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Pòlizza.

(dal greco apódeixis: dimostrazione, prova). Foglio contenente indicazioni, in parte stampate, in parte manoscritte, che viene utilizzato come ricevuta o contrassegno, o dal quale risulta un'obbligazione. • Tipogr. - Elenco, redatto dalle fonderie di carattere, del quantitativo di lettere e di segni di un corpo di un determinato carattere del quale ci si serve come base per le ordinazioni. • Encicl. - P. di abbonamento: dichiarazione che attesta l'assunzione da parte dell'assicuratore, per l'intera durata del contratto, di tutti i rischi di una determinata categoria di beni dell'assicurato. ║ P. di anticipazione: documento attestante il prestito bancario di una somma di denaro garantito da pegno di beni mobili, contenente le clausole convenute tra le parti contraenti. ║ P. di assicurazione: documento probatorio dell'assicurazione, nel quale sono registrati gli estremi del contratto e le clausole speciali che lo regolano. Può essere nominativa, all'ordine o al portatore. In questi ultimi due casi , il suo trasferimento comporta trasferimento del credito all'assicuratore, con gli effetti della cessione. ║ P. di assicurazione marittima: documento che riguarda l'assicurazione contro i rischi della navigazione. Ha per oggetto la nave e i relativi accessori, il carico della nave, il suo noleggio, ecc. ║ P. di assicurazione di abbonamento: documento attestante il contratto di assicurazione che stabilisce la copertura facoltativa o obbligatoria di tutti i viaggi con provenienza e destinazione prestabilite o indeterminate, che l'assicurato compie durante il periodo di validità del contratto. Può riguardare anche la copertura di determinati rischi ai quali vanno soggetti i valori, le merci e simili di proprietà o affidati all'assicurato per un determinato periodo di tempo. ║ P. bancaria: in passato, locuzione con la quale a Bologna si indicavano i titoli di credito rappresentativi di un deposito irregolare. ║ P. di carico: documento che funge da ricevuta rilasciata dal vettore o dal comandante della nave al caricatore, comprovante l'avvenuto carico a bordo della merce e l'esistenza di un contratto di trasporto. La p. ha inoltre la funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di titolo di consegna della merce stessa. In particolare, è chiamata p. valutata, quando specifica il valore della merce trasportata; p. aperta, quando non è fissato il valore globale del rischio assunto dall'assicuratore; p. di carico diretta, quella concernente un trasporto effettuato da più vettori successivi; p. di carico "ricevuto per l'imbarco", quella rilasciata dall'armatore prima dell'imbarco della merce sulla nave all'atto della consegna sulla banchina ai suoi incaricati, o nel momento in cui egli sia certo che la merce sia già stata consegnata a un vettore terrestre con l'esatta destinazione; p. del porto, quella rilasciata nel porto di carico dal comandante o dall'agente dell'armatore debitamente autorizzato, quando sia la nave sia la merce si trovano già nel porto stesso e la merce è già stata presa in consegna per l'imbarco; p. di carico di custodia, quella firmata quando la merce si trova nel porto di carico dopo essere stata debitamente consegnata al comandante; p. di carico netta o pulita o senza riserve, quella esente da osservazioni del comandante in merito alla merce caricata; p. di carico sporca, quella contenente osservazioni del comandante sullo stato della merce imbarcata; p. di carico di trasbordo, quella che prevede, all'infuori delle clausole stampate, il trasbordo durante il viaggio purché tutto il viaggio sia coperto da una stessa p. di carico. ║ P. di deposito: ricevuta, non trasferibile per girata, di un deposito a custodia di titoli pubblici o privati o di altri valori, rilasciato dalla banca al depositante, contenente gli estremi dei valori depositati e le condizioni che regolamentano il servizio. Deve essere esibita ogni volta che si richiede la restituzione parziale o totale dei valori depositati. ║ P. di pegno: documento, rilasciato dal Monte di Pegno, che serve alla legittimazione dell'oppignorante, per ottenere, contro estinzione del mutuo, la restituzione dei beni dati in pegno. ║ P. flottante: p. emessa per assicurare più interessi indeterminati e incerti che si vanno determinando in tempi successivi, mediante la cosiddetta alimentazione del contratto, man mano che si verificano i sinistri. ║ P. notata: documento di credito dei banchi meridionali, priva di girate, presentata all'istituto emittente per essere convertita in madrefede. ║ P. notata in fede: ordine emesso dall'intestatario della madrefede sull'istituto emittente con il quale si dispone, a favore proprio o di terzi, della somma versata, in tutto o in parte.