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Prèside.

(dal latino praeses: chi siede avanti, chi presiede). Autorità che presiede a un ufficio. • Dir. rom. - In generale, il governatore di una provincia dell'Impero romano (V. PROVINCIA). Dopo la riforma di Diocleziano, che istituì le diocesi e le prefetture, fu creato un grande numero di piccole province in luogo delle antiche consolari e senatorie e praeses diventò il titolo del funzionario, tra i governatori provinciali, di minor levatura. Tuttavia come i proconsules, i consulares e i correctores, anche i p. avevano il titolo di clarissimi ed esercitavano la giurisdizione civile e penale nella propria provincia, ma non quella militare. • Ord. scol. - Capo di un istituto scolastico di istruzione secondaria, inferiore o superiore. Attualmente i p. sono reclutati (L. delega 30-7-1973, n. 477 e decreto delegato 31-5-1974, n. 417) mediante concorsi per titoli ed esami indetti ad anni alterni distintamente per tipo e grado di scuola, ai quali possono partecipare gli insegnanti laureati che esercitano su cattedre appartenenti alle classi di concorso relative all'istituto a cui si riferisce il posto direttivo. Superato un periodo di prova di un anno, la nomina in ruolo avviene per decreto del ministro. L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali, che possono però essere superate quando le esigenze della scuola lo richiedano. È fatto divieto al capo di istituto di impartire lezioni private. Secondo l'attuale ordinamento, al p. compete: rappresentare l'istituto, presiedere il collegio dei docenti e la giunta esecutiva del consiglio di istituto, promuovere e coordinare le attività didattiche, curare l'attuazione delle delibere degli organi collegiali e svolgere le funzioni amministrative attribuitegli dalla legge. ║ P. di facoltà: nell'ordinamento universitario, professore di ruolo che presiede il consiglio di una facoltà universitaria, eletto a maggioranza dai docenti della facoltà medesima riuniti in consiglio.