Il luogo in cui i giudici amministrano la giustizia:
sedere in t. ║ L'edificio in cui hanno sede gli organi giudiziari,
il palazzo di giustizia:
si incrociarono nei corridoi del t. ║
L'autorità giudiziaria:
portare davanti al t. ║ In senso
più stretto e specifico, organo collegiale giudicante:
t.
civile. ║
T.
speciali:
al di fuori
dell'ordinamento italiano, organi giudicanti creati in situazioni eccezionali,
come i
t.
rivoluzionari. ║
T.
del popolo:
espressione utilizzata talvolta dai terroristi con riferimento ai giudizi e alle
sentenze da loro stessi pronunciati. ║ Fig. - La persona, l'ente, il luogo
cui rendere conto, anche idealmente, del proprio operato per riceverne il
giudizio (
il T.
di Dio: la giustizia divina). • Dir. -
Nell'ordinamento giuridico italiano, il
t. si qualifica come organo che
esercita la giurisdizione in primo grado e in appello in materia civile, e in
primo grado in materia penale; esso delibera, inoltre, in camera di consiglio
nei casi previsti dal Codice di Procedura Civile, ed esercita nei modi stabiliti
dalle leggi le altre attribuzioni a esso deferite. Il
t. è
composto da tre membri: un presidente e due giudici. Sedi di
t. sono
tutte le città capoluogo e altre città indicate nella tabella
annessa all'ordinamento giudiziario; i
t. possono essere articolati in
più sezioni, ciascuna delle quali ha un proprio presidente ed è
investita (separatamente o promiscuamente) degli affari civili, degli affari
penali, dei giudizi in grado di appello. Il presidente del
t., che
presiede la prima sezione, può presiedere qualsiasi altra sezione e deve
essere un magistrato di appello, fatte salve le sedi di maggiore rilevanza (come
Roma e Milano) dove è magistrato di Cassazione. Per misurare l'importanza
del
t. nel sistema processuale, basti pensare che la disciplina tipo del
processo è impostata con riferimento al
t. stesso. L'ambito di
riferimento territoriale del
t. è il circondario; il sistema
giudiziario sembra, tuttavia, muoversi in direzione di una sostituzione
dell'ambito del circondario con quello più ampio del distretto di Corte
di Appello, cui fanno già riferimento la giurisdizione dei
t.
della libertà e del
t. per i minorenni, nonché il criterio
di attribuzione delle funzioni delle Direzioni distrettuali antimafia. Nel
processo civile, inoltre, si è già superato il tradizionale
principio della collegialità del
t., dal momento che le decisioni
sono rimesse, in linea generale, a un giudice unico, mentre sono indicate
tassativamente le materie di pertinenza del collegio. Il principio di
collegialità, d'altro canto, è messo in discussione anche nel
processo penale che, nel suo complesso, si va indirizzando verso la figura del
giudice monocratico di primo grado; al giudice per le indagini preliminari, del
resto, sono attribuiti poteri di definizione del giudizio con i riti speciali
del patteggiamento, del rito abbreviato e del decreto penale di condanna.
║
T.
amministrativi regionali (
TAR): con
l'istituzione dei TAR (L. 6-12-1971, n. 1.034) si diede applicazione al dettato
costituzionale che prevede la presenza, a livello regionale, di organi di
giustizia amministrativa di primo grado; la creazione di tali
t.
colmò, inoltre, il vuoto provocato dalla dichiarazione
d'illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale nei confronti di
diversi organi di giustizia amministrativa. Un'importante novità portata
dalla creazione dei TAR è stata l'introduzione del principio del
doppio grado di giurisdizione in sede giurisdizionale
amministrativa, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, quando il
Consiglio di Stato era giudice degli interessi legittimi in unico grado. La
legge istitutiva dei TAR ha introdotto, inoltre, la possibilità di
impugnare atti amministrativi anche senza il requisito della
definitività, limitatamente ad alcune categorie di provvedimenti. Sebbene
abbiano competenza di carattere generale, i TAR si caratterizzano come organi
giurisdizionali speciali, distinti dalla magistratura ordinaria. A loro compete,
in primo grado, la cognizione delle controversie su interessi legittimi nei
confronti della pubblica amministrazione; la giurisdizione in secondo grado
è esercitata, invece, dal Consiglio di Stato. Tutti i capoluoghi di
regione sono sedi di TAR, che hanno circoscrizioni regionali e abbracciano le
province comprese in ciascuna regione. Le decisioni del TAR sono assunte con
l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali, il
più anziano dei quali presiede il collegio, in assenza del presidente. In
base alla L. 27-4-1982 n. 186 il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa (organo elettivo composto dal presidente del Consiglio di Stato e
dai due presidenti di sezione più anziani) è investito di poteri
di delibera in merito alle assunzioni, ai trasferimenti e all'attribuzione di
funzioni direttive ai magistrati amministrativi. L'organizzazione e il
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei TAR
sono regolati dal D.P.R. 25-11-1995 n. 580; viene riconosciuta piena autonomia
alla gestione amministrativa nel quadro degli obiettivi e dei programmi, che il
presidente del Consiglio di Stato ha il compito di individuare. L'attuazione di
tali obiettivi e programmi spetta, invece, ai presidenti degli organi di
giustizia amministrativa, negli ambiti di loro competenza. Nell'ambito del ruolo
di magistrato amministrativo regionale si distinguono le qualifiche di
consiglieri, primi referendari e referendari. Ai TAR è attribuita una
competenza di legittimità e una competenza di merito, cui si aggiunge una
speciale giurisdizione esclusiva. La
competenza di legittimità si
caratterizza per la sua generalità; ai TAR spetta, infatti, la cognizione
di tutte le controversie su interessi legittimi lesi da atti amministrativi,
nell'ambito del sindacato per vizi di legittimità (incompetenza,
violazione di legge, eccesso di potere). Della
competenza di merito
spicca il suo carattere aggiuntivo: in base a essa, infatti il giudice
amministrativo è investito anche della possibilità di sindacare
l'opportunità e la convenienza dell'atto amministrativo; questa
competenza comporta un'indagine più profonda del sindacato di
legittimità e riveste carattere di eccezionalità, essendo limitata
a determinati casi previsti dalla legge. La
giurisdizione esclusiva dei
TAR, a sua volta, non viene interpretata come una terza specie di competenza, ma
come un'attribuzione eccezionale di giurisdizione al magistrato amministrativo,
che viene investito della cognizione delle questioni con esclusione di qualsiasi
altro organo giurisdizionale, ordinario o speciale; oggetto di questa
giurisdizione sono sia i diritti soggettivi sia gli interessi legittimi. Tra le
ipotesi in cui viene riconosciuta al TAR giurisdizione esclusiva, spicca quella
riguardante il pubblico impiego. Restano comunque riservate all'autorità
giudiziaria ordinaria le questioni relative a diritti patrimoniali
consequenziali alla pronuncia d'illegittimità dell'atto o del
provvedimento contro cui si presenta ricorso, e le questioni riguardanti lo
stato e le capacità dei privati individui, fatta eccezione per la
capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.
Il D.L. 3-2-1993 n. 29 sul riordino del pubblico impiego ha sancito il
trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione amministrativa sul
rapporto di pubblico impiego, attribuendo al giudice civile la competenza quale
giudice del lavoro, fatte salve alcune materie e alcune categorie (come
diplomatici, militari, appartenenti alle forze di polizia), per le quali le
competenze permangono al giudice amministrativo. Il trasferimento di competenze
non è stato peraltro reso ancora operativo. Occorre poi rilevare che in
alcuni casi al giudice amministrativo viene attribuita la cognizione non di un
oggetto, ma di un rapporto; viene, infatti, richiesta la valutazione delle
posizioni assunte dalle parti in causa in vista dello svolgimento di un
determinato rapporto. Questa giurisdizione non sussiste solamente nelle materie
di giurisdizione esclusiva. Ai TAR è inoltre assegnata la decisione sui
ricorsi precedentemente attribuiti alla giunta provinciale amministrativa in
sede giurisdizionale; ad essi spetta anche la decisione sui ricorsi per
incompetenza, per violazione di legge o per eccesso di potere contro atti e
provvedimenti emessi dagli organi periferici dello Stato e dagli enti pubblici a
carattere ultraregionale, dagli organi centrali dello Stato, dagli enti pubblici
a carattere ultraregionale, dagli enti pubblici territoriali e non territoriali.
Vige, pertanto, la regola della sottomissione di tutti gli atti amministrativi,
al sindacato di legittimità, che il TAR esercita nel suo primo grado.
Afferiscono al TAR le controversie in materia di operazioni inerenti alle
elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali, precedentemente
assegnate alle sezioni per il contenzioso elettorale, istituite alla fine del
1966 e colpite da sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale
nel 1968. Particolari disposizioni riguardano il TAR della Sicilia e quello di
Aosta, sulla base degli artt. 40 e 41 della L. 6-12-1971 n. 1.034. In attesa
della revisione del sistema di giustizia amministrativa attualmente in vigore in
Sicilia, il TAR della regione ha competenza limitatamente ai ricorsi già
attribuiti in sede giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa, e a
quelli riguardanti controversie relative a operazioni per le elezioni dei
Consigli comunali, provinciali e regionali. È possibile impugnare le
decisioni del TAR davanti al Consiglio per la giustizia amministrativa della
regione siciliana. Sulle rimanenti materie permane la competenza concorrente del
Consiglio di giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato (art. 5 del D.L.
5-5-1948 n. 654). La competenza del TAR di Aosta, invece, non si limita alle
materie indicate dalla L. 1.034, ma si estende a quelle già attribuite
alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, colpita dalla
dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale, con
sentenza n. 33 del 1968. In merito alla competenza territoriale dei TAR, la
competenza relativa all'impugnativa di atti emessi dagli organi periferici dello
Stato e di organi periferici di carattere ultraregionale è attribuita al
TAR nella cui giurisdizione tali organi hanno sede. La competenza relativa
all'impugnativa di atti emessi dagli enti pubblici non territoriali è
attribuita al TAR nella cui circoscrizione tali enti hanno sede e nell'ambito
esclusivo della quale esercitano la loro attività; in merito
all'impugnativa di atti emessi dagli enti pubblici territoriali la competenza
è riconosciuta al TAR, nella cui circoscrizione tali enti rientrano. In
relazione all'impugnativa di atti emessi dagli organi centrali dello Stato e
degli enti pubblici di carattere ultraregionale è riconosciuto, invece,
competente il TAR nella cui circoscrizione l'efficacia dell'atto impugnato
è territorialmente limitata. Nei casi in cui l'efficacia territoriale
dell'atto trascende l'ambito di una regione, sono riconosciuti competenti il TAR
di Roma, per gli atti statali, il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ente,
per gli atti emessi da enti pubblici a carattere ultraregionale. La competenza
relativa alle controversie in materia di pubblico impiego è attribuito al
TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio presso cui il pubblico dipendente
presti servizio, alla data di emissione dell'atto impugnato. Non è
possibile rilevare d'ufficio l'incompetenza per territorio del TAR, incompetenza
che non può, inoltre, essere motivo d'impugnazione della decisione. Per
avviare il procedimento di giudizio amministrativo davanti al TAR è
necessaria la presentazione del ricorso da parte dell'interessato, entro il
termine di 60 giorni dalla data di conoscenza, legale (attraverso notificazione
o pubblicazione) o di fatto, dell'atto o del provvedimento che si intende
impugnare. Il ricorso deve essere, inoltre, notificato, sempre entro il termine
dei 60 giorni, all'autorità da cui è stato emanato l'atto e ai
controinteressati. La presentazione del ricorso non sospende di per sé
l'efficacia dell'atto impugnato; la sospensione può essere disposta per
gravi motivi, con ordinanza del
t. amministrativo regionale, in seguito
ad apposita istanza inoltrata al TAR stesso. Le sentenze dei TAR sono
impugnabili davanti al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla data di notifica
della pronuncia stessa; l'esame del Consiglio di Stato può essere
condotto soltanto nei limiti dei motivi proposti da chi ricorre in appello. La
presentazione del ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della
sentenza di primo grado; il Consiglio di Stato, tuttavia, può disporne,
con ordinanza, la sospensione, in seguito a istanza di parte, quando con
l'esecuzione della sentenza si può recare un danno grave e irreparabile.
Con l'annullamento della sentenza di primo grado, la causa non viene rinviata al
TAR; fatti salvi i casi di vizio di forma o difetto di procedura, il Consiglio
di Stato, infatti, ha facoltà di pronunciarsi in merito, confermando la
sentenza o emettendone una nuova e differente. ║
T.
per i
minorenni: V. MINORENNE. ║
T.
di sorveglianza: organo giudiziario collegiale, istituito in ogni distretto
di Corte d'Appello e in ogni circoscrizione territoriale di sezione distaccata
di Corte d'Appello. È formato da tutti i magistrati di sorveglianza, cui
si affiancano degli esperti; le decisioni sono affidate, nei singoli casi, a
collegi composti da quattro membri: il presidente, un giudice a latere e due
esperti. In base alla legge di riforma penitenziaria, a questo organismo
è attribuita la competenza in merito alle seguenti materie: concessione
degli arresti domiciliari, affidamento in prova dei detenuti al servizio
sociale, concessione della semilibertà, riduzione della pena per
liberazione anticipata, revoca o cessazione dei suddetti benefici, rinvio
dell'esecuzione della pena nei casi consentiti dalla legge. Il D.P.R. 9-10-1990
n. 309 affida, inoltre, al
t. di sorveglianza, le disposizioni in merito
al trattamento dei tossicodipendenti (con possibilità di sospensione
dell'esecuzione della pena, in presenza di particolari condizioni). Al
t.
di sorveglianza compete altresì, in grado di appello, la decisione sui
ricorsi inoltrati contro i provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza
del distretto in materia di applicazione delle misure di sicurezza. • Mil.
-
T.
militare: in base all'art. 103 della Costituzione italiana,
in tempo di pace la giurisdizione dei
t. militari è limitata ai
reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. In tempo di guerra la
competenza dei
t. militari si estende ai reati militari da chiunque
commessi in zona di guerra, o anche al di fuori di tale zona, quando i reati
compiuti possono provocare danno alle operazioni militari, e ai reati comuni
commessi da appartenenti alle forze armate in territorio dichiarato in stato di
guerra. Dal 1981 sono stati aboliti i
t. militari di bordo e il
t.
supremo militare (quest'ultimo in precedenza amministrava la giustizia militare
in secondo grado, esercitando tuttavia funzioni analoghe a quelle della Corte di
Cassazione). L'amministrazione della giustizia militare fa capo a otto
t.
militari che hanno sede a Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma (sezione
distaccata a Cagliari), Napoli, Bari e Palermo; è stata istituita,
inoltre, la Corte Militare d'Appello (sedi a Roma, sezioni distaccate a Verona e
Napoli). È stata stabilita altresì la possibilità di
ricorrere presso la Corte di Cassazione contro la decisione della Corte Militare
d'Appello, in conformità a quanto previsto dal Codice di Procedura Penale
(in precedenza il ricorso in Cassazione era possibile soltanto in casi
eccezionali). • Dir. can. -
T.
ecclesiastici: organi
istituiti dalla Chiesa cattolica con giurisdizione intorno a cause contenziose o
criminali. La dottrina cattolica attribuisce alla Chiesa potestà
giudiziaria derivata dal suo fondatore. Nel
Codex iuris canonici si
distinguono i
t.
ecclesiastici ordinari, che sono costituiti in
permanenza, da quelli
straordinari, costituiti per cause speciali. I
t. presentano un ordine simile a quello della gerarchia ecclesiastica:
esistono, infatti,
t.
vescovili,
metropolitani e
della
Santa Sede. In ogni diocesi si trova il
t.
di prima istanza,
mentre quello
di seconda istanza è ubicato di norma nella sede
metropolitana; il
t.
di terza istanza è in determinati casi
la Rota Romana. Il grado più alto della giurisdizione ecclesiastica
è rappresentato dalla Segnatura Apostolica, le cui funzioni possono
essere in certo modo accostate a quelle della Corte di Cassazione. Le cause
seguono solitamente l'ordine sopra esposto; vi sono, tuttavia, alcune cause
avocate per legge al papa o ai
t. della Santa Sede. Ogni fedele ha
inoltre la possibilità di appellarsi direttamente al papa. Oltre alla
Segnatura Apostolica e alla Rota Romana, gli altri
t.
della Santa
Sede competenti per alcune cause sono la Congregazione della Dottrina della Fede
e la Penitenzieria Apostolica. La costituzione apostolica
Pastor bonus
(1988) di Giovanni Paolo II, con cui si è riformata la Curia romana,
contiene la normativa relativa ai succitati
t. vaticani. • Dir.
internaz. -
T.
internazionale: istituzione formata da individui
indipendenti, incaricata di comporre le controversie tra Stati che si impegnano
a osservarne la decisione, detta
lodo o
sentenza. I
t.
internazionali possono essere costituiti appositamente per la risoluzione di una
determinata controversia (
t.
arbitrali per arbitrato isolato),
oppure possono essere istituzioni permanenti e giudicare secondo regole di
procedura stabilite (Corte Internazionale di Giustizia, della Corte Permanente
di Giustizia). La costituzione di un
t. arbitrale avviene generalmente
attraverso la designazione, da parte degli Stati coinvolti nella controversia,
di un arbitro unico o di un collegio, composto in genere da tre persone. Una
logica di questo genere si conserva anche nella Corte Permanente di Arbitrato
(costituita grazie alle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907), nonostante
essa incarni il primo tentativo di istituzionalizzazione della funzione
arbitrale: la Corte è formata infatti da un elenco di persone
qualificate, al quale le parti in conflitto possono attingere per la
composizione di un collegio arbitrale. Anche la Corte di Conciliazione e
Arbitrato dell'OSCE, fondata nel 1994, dispone di una lista di nomi, tra i quali
vengono scelti (dalle parti in conflitto e dal
bureau della Corte) i
membri del collegio arbitrale da costituire. Le caratteristiche proprie della
corte precostituita apparvero per la prima volta nella Corte Permanente di
Giustizia Internazionale, la cui creazione risale all'epoca delle Società
delle Nazioni, e successivamente, in seguito alla nascita delle Nazioni Unite,
nella Corte Internazionale di Giustizia; in quest'ultima permane comunque un
principio di carattere consensuale, dal momento che essa può essere
chiamata a deliberare intorno a una controversia, soltanto se le parti si
esprimono in favore di questa soluzione. Nel caso in cui entrambi gli Stati in
conflitto dichiarino preventivamente di accettare come obbligatoria la
giurisdizione della Corte, o un trattato indichi come obbligatorio il ricorso
alla Corte per risolvere una controversia, la Corte può essere
interpellata unilateralmente da una delle parti in causa. Su richiesta del
Consiglio di sicurezza, dell'Assemblea generale, di altri organi delle Nazioni
Unite, la Corte ha facoltà di emanare pareri, che non sono giuridicamente
vincolanti. Vi sono poi
t. specializzati per materia (come il
T.
internazionale del diritto del mare) e
t. a carattere regionale (come la
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee). Nell'ambito del diritto internazionale grande
importanza ha assunto, negli anni Novanta, l'istituzione, da parte delle Nazioni
Unite, di
t. speciali cui affidare il giudizio intorno a gravi violazioni
del diritto umanitario, verificatesi in determinati contesti (ex Jugoslavia,
1993, Ruanda, 1994). Nella Conferenza di Roma del 1998, svoltasi sotto gli
auspici del Segretario delle Nazioni Unite, è stata istituita la Corte
Penale Internazionale,
t. permanente per la punizione dei crimini contro
l'umanità; come sede è stata designata L'Aia. ║
T.
del malato: organismo, formato da associazioni di volontariato e di difesa
dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, da esponenti
sindacali, medici, infermieri, avente funzioni di controllo delle
attività ospedaliere. Tale organizzazione persegue, in alternativa alle
strutture sanitarie ufficiali, la tutela dei diritti dell'infermo e, in
particolare, del degente, operando per il rispetto della sua personalità
e fornendo più ampie informazioni al degente stesso o ai suoi congiunti.
Il
t. del malato si configura come un organismo di carattere nazionale,
ma può contare su articolazioni locali di natura volontaria e
spontaneistica; esso richiama l'attenzione dei mezzi di informazione sulla
situazione della sanità, denuncia pubblicamente abusi e carenze degli
operatori sanitari, predisponendo al tempo stesso interventi. • St. -
T.
rivoluzionario di Parigi: secondo
t. straordinario della
Rivoluzione francese, istituito dalla Convenzione, in vigore dal 10 marzo 1793
al 31 maggio 1795, giorno in cui fu soppresso dalla Commissione termidoriana (il
primo
t. straordinario, costituito dall'Assemblea legislativa, fu
operativo dal 17 agosto al 29 novembre 1792). Il
t. rivoluzionario di
Parigi fu investito dell'incarico di processare i controrivoluzionari e gli
attentatori alla sicurezza interna ed esterna dello Stato. Agì al di
fuori di ogni garanzia giuridica per l'imputato; le sue sentenze, infatti,
venivano eseguite entro 24 ore e contro di esse non si poteva ricorrere
né in appello, né in cassazione. Il
t. si rivelò,
pertanto, come il più potente strumento del Terrore; con i decreti di
pratile (10 giugno 1794) vennero soppressi l'interrogatorio prima dell'udienza e
l'assistenza dell'avvocato. ║
T.
speciale per la difesa dello
Stato: organo giurisdizionale speciale, istituito in Italia con L.
25-11-1926, n. 2.008, competente per i delitti contro la personalità
dello Stato. Fu uno strumento di lotta e di repressione del regime fascista
contro gli oppositori, a cui furono inflitte condanne carcerarie e capitali. Fu
soppresso dopo la caduta del regime (25 luglio 1943).