L'atto di prorogare; rinvio dei termini di scadenza di una cosa o
dell'effettuazione di una prestazione o prolungamento della sua durata. •
Comm. -
P. di pagamento: dilazione concessa al debitore per il
soddisfacimento del proprio debito. ║
P. d'imbarco: diritto
spettante al venditore di rinviare l'imbarco delle merci su una nave rispetto
alla data prefissata per cause di forza maggiore. ║
P. giornaliera:
tolleranza di un giorno, oltre a quello successivo alla scadenza, accordata
dalla banca al debitore per il pagamento di una cambiale. Per il servizio la
banca riceve una somma detta
diritto di p. • Dir. proc. pen. -
P. dei termini di durata della custodia cautelare:
p. disposta dal
giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, in caso di perizia
psichiatrica nei confronti dell'imputato. ║
P. del termine per le
indagini preliminari:
p. concessa dal giudice oltre i sei mesi
normalmente accordati per le indagini preliminari. Può essere ripetuta
fino a una durata massima delle indagini di due anni. La prima
p.
è concessa per giusta causa; le successive solo se esistono casi di
complessità notevole nelle indagini che ne rendano impossibile una rapida
conclusione. • Dir. costituz. -
P. della durata delle Camere
legislative:
p. ammessa per legge solo in caso di guerra.