(dal latino
praeses: chi siede avanti, chi presiede). Autorità che
presiede a un ufficio. • Dir. rom. - In generale, il governatore di una
provincia dell'Impero romano (V. PROVINCIA). Dopo
la riforma di Diocleziano, che istituì le diocesi e le prefetture, fu
creato un grande numero di piccole province in luogo delle antiche consolari e
senatorie e
praeses diventò il titolo del funzionario, tra i
governatori provinciali, di minor levatura. Tuttavia come i
proconsules,
i
consulares e i
correctores,
anche i
p. avevano
il titolo di
clarissimi ed esercitavano la giurisdizione civile e penale
nella propria provincia, ma non quella militare. • Ord. scol. - Capo di un
istituto scolastico di istruzione secondaria, inferiore o superiore. Attualmente
i
p. sono reclutati (L. delega 30-7-1973, n. 477 e decreto delegato
31-5-1974, n. 417) mediante concorsi per titoli ed esami indetti ad anni alterni
distintamente per tipo e grado di scuola, ai quali possono partecipare gli
insegnanti laureati che esercitano su cattedre appartenenti alle classi di
concorso relative all'istituto a cui si riferisce il posto direttivo. Superato
un periodo di prova di un anno, la nomina in ruolo avviene per decreto del
ministro. L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali, che possono
però essere superate quando le esigenze della scuola lo richiedano.
È fatto divieto al capo di istituto di impartire lezioni private. Secondo
l'attuale ordinamento, al
p. compete: rappresentare l'istituto,
presiedere il collegio dei docenti e la giunta esecutiva del consiglio di
istituto, promuovere e coordinare le attività didattiche, curare
l'attuazione delle delibere degli organi collegiali e svolgere le funzioni
amministrative attribuitegli dalla legge. ║
P. di facoltà:
nell'ordinamento universitario, professore di ruolo che presiede il consiglio di
una facoltà universitaria, eletto a maggioranza dai docenti della
facoltà medesima riuniti in consiglio.