(dal greco
apódeixis: dimostrazione, prova). Foglio contenente
indicazioni, in parte stampate, in parte manoscritte, che viene utilizzato come
ricevuta o contrassegno, o dal quale risulta un'obbligazione. • Tipogr. -
Elenco, redatto dalle fonderie di carattere, del quantitativo di lettere e di
segni di un corpo di un determinato carattere del quale ci si serve come base
per le ordinazioni. • Encicl. -
P. di abbonamento: dichiarazione
che attesta l'assunzione da parte dell'assicuratore, per l'intera durata del
contratto, di tutti i rischi di una determinata categoria di beni
dell'assicurato. ║
P. di anticipazione: documento attestante il
prestito bancario di una somma di denaro garantito da pegno di beni mobili,
contenente le clausole convenute tra le parti contraenti. ║
P. di
assicurazione: documento probatorio dell'assicurazione, nel quale sono
registrati gli estremi del contratto e le clausole speciali che lo regolano.
Può essere nominativa, all'ordine o al portatore. In questi ultimi due
casi , il suo trasferimento comporta trasferimento del credito all'assicuratore,
con gli effetti della cessione. ║
P. di assicurazione marittima:
documento che riguarda l'assicurazione contro i rischi della navigazione. Ha per
oggetto la nave e i relativi accessori, il carico della nave, il suo noleggio,
ecc. ║
P. di assicurazione di abbonamento: documento attestante il
contratto di assicurazione che stabilisce la copertura facoltativa o
obbligatoria di tutti i viaggi con provenienza e destinazione prestabilite o
indeterminate, che l'assicurato compie durante il periodo di validità del
contratto. Può riguardare anche la copertura di determinati rischi ai
quali vanno soggetti i valori, le merci e simili di proprietà o affidati
all'assicurato per un determinato periodo di tempo. ║
P. bancaria:
in passato, locuzione con la quale a Bologna si indicavano i titoli di credito
rappresentativi di un deposito irregolare. ║
P. di carico:
documento che funge da ricevuta rilasciata dal vettore o dal comandante della
nave al caricatore, comprovante l'avvenuto carico a bordo della merce e
l'esistenza di un contratto di trasporto. La
p. ha inoltre la funzione di
titolo rappresentativo della merce viaggiante e di titolo di consegna della
merce stessa. In particolare, è chiamata
p. valutata, quando
specifica il valore della merce trasportata;
p. aperta, quando non
è fissato il valore globale del rischio assunto dall'assicuratore;
p.
di carico diretta, quella concernente un trasporto effettuato da più
vettori successivi;
p. di carico "ricevuto per l'imbarco",
quella rilasciata dall'armatore prima dell'imbarco della merce sulla nave
all'atto della consegna sulla banchina ai suoi incaricati, o nel momento in cui
egli sia certo che la merce sia già stata consegnata a un vettore
terrestre con l'esatta destinazione;
p. del porto, quella rilasciata nel
porto di carico dal comandante o dall'agente dell'armatore debitamente
autorizzato, quando sia la nave sia la merce si trovano già nel porto
stesso e la merce è già stata presa in consegna per l'imbarco;
p. di carico di custodia, quella firmata quando la merce si trova nel
porto di carico dopo essere stata debitamente consegnata al comandante;
p. di
carico netta o
pulita o
senza riserve, quella esente da
osservazioni del comandante in merito alla merce caricata;
p. di carico
sporca, quella contenente osservazioni del comandante sullo stato della
merce imbarcata;
p. di carico di trasbordo, quella che prevede,
all'infuori delle clausole stampate, il trasbordo durante il viaggio
purché tutto il viaggio sia coperto da una stessa
p. di carico.
║
P. di deposito: ricevuta, non trasferibile per girata, di un
deposito a custodia di titoli pubblici o privati o di altri valori, rilasciato
dalla banca al depositante, contenente gli estremi dei valori depositati e le
condizioni che regolamentano il servizio. Deve essere esibita ogni volta che si
richiede la restituzione parziale o totale dei valori depositati. ║
P.
di pegno: documento, rilasciato dal Monte di Pegno, che serve alla
legittimazione dell'oppignorante, per ottenere, contro estinzione del mutuo, la
restituzione dei beni dati in pegno. ║
P. flottante:
p.
emessa per assicurare più interessi indeterminati e incerti che si vanno
determinando in tempi successivi, mediante la cosiddetta alimentazione del
contratto, man mano che si verificano i sinistri. ║
P. notata:
documento di credito dei banchi meridionali, priva di girate, presentata
all'istituto emittente per essere convertita in madrefede. ║
P. notata
in fede: ordine emesso dall'intestatario della madrefede sull'istituto
emittente con il quale si dispone, a favore proprio o di terzi, della somma
versata, in tutto o in parte.