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Pùbblico.

Che non riguarda o non interessa solamente il singolo cittadino o determinati gruppi di cittadini, ma tutta una collettività, considerata nel suo complesso e in quanto parte di un ordine civile. ║ In alcune locuzioni, si contrappone a privato: bene p., debito p. ║ Che è di tutti, che è comune: la p. opinione. ║ Che è fruibile da tutti, a cui possono partecipare tutti (biblioteca p.), o che è fatto di fronte a tutti (p. confessione), o che è noto a tutti (la loro relazione è ormai p.). • Diplom. - Documento p.: quello emanato da una cancelleria e reso particolare dal carattere di solennità e ufficialità. • Med. - Antigeni p. o ad alta frequenza: in immunologia, sostanze gruppospecifiche eritrocitarie non correlate con alcuno dei sistemi gruppoematici noti e presenti in oltre il 99% dei soggetti di razza bianca. Si contrappongono agli antigeni privati, detti anche antigeni a bassa frequenza. •- Dir. - La dottrina francese illuministica specificò l'esistenza di diritti naturali propri del singolo e, per loro natura, inalienabili. La dottrina giuridica tedesca contestò questa visione, affermando invece che i diritti non esistono per stato di natura, ma per volontà della collettività e quindi grazie all'organizzazione giuridica della società. Da queste due diverse concezioni la filosofia del diritto sviluppò, nel XIX sec., alcune conclusioni che portarono alla definizione di diritti e doveri p. Nell'ordinamento italiano, per quanto concerne i primi, questi possono essere distinti in diritti di libertà, diritti civici e diritti politici. I diritti di libertà, si dividono, a loro volta in diritti di libertà civile (libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di movimento, diritto di residenza, diritto di circolazione, libertà di professare la propria fede religiosa e di manifestare il proprio pensiero, ecc.) e in diritti di libertà economica, consistenti nella tutela della proprietà dei beni, dell'iniziativa imprenditoriale, dell'attività lavorativa, della libertà di associazione per la realizzazione o il mantenimento di interessi economici. I diritti civici si esplicitano nell'esigenza dei singoli, nei confronti dello Stato o di altre istituzioni, di servizi o prestazioni a loro favore, quali i p. servizi, le prestazioni assicurativo-previdenziali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, ecc. I diritti politici sono costituiti dal diritto all'elettorato attivo e passivo, cioè dal diritto al voto e dal diritto all'essere eletto. I diritti politici, per la loro particolare natura, sono detti anche diritti di partecipazione. Per quanto concerne i doveri p., sono tutti quei doveri, aventi un fine sociale, ai quali il cittadino deve adempiere. Secondo la Costituzione essi si dividono in doveri generali (fedeltà, obbedienza, difesa della patria, ecc.) e in doveri speciali (pagamento dei tributi, obbligo di esercitare eventuali funzioni p. con disciplina e onore, ecc.). ║ Nell'ambito penale vengono contemplati dei reati particolari denominati delitti contro la fede p. Essi dipendono dal concetto di fede p., considerata come "fiducia che la società ripone negli oggetti, nei segni e nelle forme esteriori (monete, documenti, emblemi) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce valore importante". ║ P. ministero: rappresentante, presso l'autorità giudiziaria, del potere esecutivo. In sede civile il p. ministero ha la facoltà, in alcuni casi, di agire in sostituzione della parte privata che avrebbe il diritto di agire, ma che rimane invece inattiva. Deve intervenire, pena nullità del procedimento, nelle cause che potrebbe proporre lui stesso; nelle cause matrimoniali (comprese quelle di separazione personale tra coniugi); nelle cause di divorzio; nelle cause che riguardano lo stato o la capacità delle persone; nelle cause di lavoro, siano esse collettive o individuali, in grado di appello; negli altri casi previsti dalla legge. Può infine intervenire ogni qual volta si ravvisi un interesse p. In sede penale al p. ministero spetta l'obbligo di promuovere l'azione penale tramite l'elevazione dell'imputazione nelle forme previste dalla legge processuale. L'art. 73 dell'ordinamento giudiziario stabilisce le attribuzioni generali del p. ministero, che consistono nell'assicurarsi dell'osservanza delle leggi, nella pronta e regolare amministrazione della giustizia, nella tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, nel promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, nell'esecuzione del giudicato. Svolgono funzioni di p. ministero, secondo l'art. 20 dell'ordinamento giudiziario, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, i procuratori generali presso le Corti di Appello, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari, i procuratori della Repubblica presso le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. In considerazione del numero degli imputati, possono essere designati più magistrati che vanno a formare un organo collettivo detto pool. All'interno del processo penale il p. ministero svolge le sue funzioni nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado in quanto magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale o la Pretura circondariale; svolge altresì le sue funzioni nei giudizi di impugnazione in quanto magistrato della Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione. Per quanto riguarda i processi minorili, le funzioni di p. ministero vengono svolte, in primo grado di giudizio, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni oppure, in grado d'appello, dal procuratore generale presso la Corte d'Appello. Il p. ministero non può disporre l'arresto in flagranza ma esclusivamente il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale sia previsto l'ergastolo o una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ma anche in casi di delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi. In tutti questi casi può procedere all'interrogatorio e, nel caso di ipotesi previste dalla legge, può disporre con decreto che l'arrestato venga messo in libertà. Per quanto riguarda, infine, l'iter processuale vero e proprio, il p. ministero agisce sin dalle indagini preliminari, all'interno delle quali svolge tutte le attività finalizzate all'azione penale, dirigendo le indagini e disponendo della polizia giudiziaria. ║ La figura del p. ministero trae le sue origini nella legislazione francese, anche se la sua formulazione risale a epoche più antiche. In questo senso si fa riferimento ai tesmoteti della Grecia antica, che avevano l'incarico di denunciare gli ufficiali p. all'assemblea del popolo, o ad alcuni funzionari romani, quali il praefectus urbi a Roma o i praesides e i proconsules nelle province. In età medioevale troviamo figure correlabili a quella di p. ministero nei gastaldi longobardi e negli actores dominici carolingi. Un parallelo è possibile anche con il defensor vinculi e il promotor iustitiae del processo, nel diritto canonico. Per quanto concerne la legislazione francese, nel XIV sec. vennero istituiti i procureurs du Roi per la difesa degli interessi del principe e dello Stato, mentre la Rivoluzione francese segnò la nascita dei commissaires du Roi, promotori delle azioni penali e curatori dell'esecuzione delle sentenze, e degli accusateurs publics, incaricati di sostenere l'accusa nei dibattimenti. P. ufficiale: persona investita di particolare rilievo ai fini della determinazione dell'importanza di un reato. All'interno dello stesso, il p. può assumere la funzione di soggetto attivo (per esempio nel peculato e nella concussione) o di soggetto passivo (per esempio nei delitti di violenza, resistenza e oltraggio a p.). L'art. 357 Cod. Pen. definisce p. ufficiale "gli impiegati dello Stato o di un altro ente p. che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una p. funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria". È altresì considerata p. ufficiale "ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una p. funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria". Pertanto non sono da considerarsi p. ufficiale le persone che esercitano solo un p. servizio o un servizio di p. necessità. A questo proposito l'art. 357 Cod. Pen. stabilisce che la nozione di p. ufficiale sia collegata all'esercizio dei poteri decisionali, o di formazione della volontà dell'ente p. o di rappresentanza di esso nei confronti dei terzi, o di coazione, di attestazione o di certificazione.