(dal latino
parochus, der. del greco
párochos, der. di
parécho: somministro). Anticamente, incaricato statale che forniva
vitto e alloggio ai pubblici funzionari di passaggio. ║ Attualmente,
sacerdote a cui è conferita in titolo una parrocchia, con la cura delle
anime e con giurisdizione ordinaria e propria, anche se subordinata
all'autorità dell'ordinario del luogo. Secondo il Codice di Diritto
Canonico, il
p. è un sacerdote nominato dal vescovo; risiede nella
casa parrocchiale vicino alla chiesa e tiene i libri parrocchiali; si dedica
alla cura delle anime, amministrando i sacramenti; celebra la
missa pro
populo la domenica e durante le altre feste di precetto; in parrocchie con
un numero alto di fedeli, il
p. è aiutato da uno o più
vicarii cooperatores, vicari parrocchiali, viceparroci, cappellani.
Secondo il Concordato, le nomine dei titolari di uffici ecclesiastici, e quindi
dei
p., sono effettuate dall'autorità ecclesiastica. ║
P.
dei sacri palazzi apostolici: titolo assegnato da Leone XII nel 1824 al
sacrista del papa, il cui ufficio è stato soppresso nel 1991.