Qualità, facoltà, caratteristica che distingue un oggetto o un
corpo dagli altri:
le p. delle erbe,
le p. dei gas. ║ In
senso concreto, qualunque bene su cui viene esercitato il diritto di
p.
da parte di chi ne è titolare. In questo senso si distingue la
p.
mobiliare (costituita da beni mobili) dalla
p. immobiliare
(prevalentemente edifici e terreni) e, a seconda dell'estensione, della
destinazione e dello sfruttamento economico,
p. urbana, p. rustica, p.
fondiaria o terriera. ║ Fig. -
Di p.: appartenente a (
quel
terreno è di sua p.). ║ L'essere appropriato; detto
principalmente della lingua o di determinate parole, locuzioni o espressioni che
risultano particolarmente adatte al registro linguistico adottato:
esprimersi
con grande p. di linguaggio. ║ Garbo, decoro, pulizia:
acconciarsi
con p. ║ Nel linguaggio politico sindacale, la classe dei proprietari
di un'azienda, di una società, di un esercizio commerciale
.
• Dir. - Il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e nell'osservanza degli obblighi stabiliti dalla
legge; coincide con la titolarità di un bene o, meglio, con il titolo per
l'uso esclusivo di un bene da parte di determinati soggetti ed è il
massimo e il più esteso dei diritti reali. L'ordinamento giuridico
vigente procede al riconoscimento e all'autorizzazione della
p. a due
condizioni: in primo luogo, il modo d'acquisto della
p. deve essere
riconosciuto e previsto dalla legge; in secondo luogo, la titolarità del
bene deve essere finalizzata a un interesse di natura sociale, quale, ad
esempio, l'utilizzazione, la conservazione e l'accrescimento dei beni economici
mediante l'esercizio individuale dei beni stessi. La legge si impegna a
garantire il titolare di quella
p. che risponda ai requisiti suddetti
contro le pretese di eventuali molestatori; le azioni a tutela della
p.
sono l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, le azioni di denuncia, di
nuova opera e di danno temuto, l'azione per apposizione di termini, l'azione per
regolamento di confini. In genere, viene riservato un trattamento particolare
alla
p. che abbia per oggetto cose di uso comune o destinate a fini
produttivi. In tal caso, si danno tre possibilità: la
p. dei mezzi
di produzione può essere attribuita ai singoli a titolo di diritto
soggettivo, a condizione che i singoli si pongano come fine il perseguimento di
un utile non solo individuale, ma anche sociale; può essere attribuita
allo Stato come pure a un ente pubblico o, infine, ai singoli come potere-dovere
(ovvero subordinando il diritto di
p. al perseguimento di un interesse
sociale). Quest'ultimo è il caso delle moderne costituzioni dei Paesi
occidentali. Nell'art. 42 della Costituzione italiana, al riconoscimento della
p. fanno seguito le disposizioni sui modi di godimento e d'acquisto della
p. Quanto ai primi, è prevista una certa ingerenza da parte dello
Stato allo scopo di garantire la funzione sociale della
p., rendendola
accessibile a tutti i cittadini; ciò in omaggio ad altri articoli
costituzionali sui diritti inviolabili dell'uomo e sull'impegno da parte della
Repubblica a rimuovere gli ostacoli (economici, sociali, ecc.) limitativi della
libertà e dell'uguaglianza degli individui di fronte alla legge. Quanto
ai modi d'acquisto della
p., l'art. 922 Cod. Civ. ne fa un'esauriente
elencazione. In genere si distingue tra modi d'acquisto originari e modi
d'acquisto derivativi: nei primi l'acquisto si fonda esclusivamente sulla
relazione diretta tra persona e cosa, senza alcun riguardo per un eventuale
rapporto con un precedente proprietario; nei secondi avviene il trasferimento
della
p. da un precedente a un successivo titolare, che si fa carico
anche degli oneri e dei limiti di cui era gravato il suo predecessore. Tra i
modi originari d'acquisto della
p. ricordiamo i seguenti: l'occupazione,
l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione o commistione,
l'usucapione; accanto ad essi, poi, vanno segnalati i cosiddetti incrementi
fluviali, la cui regolamentazione identifica nello Stato il legittimo possessore
dei terreni abbandonati dalle acque. I modi d'acquisto derivativi, invece, sono
legati al fenomeno della successione; quest'ultima può avvenire
inter
vivos, mediante contratti a effetti reali, oppure
mortis causa,
mediante testamento o per legge. ║
P. pubblica: l'art. 42 della
Costituzione, nonché gli artt. 822-832 Cod. Civ. stabiliscono che per una
serie di beni non è prevista la
p. privata; si tratta dei beni
appartenenti al demanio pubblico e di quelli, non demaniali, di
p. dello
Stato o dei suoi enti territoriali (regioni, province e comuni). I beni di
p. pubblica si distinguono da quelli di
p. privata per le seguenti
caratteristiche: 1) non costituiscono oggetto di negozi di diritto privato, ma
di diritto pubblico; 2) non possono essere ceduti a soggetti diversi dai
proprietari; 3) le attività volte alla loro costruzione, manutenzione o
regolamentazione d'uso hanno carattere di pubblica amministrazione; 4) il
diritto di
p. di tali beni viene tutelato, per legge, attraverso mezzi
pubblicistici da esercitarsi mediante ordini immediatamente esecutori oppure,
ove occorra, ricorrendo anche alla forza. ║
Nuda p.: quella che ha
per oggetto un bene su cui gravi un altro diritto, ad esempio d'usufrutto; in
senso concreto, si dice anche del bene stesso i cui frutti non vengano goduti
dal proprietario, ma dall'usufruttuario. ║
P. commerciale: quella
che si riferisce all'aumento di valore acquisito da un immobile (ad esempio,
un'azienda o un esercizio commerciale) dato in locazione grazie all'avviamento e
alla clientela di cui tale immobile già gode. ║
P.
industriale: diritto esercitato dall'inventore sulla
p.
dell'invenzione sotto forma di brevetto. ║
P. letteraria o
artistica: componente patrimoniale del cosiddetto diritto d'autore. ║
P. navale: la
p. di un'imbarcazione, distinta da altre forme di
p. per le caratteristiche ad essa peculiari (rischio, mobilità,
divisione in carature fra i diversi comproprietari). • St. del dir. - La
storia del concetto di
p. è molto antica. Presso gli antichi Egizi
l'unico legittimo detentore della
p. del suolo era lo Stato, cui spettava
il diritto di concedere terre da coltivare ai contadini. Del tutto assenti, per
lo meno nel periodo più antico, furono i contratti scritti. In
Mesopotamia convivevano la
p. individuale e la
p. pubblica e
collettiva di tribù o di gruppi familiari. La
p. prevedeva un
potere assoluto sulla cosa; il regime delle acque e alcune servitù
agrarie costituivano le uniche limitazioni a tale potere. Nella Grecia antica il
diritto di
p. non era delineato in modo chiaro. Fu nell'ambito
dell'amministrazione della
polis che la
p. individuale si impose
in modo più netto; ciò nondimeno, essa fu prerogativa dei
detentori della cittadinanza e, dunque, totalmente inaccessibile agli stranieri.
La difesa della
p. avveniva nella forma della
diadikasía in
cui, all'affermazione del diritto di
p. faceva seguito la prova fra le
due parti. Il diritto romano codificò il concetto di
p. in senso
molto vicino a quello moderno solo nel VI sec. Fu l'imperatore d'Oriente
Giustiniano che, per primo, evidenziò il carattere economico
dell'istituto della
p. e, con esso, le funzioni economiche di tale
istituto, tra cui l'illimitatezza, l'assolutezza e l'esclusività (il che
autorizzava a impedire ogni intervento di terzi), l'unitarietà (nel senso
che la
p. costituiva un diritto unico sulla cosa e non una serie di
diritti frazionati) e l'elasticità (che prevedeva il ritorno alla
primitiva estensione della
p. in caso di cessazione dei limiti statuiti
dalla legge o dal diritto di terzi). Già in precedenza, tuttavia, la
p. era entrata a far parte delle norme giuridiche. Nel V sec. a.C.,
all'epoca delle leggi delle XII tavole, la
p. era intesa non come diritto
del singolo ma come signoria indifferentemente esercitata dal
pater
familias, capo del nucleo familiare, sulle cose e le persone che
sottostavano al suo potere. Il fondo non era alienabile, sia per ragioni
economiche (poiché non si voleva privare la famiglia di un mezzo di
sostentamento certo), sia per motivi religiosi (poiché il fondo
rappresentava il luogo di sepoltura degli antenati, nonché la sede delle
divinità familiari). Determinate porzioni di suolo di
p. dello
Stato (il cosiddetto
ager publicus) venivano concesse in varie forme ai
privati, che le utilizzavano a proprio piacimento. In età repubblicana e,
in seguito, nell'epoca del Principato, accanto al diritto di
p. vero e
proprio, riconoscibile solo ai cittadini romani, si costituì un altro
tipo di
p., detta
peregrina e destinata agli stranieri; tale
p., tuttavia, scomparve contemporaneamente all'estensione della
cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero (Costituzione di Caracalla,
212 d.C.). Verso la fine della Repubblica, le riforme agrarie promosse dai
Gracchi posero fine al regime dell'
ager publicus; nello stesso periodo,
del resto, grazie all'estendersi delle conquiste romane, il suolo extra italico,
o provinciale, divenne soggetto a un dominio statale particolare che prevedeva
lo sfruttamento da parte dei privati (
p. provinciale). La distinzione tra
suolo italico e suolo provinciale venne meno in età dioclezianea (secc.
III-IV) quando, accanto al diritto di
p., si affermò la cosiddetta
p. pretoria, concessa a coloro che possedessero un titolo di acquisto
riconosciuto dal pretore. Presso le popolazioni germaniche vigeva la
p.
collettiva, che prevedeva un criterio di distribuzione dei terreni alle
famiglie basato sul numero di braccia disponibili e in accordo alla regola
dell'avvicendamento colturale. Dopo la caduta e la conquista dell'Impero romano,
essi fecero proprio il concetto romano di
p., apportandogli però
alcune modifiche sostanziali (quali, ad esempio, varie limitazioni
all'assolutezza della
p. romana che prevedevano, fra gli altri, il
diritto di pascolo, di vagantivo, di pensionatico, ecc.) e arricchendolo di casi
e figure particolari. Fu così che nacquero istituti particolari quali le
arimannie (terre di confine dipendenti da necessità militari), le
manomorte, (
p. ecclesiastiche inalienabili), gli oneri reali (gravanti
perpetuamente sul fondo a vantaggio di un'unica persona), i feudi e, con essi,
le regalie (i diritti concessi dal signore ai suoi dipendenti dietro il
pagamento di una tassa). Nel Rinascimento il concetto di
p. venne
riaffermato nella sua interezza e nei suoi specifici caratteri di assolutezza e
illimitatezza, secondo il principio di libera disposizione di un bene nel
rispetto della legge. Questo principio non venne più abbandonato, salvo
alcune eccezioni; ad esso si ispirarono gli stessi legislatori della Rivoluzione
francese e Napoleone, come pure la maggior parte delle legislazioni moderne.
• Filos. - Essenza. La
p. indica tutte le caratteristiche che
appartengono necessariamente a una cosa, tanto che, senza di esse, la cosa in
questione cesserebbe di essere quella che è. • Mat. - In relazione
alle varie operazioni possibili (sottrazione, addizione, moltiplicazione,
divisione), si parla di
p. associativa,
p. commutativa,
p.
distributiva, ecc. ║
P. di un ente matematico: tutto ciò che
è logicamente implicato dalla definizione dell'ente medesimo; da
a :
b =
c : d, ad esempio, discende la
p. in base alla quale
bc =
ad. ║
P. estrinseche: quelle che dipendono,
oltre che dall'ente, anche dallo spazio in cui si trova l'ente e dal modo in cui
l'ente si colloca in questo. ║
P. intrinseche: quelle che dipendono
esclusivamente dall'ente. ║
P. invarianti: quelle che non mutano in
seguito a una data trasformazione; si dicono prevalentemente di figure
geometriche. • Log. - La qualità che contraddistingue un oggetto e
che corrisponde a un predicato monadico o, meglio, all'intensione di tale
predicato; l'estensione, viceversa, fa riferimento a una classe.