eXTReMe Tracker
Tweet

Tribunale.

Il luogo in cui i giudici amministrano la giustizia: sedere in t. ║ L'edificio in cui hanno sede gli organi giudiziari, il palazzo di giustizia: si incrociarono nei corridoi del t. ║ L'autorità giudiziaria: portare davanti al t. ║ In senso più stretto e specifico, organo collegiale giudicante: t. civile. ║ T. speciali: al di fuori dell'ordinamento italiano, organi giudicanti creati in situazioni eccezionali, come i t. rivoluzionari. ║ T. del popolo: espressione utilizzata talvolta dai terroristi con riferimento ai giudizi e alle sentenze da loro stessi pronunciati. ║ Fig. - La persona, l'ente, il luogo cui rendere conto, anche idealmente, del proprio operato per riceverne il giudizio (il T. di Dio: la giustizia divina). • Dir. - Nell'ordinamento giuridico italiano, il t. si qualifica come organo che esercita la giurisdizione in primo grado e in appello in materia civile, e in primo grado in materia penale; esso delibera, inoltre, in camera di consiglio nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile, ed esercita nei modi stabiliti dalle leggi le altre attribuzioni a esso deferite. Il t. è composto da tre membri: un presidente e due giudici. Sedi di t. sono tutte le città capoluogo e altre città indicate nella tabella annessa all'ordinamento giudiziario; i t. possono essere articolati in più sezioni, ciascuna delle quali ha un proprio presidente ed è investita (separatamente o promiscuamente) degli affari civili, degli affari penali, dei giudizi in grado di appello. Il presidente del t., che presiede la prima sezione, può presiedere qualsiasi altra sezione e deve essere un magistrato di appello, fatte salve le sedi di maggiore rilevanza (come Roma e Milano) dove è magistrato di Cassazione. Per misurare l'importanza del t. nel sistema processuale, basti pensare che la disciplina tipo del processo è impostata con riferimento al t. stesso. L'ambito di riferimento territoriale del t. è il circondario; il sistema giudiziario sembra, tuttavia, muoversi in direzione di una sostituzione dell'ambito del circondario con quello più ampio del distretto di Corte di Appello, cui fanno già riferimento la giurisdizione dei t. della libertà e del t. per i minorenni, nonché il criterio di attribuzione delle funzioni delle Direzioni distrettuali antimafia. Nel processo civile, inoltre, si è già superato il tradizionale principio della collegialità del t., dal momento che le decisioni sono rimesse, in linea generale, a un giudice unico, mentre sono indicate tassativamente le materie di pertinenza del collegio. Il principio di collegialità, d'altro canto, è messo in discussione anche nel processo penale che, nel suo complesso, si va indirizzando verso la figura del giudice monocratico di primo grado; al giudice per le indagini preliminari, del resto, sono attribuiti poteri di definizione del giudizio con i riti speciali del patteggiamento, del rito abbreviato e del decreto penale di condanna. ║ T. amministrativi regionali (TAR): con l'istituzione dei TAR (L. 6-12-1971, n. 1.034) si diede applicazione al dettato costituzionale che prevede la presenza, a livello regionale, di organi di giustizia amministrativa di primo grado; la creazione di tali t. colmò, inoltre, il vuoto provocato dalla dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale nei confronti di diversi organi di giustizia amministrativa. Un'importante novità portata dalla creazione dei TAR è stata l'introduzione del principio del doppio grado di giurisdizione in sede giurisdizionale amministrativa, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, quando il Consiglio di Stato era giudice degli interessi legittimi in unico grado. La legge istitutiva dei TAR ha introdotto, inoltre, la possibilità di impugnare atti amministrativi anche senza il requisito della definitività, limitatamente ad alcune categorie di provvedimenti. Sebbene abbiano competenza di carattere generale, i TAR si caratterizzano come organi giurisdizionali speciali, distinti dalla magistratura ordinaria. A loro compete, in primo grado, la cognizione delle controversie su interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione; la giurisdizione in secondo grado è esercitata, invece, dal Consiglio di Stato. Tutti i capoluoghi di regione sono sedi di TAR, che hanno circoscrizioni regionali e abbracciano le province comprese in ciascuna regione. Le decisioni del TAR sono assunte con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali, il più anziano dei quali presiede il collegio, in assenza del presidente. In base alla L. 27-4-1982 n. 186 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (organo elettivo composto dal presidente del Consiglio di Stato e dai due presidenti di sezione più anziani) è investito di poteri di delibera in merito alle assunzioni, ai trasferimenti e all'attribuzione di funzioni direttive ai magistrati amministrativi. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei TAR sono regolati dal D.P.R. 25-11-1995 n. 580; viene riconosciuta piena autonomia alla gestione amministrativa nel quadro degli obiettivi e dei programmi, che il presidente del Consiglio di Stato ha il compito di individuare. L'attuazione di tali obiettivi e programmi spetta, invece, ai presidenti degli organi di giustizia amministrativa, negli ambiti di loro competenza. Nell'ambito del ruolo di magistrato amministrativo regionale si distinguono le qualifiche di consiglieri, primi referendari e referendari. Ai TAR è attribuita una competenza di legittimità e una competenza di merito, cui si aggiunge una speciale giurisdizione esclusiva. La competenza di legittimità si caratterizza per la sua generalità; ai TAR spetta, infatti, la cognizione di tutte le controversie su interessi legittimi lesi da atti amministrativi, nell'ambito del sindacato per vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Della competenza di merito spicca il suo carattere aggiuntivo: in base a essa, infatti il giudice amministrativo è investito anche della possibilità di sindacare l'opportunità e la convenienza dell'atto amministrativo; questa competenza comporta un'indagine più profonda del sindacato di legittimità e riveste carattere di eccezionalità, essendo limitata a determinati casi previsti dalla legge. La giurisdizione esclusiva dei TAR, a sua volta, non viene interpretata come una terza specie di competenza, ma come un'attribuzione eccezionale di giurisdizione al magistrato amministrativo, che viene investito della cognizione delle questioni con esclusione di qualsiasi altro organo giurisdizionale, ordinario o speciale; oggetto di questa giurisdizione sono sia i diritti soggettivi sia gli interessi legittimi. Tra le ipotesi in cui viene riconosciuta al TAR giurisdizione esclusiva, spicca quella riguardante il pubblico impiego. Restano comunque riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni relative a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia d'illegittimità dell'atto o del provvedimento contro cui si presenta ricorso, e le questioni riguardanti lo stato e le capacità dei privati individui, fatta eccezione per la capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso. Il D.L. 3-2-1993 n. 29 sul riordino del pubblico impiego ha sancito il trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione amministrativa sul rapporto di pubblico impiego, attribuendo al giudice civile la competenza quale giudice del lavoro, fatte salve alcune materie e alcune categorie (come diplomatici, militari, appartenenti alle forze di polizia), per le quali le competenze permangono al giudice amministrativo. Il trasferimento di competenze non è stato peraltro reso ancora operativo. Occorre poi rilevare che in alcuni casi al giudice amministrativo viene attribuita la cognizione non di un oggetto, ma di un rapporto; viene, infatti, richiesta la valutazione delle posizioni assunte dalle parti in causa in vista dello svolgimento di un determinato rapporto. Questa giurisdizione non sussiste solamente nelle materie di giurisdizione esclusiva. Ai TAR è inoltre assegnata la decisione sui ricorsi precedentemente attribuiti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; ad essi spetta anche la decisione sui ricorsi per incompetenza, per violazione di legge o per eccesso di potere contro atti e provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato e dagli enti pubblici a carattere ultraregionale, dagli organi centrali dello Stato, dagli enti pubblici a carattere ultraregionale, dagli enti pubblici territoriali e non territoriali. Vige, pertanto, la regola della sottomissione di tutti gli atti amministrativi, al sindacato di legittimità, che il TAR esercita nel suo primo grado. Afferiscono al TAR le controversie in materia di operazioni inerenti alle elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali, precedentemente assegnate alle sezioni per il contenzioso elettorale, istituite alla fine del 1966 e colpite da sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale nel 1968. Particolari disposizioni riguardano il TAR della Sicilia e quello di Aosta, sulla base degli artt. 40 e 41 della L. 6-12-1971 n. 1.034. In attesa della revisione del sistema di giustizia amministrativa attualmente in vigore in Sicilia, il TAR della regione ha competenza limitatamente ai ricorsi già attribuiti in sede giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa, e a quelli riguardanti controversie relative a operazioni per le elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali. È possibile impugnare le decisioni del TAR davanti al Consiglio per la giustizia amministrativa della regione siciliana. Sulle rimanenti materie permane la competenza concorrente del Consiglio di giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato (art. 5 del D.L. 5-5-1948 n. 654). La competenza del TAR di Aosta, invece, non si limita alle materie indicate dalla L. 1.034, ma si estende a quelle già attribuite alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, colpita dalla dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 del 1968. In merito alla competenza territoriale dei TAR, la competenza relativa all'impugnativa di atti emessi dagli organi periferici dello Stato e di organi periferici di carattere ultraregionale è attribuita al TAR nella cui giurisdizione tali organi hanno sede. La competenza relativa all'impugnativa di atti emessi dagli enti pubblici non territoriali è attribuita al TAR nella cui circoscrizione tali enti hanno sede e nell'ambito esclusivo della quale esercitano la loro attività; in merito all'impugnativa di atti emessi dagli enti pubblici territoriali la competenza è riconosciuta al TAR, nella cui circoscrizione tali enti rientrano. In relazione all'impugnativa di atti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici di carattere ultraregionale è riconosciuto, invece, competente il TAR nella cui circoscrizione l'efficacia dell'atto impugnato è territorialmente limitata. Nei casi in cui l'efficacia territoriale dell'atto trascende l'ambito di una regione, sono riconosciuti competenti il TAR di Roma, per gli atti statali, il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ente, per gli atti emessi da enti pubblici a carattere ultraregionale. La competenza relativa alle controversie in materia di pubblico impiego è attribuito al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio presso cui il pubblico dipendente presti servizio, alla data di emissione dell'atto impugnato. Non è possibile rilevare d'ufficio l'incompetenza per territorio del TAR, incompetenza che non può, inoltre, essere motivo d'impugnazione della decisione. Per avviare il procedimento di giudizio amministrativo davanti al TAR è necessaria la presentazione del ricorso da parte dell'interessato, entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza, legale (attraverso notificazione o pubblicazione) o di fatto, dell'atto o del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso deve essere, inoltre, notificato, sempre entro il termine dei 60 giorni, all'autorità da cui è stato emanato l'atto e ai controinteressati. La presentazione del ricorso non sospende di per sé l'efficacia dell'atto impugnato; la sospensione può essere disposta per gravi motivi, con ordinanza del t. amministrativo regionale, in seguito ad apposita istanza inoltrata al TAR stesso. Le sentenze dei TAR sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla data di notifica della pronuncia stessa; l'esame del Consiglio di Stato può essere condotto soltanto nei limiti dei motivi proposti da chi ricorre in appello. La presentazione del ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza di primo grado; il Consiglio di Stato, tuttavia, può disporne, con ordinanza, la sospensione, in seguito a istanza di parte, quando con l'esecuzione della sentenza si può recare un danno grave e irreparabile. Con l'annullamento della sentenza di primo grado, la causa non viene rinviata al TAR; fatti salvi i casi di vizio di forma o difetto di procedura, il Consiglio di Stato, infatti, ha facoltà di pronunciarsi in merito, confermando la sentenza o emettendone una nuova e differente. ║ T. per i minorenni: V. MINORENNE. ║ T. di sorveglianza: organo giudiziario collegiale, istituito in ogni distretto di Corte d'Appello e in ogni circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'Appello. È formato da tutti i magistrati di sorveglianza, cui si affiancano degli esperti; le decisioni sono affidate, nei singoli casi, a collegi composti da quattro membri: il presidente, un giudice a latere e due esperti. In base alla legge di riforma penitenziaria, a questo organismo è attribuita la competenza in merito alle seguenti materie: concessione degli arresti domiciliari, affidamento in prova dei detenuti al servizio sociale, concessione della semilibertà, riduzione della pena per liberazione anticipata, revoca o cessazione dei suddetti benefici, rinvio dell'esecuzione della pena nei casi consentiti dalla legge. Il D.P.R. 9-10-1990 n. 309 affida, inoltre, al t. di sorveglianza, le disposizioni in merito al trattamento dei tossicodipendenti (con possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena, in presenza di particolari condizioni). Al t. di sorveglianza compete altresì, in grado di appello, la decisione sui ricorsi inoltrati contro i provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza del distretto in materia di applicazione delle misure di sicurezza. • Mil. - T. militare: in base all'art. 103 della Costituzione italiana, in tempo di pace la giurisdizione dei t. militari è limitata ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. In tempo di guerra la competenza dei t. militari si estende ai reati militari da chiunque commessi in zona di guerra, o anche al di fuori di tale zona, quando i reati compiuti possono provocare danno alle operazioni militari, e ai reati comuni commessi da appartenenti alle forze armate in territorio dichiarato in stato di guerra. Dal 1981 sono stati aboliti i t. militari di bordo e il t. supremo militare (quest'ultimo in precedenza amministrava la giustizia militare in secondo grado, esercitando tuttavia funzioni analoghe a quelle della Corte di Cassazione). L'amministrazione della giustizia militare fa capo a otto t. militari che hanno sede a Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma (sezione distaccata a Cagliari), Napoli, Bari e Palermo; è stata istituita, inoltre, la Corte Militare d'Appello (sedi a Roma, sezioni distaccate a Verona e Napoli). È stata stabilita altresì la possibilità di ricorrere presso la Corte di Cassazione contro la decisione della Corte Militare d'Appello, in conformità a quanto previsto dal Codice di Procedura Penale (in precedenza il ricorso in Cassazione era possibile soltanto in casi eccezionali). • Dir. can. - T. ecclesiastici: organi istituiti dalla Chiesa cattolica con giurisdizione intorno a cause contenziose o criminali. La dottrina cattolica attribuisce alla Chiesa potestà giudiziaria derivata dal suo fondatore. Nel Codex iuris canonici si distinguono i t. ecclesiastici ordinari, che sono costituiti in permanenza, da quelli straordinari, costituiti per cause speciali. I t. presentano un ordine simile a quello della gerarchia ecclesiastica: esistono, infatti, t. vescovili, metropolitani e della Santa Sede. In ogni diocesi si trova il t. di prima istanza, mentre quello di seconda istanza è ubicato di norma nella sede metropolitana; il t. di terza istanza è in determinati casi la Rota Romana. Il grado più alto della giurisdizione ecclesiastica è rappresentato dalla Segnatura Apostolica, le cui funzioni possono essere in certo modo accostate a quelle della Corte di Cassazione. Le cause seguono solitamente l'ordine sopra esposto; vi sono, tuttavia, alcune cause avocate per legge al papa o ai t. della Santa Sede. Ogni fedele ha inoltre la possibilità di appellarsi direttamente al papa. Oltre alla Segnatura Apostolica e alla Rota Romana, gli altri t. della Santa Sede competenti per alcune cause sono la Congregazione della Dottrina della Fede e la Penitenzieria Apostolica. La costituzione apostolica Pastor bonus (1988) di Giovanni Paolo II, con cui si è riformata la Curia romana, contiene la normativa relativa ai succitati t. vaticani. • Dir. internaz. - T. internazionale: istituzione formata da individui indipendenti, incaricata di comporre le controversie tra Stati che si impegnano a osservarne la decisione, detta lodo o sentenza. I t. internazionali possono essere costituiti appositamente per la risoluzione di una determinata controversia (t. arbitrali per arbitrato isolato), oppure possono essere istituzioni permanenti e giudicare secondo regole di procedura stabilite (Corte Internazionale di Giustizia, della Corte Permanente di Giustizia). La costituzione di un t. arbitrale avviene generalmente attraverso la designazione, da parte degli Stati coinvolti nella controversia, di un arbitro unico o di un collegio, composto in genere da tre persone. Una logica di questo genere si conserva anche nella Corte Permanente di Arbitrato (costituita grazie alle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907), nonostante essa incarni il primo tentativo di istituzionalizzazione della funzione arbitrale: la Corte è formata infatti da un elenco di persone qualificate, al quale le parti in conflitto possono attingere per la composizione di un collegio arbitrale. Anche la Corte di Conciliazione e Arbitrato dell'OSCE, fondata nel 1994, dispone di una lista di nomi, tra i quali vengono scelti (dalle parti in conflitto e dal bureau della Corte) i membri del collegio arbitrale da costituire. Le caratteristiche proprie della corte precostituita apparvero per la prima volta nella Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la cui creazione risale all'epoca delle Società delle Nazioni, e successivamente, in seguito alla nascita delle Nazioni Unite, nella Corte Internazionale di Giustizia; in quest'ultima permane comunque un principio di carattere consensuale, dal momento che essa può essere chiamata a deliberare intorno a una controversia, soltanto se le parti si esprimono in favore di questa soluzione. Nel caso in cui entrambi gli Stati in conflitto dichiarino preventivamente di accettare come obbligatoria la giurisdizione della Corte, o un trattato indichi come obbligatorio il ricorso alla Corte per risolvere una controversia, la Corte può essere interpellata unilateralmente da una delle parti in causa. Su richiesta del Consiglio di sicurezza, dell'Assemblea generale, di altri organi delle Nazioni Unite, la Corte ha facoltà di emanare pareri, che non sono giuridicamente vincolanti. Vi sono poi t. specializzati per materia (come il T. internazionale del diritto del mare) e t. a carattere regionale (come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee). Nell'ambito del diritto internazionale grande importanza ha assunto, negli anni Novanta, l'istituzione, da parte delle Nazioni Unite, di t. speciali cui affidare il giudizio intorno a gravi violazioni del diritto umanitario, verificatesi in determinati contesti (ex Jugoslavia, 1993, Ruanda, 1994). Nella Conferenza di Roma del 1998, svoltasi sotto gli auspici del Segretario delle Nazioni Unite, è stata istituita la Corte Penale Internazionale, t. permanente per la punizione dei crimini contro l'umanità; come sede è stata designata L'Aia. ║ T. del malato: organismo, formato da associazioni di volontariato e di difesa dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da esponenti sindacali, medici, infermieri, avente funzioni di controllo delle attività ospedaliere. Tale organizzazione persegue, in alternativa alle strutture sanitarie ufficiali, la tutela dei diritti dell'infermo e, in particolare, del degente, operando per il rispetto della sua personalità e fornendo più ampie informazioni al degente stesso o ai suoi congiunti. Il t. del malato si configura come un organismo di carattere nazionale, ma può contare su articolazioni locali di natura volontaria e spontaneistica; esso richiama l'attenzione dei mezzi di informazione sulla situazione della sanità, denuncia pubblicamente abusi e carenze degli operatori sanitari, predisponendo al tempo stesso interventi. • St. - T. rivoluzionario di Parigi: secondo t. straordinario della Rivoluzione francese, istituito dalla Convenzione, in vigore dal 10 marzo 1793 al 31 maggio 1795, giorno in cui fu soppresso dalla Commissione termidoriana (il primo t. straordinario, costituito dall'Assemblea legislativa, fu operativo dal 17 agosto al 29 novembre 1792). Il t. rivoluzionario di Parigi fu investito dell'incarico di processare i controrivoluzionari e gli attentatori alla sicurezza interna ed esterna dello Stato. Agì al di fuori di ogni garanzia giuridica per l'imputato; le sue sentenze, infatti, venivano eseguite entro 24 ore e contro di esse non si poteva ricorrere né in appello, né in cassazione. Il t. si rivelò, pertanto, come il più potente strumento del Terrore; con i decreti di pratile (10 giugno 1794) vennero soppressi l'interrogatorio prima dell'udienza e l'assistenza dell'avvocato. ║ T. speciale per la difesa dello Stato: organo giurisdizionale speciale, istituito in Italia con L. 25-11-1926, n. 2.008, competente per i delitti contro la personalità dello Stato. Fu uno strumento di lotta e di repressione del regime fascista contro gli oppositori, a cui furono inflitte condanne carcerarie e capitali. Fu soppresso dopo la caduta del regime (25 luglio 1943).