Che non riguarda o non interessa solamente il singolo cittadino o determinati
gruppi di cittadini, ma tutta una collettività, considerata nel suo
complesso e in quanto parte di un ordine civile. ║ In alcune locuzioni, si
contrappone a privato:
bene p.,
debito p. ║ Che è di
tutti, che è comune:
la p. opinione. ║ Che è fruibile
da tutti, a cui possono partecipare tutti (
biblioteca p.), o che è
fatto di fronte a tutti (
p. confessione), o che è noto a tutti
(
la loro relazione è ormai p.). • Diplom. -
Documento
p.: quello emanato da una cancelleria e reso particolare dal carattere di
solennità e ufficialità. • Med. -
Antigeni p. o
ad
alta frequenza: in immunologia, sostanze gruppospecifiche eritrocitarie non
correlate con alcuno dei sistemi gruppoematici noti e presenti in oltre il 99%
dei soggetti di razza bianca. Si contrappongono agli
antigeni privati,
detti anche antigeni a bassa frequenza. •- Dir. - La dottrina francese
illuministica specificò l'esistenza di diritti naturali propri del
singolo e, per loro natura, inalienabili. La dottrina giuridica tedesca
contestò questa visione, affermando invece che i diritti non esistono per
stato di natura, ma per volontà della collettività e quindi grazie
all'organizzazione giuridica della società. Da queste due diverse
concezioni la filosofia del diritto sviluppò, nel XIX sec., alcune
conclusioni che portarono alla definizione di
diritti e doveri p.
Nell'ordinamento italiano, per quanto concerne i primi, questi possono essere
distinti in diritti di libertà, diritti civici e diritti politici. I
diritti di libertà, si dividono, a loro volta in
diritti di
libertà civile (libertà di domicilio, libertà e
segretezza della corrispondenza, libertà di movimento, diritto di
residenza, diritto di circolazione, libertà di professare la propria fede
religiosa e di manifestare il proprio pensiero, ecc.) e in
diritti di
libertà economica, consistenti nella tutela della proprietà
dei beni, dell'iniziativa imprenditoriale, dell'attività lavorativa,
della libertà di associazione per la realizzazione o il mantenimento di
interessi economici. I
diritti civici si esplicitano nell'esigenza dei
singoli, nei confronti dello Stato o di altre istituzioni, di servizi o
prestazioni a loro favore, quali i
p. servizi, le prestazioni
assicurativo-previdenziali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, ecc. I
diritti politici sono costituiti dal diritto all'elettorato attivo e
passivo, cioè dal diritto al voto e dal diritto all'essere eletto. I
diritti politici, per la loro particolare natura, sono detti anche diritti di
partecipazione. Per quanto concerne i
doveri p., sono tutti quei doveri,
aventi un fine sociale, ai quali il cittadino deve adempiere. Secondo la
Costituzione essi si dividono in
doveri generali (fedeltà,
obbedienza, difesa della patria, ecc.) e in
doveri speciali (pagamento
dei tributi, obbligo di esercitare eventuali funzioni
p. con disciplina e
onore, ecc.). ║ Nell'ambito penale vengono contemplati dei reati
particolari denominati
delitti contro la fede p. Essi dipendono dal
concetto di fede
p., considerata come "fiducia che la società
ripone negli oggetti, nei segni e nelle forme esteriori (monete, documenti,
emblemi) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce valore importante".
║
P. ministero: rappresentante, presso l'autorità
giudiziaria, del potere esecutivo. In sede civile il
p. ministero
ha la facoltà, in alcuni casi, di agire in sostituzione della parte
privata che avrebbe il diritto di agire, ma che rimane invece inattiva. Deve
intervenire, pena nullità del procedimento, nelle cause che potrebbe
proporre lui stesso; nelle cause matrimoniali (comprese quelle di separazione
personale tra coniugi); nelle cause di divorzio; nelle cause che riguardano lo
stato o la capacità delle persone; nelle cause di lavoro, siano esse
collettive o individuali, in grado di appello; negli altri casi previsti dalla
legge. Può infine intervenire ogni qual volta si ravvisi un interesse
p. In sede penale al
p. ministero spetta l'obbligo di promuovere
l'azione penale tramite l'elevazione dell'imputazione nelle forme previste dalla
legge processuale. L'art. 73 dell'ordinamento giudiziario stabilisce le
attribuzioni generali del
p. ministero, che consistono nell'assicurarsi
dell'osservanza delle leggi, nella pronta e regolare amministrazione della
giustizia, nella tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e
degli incapaci, nel promuovere la repressione dei reati e l'applicazione delle
misure di sicurezza, nell'esecuzione del giudicato. Svolgono funzioni di
p. ministero, secondo l'art. 20 dell'ordinamento giudiziario, il
procuratore generale presso la Corte di Cassazione, i procuratori generali
presso le Corti di Appello, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali
per i minorenni, i procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari, i
procuratori della Repubblica presso le Preture aventi sede nel capoluogo di
ciascun circondario di tribunale. In considerazione del numero degli imputati,
possono essere designati più magistrati che vanno a formare un organo
collettivo detto
pool. All'interno del processo penale il
p.
ministero
svolge le sue funzioni nelle indagini preliminari e nei
procedimenti di primo grado in quanto magistrato della Procura della Repubblica
presso il Tribunale o la Pretura circondariale; svolge altresì le sue
funzioni nei giudizi di impugnazione in quanto magistrato della Procura Generale
presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione. Per quanto riguarda
i processi minorili, le funzioni di
p. ministero
vengono svolte,
in primo grado di giudizio, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni oppure, in grado d'appello, dal procuratore generale presso la
Corte d'Appello. Il
p. ministero
non può disporre l'arresto
in flagranza ma esclusivamente il fermo della persona gravemente indiziata di un
delitto per il quale sia previsto l'ergastolo o una pena detentiva non inferiore
nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ma anche in casi di
delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi. In tutti questi casi
può procedere all'interrogatorio e, nel caso di ipotesi previste dalla
legge, può disporre con decreto che l'arrestato venga messo in
libertà. Per quanto riguarda, infine, l'iter processuale vero e proprio,
il
p. ministero
agisce sin dalle indagini preliminari, all'interno
delle quali svolge tutte le attività finalizzate all'azione penale,
dirigendo le indagini e disponendo della polizia giudiziaria. ║ La figura
del
p. ministero trae le sue origini nella legislazione francese, anche
se la sua formulazione risale a epoche più antiche. In questo senso si fa
riferimento ai
tesmoteti della Grecia antica, che avevano l'incarico di
denunciare gli ufficiali
p. all'assemblea del popolo, o ad alcuni
funzionari romani, quali il
praefectus urbi a Roma o i
praesides e
i
proconsules nelle province. In età medioevale troviamo figure
correlabili a quella di
p. ministero nei gastaldi longobardi e negli
actores dominici carolingi. Un parallelo è possibile anche con il
defensor vinculi e il
promotor iustitiae del processo, nel diritto
canonico. Per quanto concerne la legislazione francese, nel XIV sec. vennero
istituiti i
procureurs du Roi per la difesa degli interessi del principe
e dello Stato, mentre la Rivoluzione francese segnò la nascita dei
commissaires du Roi, promotori delle azioni penali e curatori
dell'esecuzione delle sentenze, e degli
accusateurs publics, incaricati
di sostenere l'accusa nei dibattimenti
. ║
P. ufficiale:
persona investita di particolare rilievo ai fini della determinazione
dell'importanza di un reato. All'interno dello stesso, il
p. può
assumere la funzione di soggetto attivo (per esempio nel peculato e nella
concussione) o di soggetto passivo (per esempio nei delitti di violenza,
resistenza e oltraggio a
p.). L'art. 357 Cod. Pen. definisce
p.
ufficiale
"gli impiegati dello Stato o di un altro ente
p.
che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una
p. funzione,
legislativa, amministrativa o giudiziaria". È altresì
considerata
p. ufficiale
"ogni altra persona che esercita,
permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione,
volontariamente o per obbligo, una
p. funzione legislativa,
amministrativa o giudiziaria". Pertanto non sono da considerarsi
p.
ufficiale
le persone che esercitano solo un
p. servizio o un
servizio di
p. necessità. A questo proposito l'art. 357 Cod. Pen.
stabilisce che la nozione di
p. ufficiale
sia collegata
all'esercizio dei poteri decisionali, o di formazione della volontà
dell'ente
p. o di rappresentanza di esso nei confronti dei terzi, o di
coazione, di attestazione o di certificazione.