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Pèrmuta.

Scambio della proprietà di cose o di altri diritti senza esborso di denaro. • Dir. - Contratto avente per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente a un altro. Presenta analogie con la vendita, da cui differisce avendo come oggetto lo scambio di cosa contro cosa, anziché di cosa contro denaro. Nel caso di evizione, il permutante che non intenda riavere la cosa data ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. In assenza di accordi contrari, le spese della p. e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti, ripartibili in parti uguali.