(dal latino
pascum, der. di
pasco: pascere, pascolare). Terreno
coperto di erbe spontanee, direttamente brucate dal bestiame e mai falciate.
║ L'erba stessa che nasce sul terreno adibito a
p. ║ L'azione
di pascolare. ║ Fig. - Nutrimento, cibo. • Agric. -
P.
permanenti:
p. molto ricchi, utilizzati per gran parte dell'anno e
con bestiame stazionario, diffusi in Olanda, in Inghilterra e nelle vallate
delle Alpi grazie alla fertilità del suolo e alla possibilità di
abbondante irrigazione.
P. permanenti si trovano anche nelle regioni a
clima più sfavorevole per la vegetazione; si tratta in questi casi di
p. piuttosto poveri, che tuttavia rappresentano il solo mezzo di
valorizzazione del suolo e una garanzia di nutrimento per il bestiame
transumante. ║
P. temporanei:
p. nei quali il terreno viene
sfruttato solo parzialmente, nei periodi di intervallo tra le coltivazioni. In
Italia i
p. temporanei, presenti nelle zone a coltivazione discontinua
(per esempio i latifondi meridionali e le zone alpine e appenniniche), coprono
un'estensione di oltre 4 milioni di ettari. La duplice esigenza di una
rivalutazione economica dei terreni agricoli montuosi e collinari e di un
potenziamento dell'allevamento bovino, che necessita di un contesto organizzato
di
p. permanenti, ha determinato in Italia l'adozione di particolari
misure. I programmi di miglioramento dei
p. prevedono, infatti, la
sistemazione e il consolidamento del terreno, l'estirpazione dei cespugli, il
prosciugamento degli acquitrini, il miglioramento della cotica erbosa (con
semine di foraggere più utili e adatte, come leguminose e graminacee) e
l'allestimento di impianti di irrigazione. ║
P. estivi:
p.
nei quali la permanenza degli animali è limitata al solo periodo estivo.
║
P. invernali:
p., diffusi soprattutto nelle regioni calde
e aride, nei quali la permanenza degli animali si limita ai mesi invernali,
quando si registra una ripresa della vegetazione. ║
P. di montagna:
p. situato nelle zone di montagna, nel quale gli animali vengono
generalmente mantenuti solo nel periodo estivo (V.
ALPEGGIO). ║
P. di pianura:
p. situato nelle zone
pianeggianti, utilizzato soprattutto per far muovere il bestiame e in genere
sono collegati ad aziende di allevamento. In Italia, dove i
p. di pianura
sono molto utilizzati, vengono adoperati piccoli appezzamenti di terreno,
sfruttati secondo il criterio della rotazione. • Dir. - Dal punto di vista
giuridico il
p., detto anche
vendita di erbe, è considerato
un contratto agrario di durata variabile. Si distinguono infatti:
p. a tutta
erba, dall'autunno al 24 giugno dell'anno seguente;
p. a mezza erba,
dall'autunno a metà marzo;
p. a erba di estate, dal 24 giugno al
19 settembre. Il contratto può essere inteso come locazione (del fondo) o
vendita (delle erbe). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, esso è
trattato come vendita di erbe e come tale è esente dalla legislazione
sugli affitti dei fondi rustici, a meno che il concessionario non assuma
obblighi particolari, consistenti in doveri e cure pertinenti di norma
all'affittanza del fondo rustico. ║ Il
p. è vietato nei
boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale prima dello
sviluppo delle giovani piante e nei boschi troppo radi. Al fine di evitare il
diboscamento, sono in vigore norme restrittive per quanto riguarda la pratica
del
p. nei territori montani soggetti a vincolo per scopi idrogeologici,
mentre si vieta in ogni caso il
p. delle capre in boschi o terreni
ricoperti da cespugli con funzioni protettive. ║
Diritto di p.:
diritto di godimento che rientra nella categoria generale degli
usi
civici. In età medioevale, mediante il versamento di un censo annuo
(
pascuarium,
herbaticum,
alpaticum) gli abitanti di un
determinato territorio acquisivano la facoltà di pascolare il loro gregge
su terre incolte di proprietà dello Stato, dei principi, delle chiese
locali e più tardi dei Comuni. ║
P. pubblico: uno dei
diritti di promiscuo godimento che, secondo le leggi italiane, possono spettare
a una pluralità di cittadini sulle terre di un comune, di una frazione di
comune, di una collettività. Più specificamente, il
p.
pubblico (o
uso civico di p.) consiste nel diritto di utilizzare la
coltura erbacea del terreno per pascolare il bestiame (
ius pascendi);
esso comprende inoltre il diritto dei pastori di utilizzare le fonti d'acqua per
abbeverare il bestiame e per dissetarsi (
ius aquandi), di pernottare nei
luoghi del
p. (
ius pernoctandi), di utilizzare la legna morta e il
frascame per la cottura dei cibi e la caseificazione (
ius lignandi).
║
P. abusivo: reato commesso da chi introduce o abbandona animali,
anche non raccolti in gregge o in mandria, nei fondi altrui a scopo di
p.
Il reato, perseguibile a querela della persona offesa, è previsto
dall'art. 636 del Codice Penale.