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Prèstito.

(dal latino praestitum, participio di praestare: prestare). Nel significato più ampio, l'atto di dare o ricevere qualcosa con l'impegno di restituirla dopo un certo periodo di tempo. • Econ. - La cessione di una certa quantità di beni, contro l'impegno di restituire, secondo modalità diverse, la stessa quantità (p. gratuito), o maggiore (p. a interesse) di beni futuri. Il p. genera un credito di chi presta (il mutuante) rispetto a colui che deve restituire (il mutuatario). Si possono avere molteplici forme di p., distinte in base alle peculiari caratteristiche. In relazione alla durata, si differenziano in: p. a breve, a medio e a lungo termine; a seconda dell'utilizzo che ne fa il mutuatario, in p. consuntivi o produttivi; in base alla garanzia, in p. fiduciari, fideiussori, allo scoperto, cambiari, su pegno, ipotecari. Con riferimento ad altri aspetti specifici si suddividono inoltre in: p. monetari o in natura; p. privati, se concessi da privati a privati; p. bancari, nel caso in cui siano concessi da banche e privati ad altre banche; p. pubblici o nazionali, se concessi dai privati e dalle banche allo Stato; p. esteri o internazionali, se concessi da altri Stati o da banche e cittadini di altri Stati a uno Stato o a enti e imprese presenti nello stesso. ║ P. pubblico: p. che lo Stato riceve dai cittadini, da altri Stati o anche da privati stranieri; l'espressione si riferisce in particolare al mercato interno. Tali p. implicano da un lato imposte straordinarie per i cittadini, dall'altro nuove emissioni monetarie o alienazioni del patrimonio pubblico disponibile per lo Stato, che grazie ai p. pubblici riesce a far fronte a difficoltà come quelle legate alla necessità di effettuare spese così alte da oltrepassare le entrate ordinarie di bilancio. I p. di questo tipo si distinguono generalmente in forzati, se imposti in modo coattivo (come le imposte straordinarie) a tutti i cittadini in base alle loro ricchezze; volontari, se vengono offerti liberamente sul mercato. Lo Stato può impegnarsi a rimborsare il capitale di tali p. e a pagarne gli interessi, oppure si obbliga a pagare solo questi ultimi, riservandosi la possibilità di rimborsare o meno il capitale (p. irredimibili o rendite). Lo Stato può collocare direttamente i p. pubblici presso i privati, mediante l'offerta di titoli in borsa o l'apertura di pubbliche sottoscrizioni, oppure può cedere in blocco i titoli corrispondenti, aggiudicandoli a banche. Esistono anche sistemi misti, in cui una parte dei titoli è collocata direttamente, l'altra è affidata invece a un consorzio bancario. ║ P. esteri o internazionali: p. mediante i quali vengono messi in moto flussi finanziari da mercati che possiedono eccedenze di capitali in direzione di mercati che ne sono invece deficitari. A seconda della situazione dei mutuanti, i p. internazionali si suddividono in bilaterali, multilaterali e misti. I mutuatari del Paese terzo sono generalmente il Governo, enti pubblici, enti od organismi privati in grado di contrarre p. di questo tipo. I p. bilaterali sono effettuati tra Governo e Governo, Stato e Stato, impresa e impresa, tra gli organismi finanziari di uno Stato e il Governo, gli enti pubblici, gli organismi finanziari o le imprese locali di uno Stato deficitario. Rientrano in quest'ultimo gruppo di p. le emissioni obbligazionarie, i certificati di deposito e altri strumenti finanziari affini. La durata dei p. bilaterali è medio-lunga, se poi il p. è tra Governo e Governo è solitamente molto lunga. In genere tali p. sono concessi a tassi di favore; hanno per lo più una destinazione precisa, si concretizzano cioè nella fornitura diretta di servizi o beni da parte degli Stati mutuanti, senza che vi sia esborso di fondi. Recentemente gli Stati concedenti hanno ripreso in uso la pratica (countertrade) di vincolare il rimborso del p. alla fornitura di materie prime, prodotti finiti o servizi. Con p. multilaterali si intendono i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali, come la Banca mondiale, la BEI (Banca Europea degli Investimenti), il FMI (Fondo Monetario Internazionale), e da consorzi di banche commerciali che operano nei mercati interni internazionali. Concessionari dei finanziamenti di tali organismi possono essere: Governi o enti governativi, imprese pubbliche o private, banche, organismi finanziari pubblici, privati o locali. Tali p. sono generalmente rivolti a progetti specifici d'investimento, di cui si accerta la fattibilità. A partire dagli anni Novanta del XX sec., infatti, gli organismi finanziari internazionali si sono sempre preoccupati di verificare che gli Stati beneficiari adottassero politiche economiche finalizzate a creare una situazione di stabilità e a risolvere problemi di distorsione interna quali il deficit pubblico o l'inflazione. Come nel caso dei p. bilaterali, anche per questi p. non vi è esborso finanziario, ma il pagamento viene effettuato al fornitore, scelto mediante il ricorso ad appalti internazionali. Tra i rischi legati ai p. internazionali vi sono fondamentalmente il rischio di cambio, ovvero il pericolo, per il Paese utente, che si verifichi un'eventuale svalutazione della moneta del proprio Stato rispetto a quella dello Stato che concede il p., e il rischio di tasso, ovvero la possibilità che vi sia una variazione dei tassi di interesse di riferimento. I p. misti sono la combinazione degli strumenti dei p. bilaterali e multilaterali; in base alle modalità di questi p., le banche commerciali si affiancano agli organismi finanziari internazionali in attività di cofinanziamento (cofinancing). ║ Iscrizione di p. o consolidazione: registrazione, sul Grande libro del debito pubblico, di un nuovo p. concesso dallo Stato. ║ P. a premio: p. obbligazionario emesso da società commerciali o da enti pubblici dotati di personalità giuridica; frutta un interesse e, inoltre, partecipa al sorteggio di determinati premi. ║ P. a uso: p. in cui si consegna a qualcuno una cosa infungibile concedendogli di usarla per un certo periodo di tempo o per un impiego specifico e vincolandolo a restituirla. Rientra in questo genere il p. a domicilio di libri da parte di biblioteche pubbliche; dal punto di vista giuridico corrisponde al contratto di comodato. ║ P. a cambio marittimo: p. che viene concesso soltanto sulla durata di un viaggio, con garanzia sulla nave, sul carico o sul nolo. Corrisponde al contratto di mutuo. • Sport - Giocatore in p.: concesso solo per un certo periodo di tempo da una società all'altra. • Ling. - Processo di assimilazione di una forma linguistica proveniente da un'altra comunità; anche, la stessa forma linguistica così assimilata. L'assimilazione può riguardare elementi lessicali, morfologici, fonetici, sintattici. L'elemento assimilato è individuabile solo ricorrendo ai criteri dati dalla fonetica. Particolare forma di p. lessicale è il calco, detto p. mediato. • Etn. - Graduale adozione e assimilazione di un certo elemento culturale, appartenente a un diverso gruppo etnico, da parte di una popolazione che entra in contatto con essa.