(dal latino
praestitum, participio di
praestare: prestare). Nel
significato più ampio, l'atto di dare o ricevere qualcosa con l'impegno
di restituirla dopo un certo periodo di tempo. • Econ. - La cessione di
una certa quantità di beni, contro l'impegno di restituire, secondo
modalità diverse, la stessa quantità (
p. gratuito), o
maggiore (
p. a interesse) di beni futuri. Il
p. genera un credito
di chi presta (il mutuante) rispetto a colui che deve restituire (il
mutuatario). Si possono avere molteplici forme di
p., distinte in base
alle peculiari caratteristiche. In relazione alla durata, si differenziano in:
p. a breve,
a medio e
a lungo termine; a seconda
dell'utilizzo che ne fa il mutuatario, in
p. consuntivi o
produttivi; in base alla garanzia, in
p. fiduciari,
fideiussori,
allo scoperto,
cambiari,
su pegno,
ipotecari. Con riferimento ad altri aspetti specifici si suddividono
inoltre in:
p. monetari o
in natura;
p. privati, se
concessi da privati a privati;
p. bancari, nel caso in cui siano concessi
da banche e privati ad altre banche;
p. pubblici o
nazionali, se
concessi dai privati e dalle banche allo Stato;
p. esteri o
internazionali, se concessi da altri Stati o da banche e cittadini di
altri Stati a uno Stato o a enti e imprese presenti nello stesso. ║
P.
pubblico:
p. che lo Stato riceve dai cittadini, da altri Stati o
anche da privati stranieri; l'espressione si riferisce in particolare al mercato
interno. Tali
p. implicano da un lato imposte straordinarie per i
cittadini, dall'altro nuove emissioni monetarie o alienazioni del patrimonio
pubblico disponibile per lo Stato, che grazie ai
p. pubblici riesce a far
fronte a difficoltà come quelle legate alla necessità di
effettuare spese così alte da oltrepassare le entrate ordinarie di
bilancio. I
p. di questo tipo si distinguono generalmente in
forzati, se imposti in modo coattivo (come le imposte straordinarie) a
tutti i cittadini in base alle loro ricchezze;
volontari, se vengono
offerti liberamente sul mercato. Lo Stato può impegnarsi a rimborsare il
capitale di tali
p. e a pagarne gli interessi, oppure si obbliga a pagare
solo questi ultimi, riservandosi la possibilità di rimborsare o meno il
capitale (
p. irredimibili o
rendite). Lo Stato può
collocare direttamente
i p. pubblici presso i privati, mediante l'offerta
di titoli in borsa o l'apertura di pubbliche sottoscrizioni, oppure può
cedere in blocco i titoli corrispondenti, aggiudicandoli a banche. Esistono
anche sistemi misti, in cui una parte dei titoli è collocata
direttamente, l'altra è affidata invece a un consorzio bancario. ║
P. esteri o
internazionali:
p. mediante i quali vengono
messi in moto flussi finanziari da mercati che possiedono eccedenze di capitali
in direzione di mercati che ne sono invece deficitari. A seconda della
situazione dei mutuanti, i
p. internazionali si suddividono in
bilaterali, multilaterali e misti. I mutuatari del Paese terzo sono generalmente
il Governo, enti pubblici, enti od organismi privati in grado di contrarre
p.
di questo tipo. I
p. bilaterali sono effettuati tra Governo e
Governo, Stato e Stato, impresa e impresa, tra gli organismi finanziari di uno
Stato e il Governo, gli enti pubblici, gli organismi finanziari o le imprese
locali di uno Stato deficitario. Rientrano in quest'ultimo gruppo di
p.
le emissioni obbligazionarie, i certificati di deposito e altri strumenti
finanziari affini. La durata dei
p. bilaterali è medio-lunga, se
poi il
p. è tra Governo e Governo è solitamente molto
lunga. In genere tali
p. sono concessi a tassi di favore; hanno per lo
più una destinazione precisa, si concretizzano cioè nella
fornitura diretta di servizi o beni da parte degli Stati mutuanti, senza che vi
sia esborso di fondi. Recentemente gli Stati concedenti hanno ripreso in uso la
pratica (
countertrade) di vincolare il rimborso del
p. alla
fornitura di materie prime, prodotti finiti o servizi. Con
p.
multilaterali si intendono i finanziamenti concessi da organismi finanziari
internazionali, come la Banca mondiale, la BEI (Banca Europea degli
Investimenti), il FMI (Fondo Monetario Internazionale), e da consorzi di banche
commerciali che operano nei mercati interni internazionali. Concessionari dei
finanziamenti di tali organismi possono essere: Governi o enti governativi,
imprese pubbliche o private, banche, organismi finanziari pubblici, privati o
locali. Tali
p. sono generalmente rivolti a progetti specifici
d'investimento, di cui si accerta la fattibilità. A partire dagli anni
Novanta del XX sec., infatti, gli organismi finanziari internazionali si sono
sempre preoccupati di verificare che gli Stati beneficiari adottassero politiche
economiche finalizzate a creare una situazione di stabilità e a risolvere
problemi di distorsione interna quali il deficit pubblico o l'inflazione. Come
nel caso dei
p. bilaterali, anche per questi
p. non vi è
esborso finanziario, ma il pagamento viene effettuato al fornitore, scelto
mediante il ricorso ad appalti internazionali. Tra i rischi legati ai
p.
internazionali vi sono fondamentalmente il rischio di cambio, ovvero il
pericolo, per il Paese utente, che si verifichi un'eventuale svalutazione della
moneta del proprio Stato rispetto a quella dello Stato che concede il
p.,
e il rischio di tasso, ovvero la possibilità che vi sia una variazione
dei tassi di interesse di riferimento. I
p. misti sono la combinazione
degli strumenti dei
p. bilaterali e multilaterali; in base alle
modalità di questi
p., le banche commerciali si affiancano agli
organismi finanziari internazionali in attività di cofinanziamento
(
cofinancing). ║
Iscrizione di p. o
consolidazione:
registrazione, sul Grande libro del debito pubblico, di un nuovo
p.
concesso dallo Stato. ║
P. a premio:
p. obbligazionario
emesso da società commerciali o da enti pubblici dotati di
personalità giuridica; frutta un interesse e, inoltre, partecipa al
sorteggio di determinati premi. ║
P. a uso:
p. in cui si
consegna a qualcuno una cosa infungibile concedendogli di usarla per un certo
periodo di tempo o per un impiego specifico e vincolandolo a restituirla.
Rientra in questo genere il
p. a domicilio di libri da parte di
biblioteche pubbliche; dal punto di vista giuridico corrisponde al contratto di
comodato. ║
P. a cambio marittimo:
p. che viene concesso
soltanto sulla durata di un viaggio, con garanzia sulla nave, sul carico o sul
nolo. Corrisponde al contratto di mutuo. • Sport -
Giocatore in p.:
concesso solo per un certo periodo di tempo da una società all'altra.
• Ling. - Processo di assimilazione di una forma linguistica proveniente
da un'altra comunità; anche, la stessa forma linguistica così
assimilata. L'assimilazione può riguardare elementi lessicali,
morfologici, fonetici, sintattici. L'elemento assimilato è individuabile
solo ricorrendo ai criteri dati dalla fonetica. Particolare forma di
p.
lessicale è il
calco, detto
p. mediato. • Etn. -
Graduale adozione e assimilazione di un certo elemento culturale, appartenente a
un diverso gruppo etnico, da parte di una popolazione che entra in contatto con
essa.