Scambio della proprietà di cose o di altri diritti senza esborso di
denaro. • Dir. - Contratto avente per oggetto il reciproco trasferimento
della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente a un altro.
Presenta analogie con la vendita, da cui differisce avendo come oggetto lo
scambio di cosa contro cosa, anziché di cosa contro denaro. Nel caso di
evizione, il permutante che non intenda riavere la cosa data ha diritto al
valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno. In assenza di accordi contrari, le spese
della
p. e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti,
ripartibili in parti uguali.