzione, secondo la procedura stabilita dall'art. 138. L'attività politica del P. si manifesta in occasione delle votazioni sulla fiducia al Governo: entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La questione della fiducia può essere posta anche in occasione di determinate proposte del Governo. L'attività di controllo del P. sul Governo si attua attraverso la costituzione di commissioni di inchiesta o con gli strumenti delle interrogazioni e delle interpellanze, mediante i quali viene chiesto al Governo se sia al corrente di una determinata situazione e quali provvedimenti intenda adottare in merito. Fra le altre funzioni del P. si ricordano l'approvazione annuale dei bilanci e dei rendiconti consuntivi presentati dal Governo; la ratifica dei trattati internazionali, che sono di natura politica o comportano modificazioni di leggi o mutamenti dell'assetto territoriale; la deliberazione dello stato di guerra, con il conferimento al Governo dei poteri necessari. La durata normale della legislatura può essere abbreviata qualora il presidente della Repubblica deliberi, sentiti i presidenti delle due Camere, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, lo scioglimento anticipato delle Camere. Un ampio dibattito è in corso per modificare i regolamenti parlamentari, al fine di assicurare una maggior rapidità all'esame dei disegni di legge di iniziativa governativa; parallelamente è oggetto di discussione la proposta di riformare l'intero sistema bicamerale, per differenziare le funzioni delle due Camere. ║ P. europeo: nato con la denominazione attuale nel 1962 dall'assemblea delle Comunità europee e dotato di funzioni puramente consultive, ha visto progressivamente ampliare la propria sfera di competenza, in materia di approvazione del bilancio comunitario (trattati di Lussemburgo, 22 aprile 1970, e di Bruxelles, 22 luglio 1975), nella facoltà di proporre emendamenti (atto unico europeo, 17 e 28 febbraio 1987), nella sua funzione di controllo sulle altre istituzioni (trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992). Eletto a suffragio universale diretto dal 1979, il P. europeo è il più grande P. multinazionale del mondo. Rappresenta i cittadini dell'Unione europea e le sue funzioni sono analoghe a quelle di ogni altro P.: approvare leggi ed esercitare un'azione di controllo sull'attività del potere esecutivo. Singolarmente o collettivamente, i cittadini europei hanno il diritto di presentare al P. petizioni su questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione europea. I suoi principali poteri sono di ordine legislativo. La procedura di consultazione prevede che il P. formuli un parere prima dell'adozione da parte del Consiglio di una proposta legislativa presentata dalla Commissione. La procedura di cooperazione consente al P. di modificare, con i propri emendamenti, le proposte di atti legislativi. La procedura di codecisione pone su un piede di parità, nel processo legislativo, il P. e il Consiglio. I deputati, eletti ogni 5 anni, sono 626, così distribuiti fra i vari Stati: Germania (99), Francia (87), Italia (87), Regno Unito (87), Spagna (64), Paesi Bassi (31), Belgio (25), Grecia (25), Portogallo (25), Svezia (22), Austria (21), Danimarca (16), Finlandia (16), Irlanda (15), Lussemburgo (6). Il P. ha anche poteri in materia di bilancio, approvando ogni anno il bilancio dell'Unione europea. Nell'ambito dei poteri di controllo dell'esecutivo, il P. esercita un controllo generale dell'attuazione delle politiche comunitarie. Il potere esecutivo nell'Unione europea è condiviso dalla Commissione e dal Consiglio dei ministri; i loro rappresentanti si presentano regolarmente dinnanzi al P. Riguardo ai rapporti fra il P. e la Commissione, il P., ogni cinque anni, interviene direttamente nella nomina del presidente e dei membri della Commissione. Inoltre, segue da vicino l'attività della Commissione, esaminando le molte relazioni mensili e annuali che essa è tenuta a presentargli. Tutti i principali movimenti politici esistenti nei Paesi dell'Unione europea (dall'estrema sinistra all'estrema destra, per un totale di un centinaio di partiti) sono rappresentati nel P. europeo e sono organizzati in un numero limitato di gruppi politici. La gestione generale delle attività del P. è responsabilità dell'Ufficio di presidenza, composto dal presidente e dai 14 vicepresidenti. Tutti i membri sono eletti per un mandato di due anni e mezzo. Gran parte dei lavori del P. si svolgono nelle sue 20 commissioni, che coprono tutti i settori d'attività dell'Unione europea. Per quanto riguarda i rapporti con i P. nazionali sono previsti incontri periodici tra i presidenti dei P. e riunioni congiunte delle commissioni parlamentari. Questi contatti sono rafforzati dai dibattiti sulle politiche europee che si svolgono in grandi assemblee (note come assisi parlamentari). Le sessioni del P. europeo sono aperte alla stampa e al pubblico. Le sedi deputate per l'attività del P. sono Strasburgo per le sessioni plenarie mensili, Bruxelles per le riunioni delle commissioni e per le sessioni supplementari, mentre in Lussemburgo ha sede il Segretariato generale.

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