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Proprietà.

Qualità, facoltà, caratteristica che distingue un oggetto o un corpo dagli altri: le p. delle erbe, le p. dei gas. ║ In senso concreto, qualunque bene su cui viene esercitato il diritto di p. da parte di chi ne è titolare. In questo senso si distingue la p. mobiliare (costituita da beni mobili) dalla p. immobiliare (prevalentemente edifici e terreni) e, a seconda dell'estensione, della destinazione e dello sfruttamento economico, p. urbana, p. rustica, p. fondiaria o terriera. ║ Fig. - Di p.: appartenente a (quel terreno è di sua p.). ║ L'essere appropriato; detto principalmente della lingua o di determinate parole, locuzioni o espressioni che risultano particolarmente adatte al registro linguistico adottato: esprimersi con grande p. di linguaggio. ║ Garbo, decoro, pulizia: acconciarsi con p. ║ Nel linguaggio politico sindacale, la classe dei proprietari di un'azienda, di una società, di un esercizio commerciale. • Dir. - Il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e nell'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge; coincide con la titolarità di un bene o, meglio, con il titolo per l'uso esclusivo di un bene da parte di determinati soggetti ed è il massimo e il più esteso dei diritti reali. L'ordinamento giuridico vigente procede al riconoscimento e all'autorizzazione della p. a due condizioni: in primo luogo, il modo d'acquisto della p. deve essere riconosciuto e previsto dalla legge; in secondo luogo, la titolarità del bene deve essere finalizzata a un interesse di natura sociale, quale, ad esempio, l'utilizzazione, la conservazione e l'accrescimento dei beni economici mediante l'esercizio individuale dei beni stessi. La legge si impegna a garantire il titolare di quella p. che risponda ai requisiti suddetti contro le pretese di eventuali molestatori; le azioni a tutela della p. sono l'azione di rivendicazione, l'azione negatoria, le azioni di denuncia, di nuova opera e di danno temuto, l'azione per apposizione di termini, l'azione per regolamento di confini. In genere, viene riservato un trattamento particolare alla p. che abbia per oggetto cose di uso comune o destinate a fini produttivi. In tal caso, si danno tre possibilità: la p. dei mezzi di produzione può essere attribuita ai singoli a titolo di diritto soggettivo, a condizione che i singoli si pongano come fine il perseguimento di un utile non solo individuale, ma anche sociale; può essere attribuita allo Stato come pure a un ente pubblico o, infine, ai singoli come potere-dovere (ovvero subordinando il diritto di p. al perseguimento di un interesse sociale). Quest'ultimo è il caso delle moderne costituzioni dei Paesi occidentali. Nell'art. 42 della Costituzione italiana, al riconoscimento della p. fanno seguito le disposizioni sui modi di godimento e d'acquisto della p. Quanto ai primi, è prevista una certa ingerenza da parte dello Stato allo scopo di garantire la funzione sociale della p., rendendola accessibile a tutti i cittadini; ciò in omaggio ad altri articoli costituzionali sui diritti inviolabili dell'uomo e sull'impegno da parte della Repubblica a rimuovere gli ostacoli (economici, sociali, ecc.) limitativi della libertà e dell'uguaglianza degli individui di fronte alla legge. Quanto ai modi d'acquisto della p., l'art. 922 Cod. Civ. ne fa un'esauriente elencazione. In genere si distingue tra modi d'acquisto originari e modi d'acquisto derivativi: nei primi l'acquisto si fonda esclusivamente sulla relazione diretta tra persona e cosa, senza alcun riguardo per un eventuale rapporto con un precedente proprietario; nei secondi avviene il trasferimento della p. da un precedente a un successivo titolare, che si fa carico anche degli oneri e dei limiti di cui era gravato il suo predecessore. Tra i modi originari d'acquisto della p. ricordiamo i seguenti: l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione o commistione, l'usucapione; accanto ad essi, poi, vanno segnalati i cosiddetti incrementi fluviali, la cui regolamentazione identifica nello Stato il legittimo possessore dei terreni abbandonati dalle acque. I modi d'acquisto derivativi, invece, sono legati al fenomeno della successione; quest'ultima può avvenire inter vivos, mediante contratti a effetti reali, oppure mortis causa, mediante testamento o per legge. ║ P. pubblica: l'art. 42 della Costituzione, nonché gli artt. 822-832 Cod. Civ. stabiliscono che per una serie di beni non è prevista la p. privata; si tratta dei beni appartenenti al demanio pubblico e di quelli, non demaniali, di p. dello Stato o dei suoi enti territoriali (regioni, province e comuni). I beni di p. pubblica si distinguono da quelli di p. privata per le seguenti caratteristiche: 1) non costituiscono oggetto di negozi di diritto privato, ma di diritto pubblico; 2) non possono essere ceduti a soggetti diversi dai proprietari; 3) le attività volte alla loro costruzione, manutenzione o regolamentazione d'uso hanno carattere di pubblica amministrazione; 4) il diritto di p. di tali beni viene tutelato, per legge, attraverso mezzi pubblicistici da esercitarsi mediante ordini immediatamente esecutori oppure, ove occorra, ricorrendo anche alla forza. ║ Nuda p.: quella che ha per oggetto un bene su cui gravi un altro diritto, ad esempio d'usufrutto; in senso concreto, si dice anche del bene stesso i cui frutti non vengano goduti dal proprietario, ma dall'usufruttuario. ║ P. commerciale: quella che si riferisce all'aumento di valore acquisito da un immobile (ad esempio, un'azienda o un esercizio commerciale) dato in locazione grazie all'avviamento e alla clientela di cui tale immobile già gode. ║ P. industriale: diritto esercitato dall'inventore sulla p. dell'invenzione sotto forma di brevetto. ║ P. letteraria o artistica: componente patrimoniale del cosiddetto diritto d'autore. ║ P. navale: la p. di un'imbarcazione, distinta da altre forme di p. per le caratteristiche ad essa peculiari (rischio, mobilità, divisione in carature fra i diversi comproprietari). • St. del dir. - La storia del concetto di p. è molto antica. Presso gli antichi Egizi l'unico legittimo detentore della p. del suolo era lo Stato, cui spettava il diritto di concedere terre da coltivare ai contadini. Del tutto assenti, per lo meno nel periodo più antico, furono i contratti scritti. In Mesopotamia convivevano la p. individuale e la p. pubblica e collettiva di tribù o di gruppi familiari. La p. prevedeva un potere assoluto sulla cosa; il regime delle acque e alcune servitù agrarie costituivano le uniche limitazioni a tale potere. Nella Grecia antica il diritto di p. non era delineato in modo chiaro. Fu nell'ambito dell'amministrazione della polis che la p. individuale si impose in modo più netto; ciò nondimeno, essa fu prerogativa dei detentori della cittadinanza e, dunque, totalmente inaccessibile agli stranieri. La difesa della p. avveniva nella forma della diadikasía in cui, all'affermazione del diritto di p. faceva seguito la prova fra le due parti. Il diritto romano codificò il concetto di p. in senso molto vicino a quello moderno solo nel VI sec. Fu l'imperatore d'Oriente Giustiniano che, per primo, evidenziò il carattere economico dell'istituto della p. e, con esso, le funzioni economiche di tale istituto, tra cui l'illimitatezza, l'assolutezza e l'esclusività (il che autorizzava a impedire ogni intervento di terzi), l'unitarietà (nel senso che la p. costituiva un diritto unico sulla cosa e non una serie di diritti frazionati) e l'elasticità (che prevedeva il ritorno alla primitiva estensione della p. in caso di cessazione dei limiti statuiti dalla legge o dal diritto di terzi). Già in precedenza, tuttavia, la p. era entrata a far parte delle norme giuridiche. Nel V sec. a.C., all'epoca delle leggi delle XII tavole, la p. era intesa non come diritto del singolo ma come signoria indifferentemente esercitata dal pater familias, capo del nucleo familiare, sulle cose e le persone che sottostavano al suo potere. Il fondo non era alienabile, sia per ragioni economiche (poiché non si voleva privare la famiglia di un mezzo di sostentamento certo), sia per motivi religiosi (poiché il fondo rappresentava il luogo di sepoltura degli antenati, nonché la sede delle divinità familiari). Determinate porzioni di suolo di p. dello Stato (il cosiddetto ager publicus) venivano concesse in varie forme ai privati, che le utilizzavano a proprio piacimento. In età repubblicana e, in seguito, nell'epoca del Principato, accanto al diritto di p. vero e proprio, riconoscibile solo ai cittadini romani, si costituì un altro tipo di p., detta peregrina e destinata agli stranieri; tale p., tuttavia, scomparve contemporaneamente all'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero (Costituzione di Caracalla, 212 d.C.). Verso la fine della Repubblica, le riforme agrarie promosse dai Gracchi posero fine al regime dell'ager publicus; nello stesso periodo, del resto, grazie all'estendersi delle conquiste romane, il suolo extra italico, o provinciale, divenne soggetto a un dominio statale particolare che prevedeva lo sfruttamento da parte dei privati (p. provinciale). La distinzione tra suolo italico e suolo provinciale venne meno in età dioclezianea (secc. III-IV) quando, accanto al diritto di p., si affermò la cosiddetta p. pretoria, concessa a coloro che possedessero un titolo di acquisto riconosciuto dal pretore. Presso le popolazioni germaniche vigeva la p. collettiva, che prevedeva un criterio di distribuzione dei terreni alle famiglie basato sul numero di braccia disponibili e in accordo alla regola dell'avvicendamento colturale. Dopo la caduta e la conquista dell'Impero romano, essi fecero proprio il concetto romano di p., apportandogli però alcune modifiche sostanziali (quali, ad esempio, varie limitazioni all'assolutezza della p. romana che prevedevano, fra gli altri, il diritto di pascolo, di vagantivo, di pensionatico, ecc.) e arricchendolo di casi e figure particolari. Fu così che nacquero istituti particolari quali le arimannie (terre di confine dipendenti da necessità militari), le manomorte, (p. ecclesiastiche inalienabili), gli oneri reali (gravanti perpetuamente sul fondo a vantaggio di un'unica persona), i feudi e, con essi, le regalie (i diritti concessi dal signore ai suoi dipendenti dietro il pagamento di una tassa). Nel Rinascimento il concetto di p. venne riaffermato nella sua interezza e nei suoi specifici caratteri di assolutezza e illimitatezza, secondo il principio di libera disposizione di un bene nel rispetto della legge. Questo principio non venne più abbandonato, salvo alcune eccezioni; ad esso si ispirarono gli stessi legislatori della Rivoluzione francese e Napoleone, come pure la maggior parte delle legislazioni moderne. • Filos. - Essenza. La p. indica tutte le caratteristiche che appartengono necessariamente a una cosa, tanto che, senza di esse, la cosa in questione cesserebbe di essere quella che è. • Mat. - In relazione alle varie operazioni possibili (sottrazione, addizione, moltiplicazione, divisione), si parla di p. associativa, p. commutativa, p. distributiva, ecc. ║ P. di un ente matematico: tutto ciò che è logicamente implicato dalla definizione dell'ente medesimo; da a : b = c : d, ad esempio, discende la p. in base alla quale bc = ad. ║ P. estrinseche: quelle che dipendono, oltre che dall'ente, anche dallo spazio in cui si trova l'ente e dal modo in cui l'ente si colloca in questo. ║ P. intrinseche: quelle che dipendono esclusivamente dall'ente. ║ P. invarianti: quelle che non mutano in seguito a una data trasformazione; si dicono prevalentemente di figure geometriche. • Log. - La qualità che contraddistingue un oggetto e che corrisponde a un predicato monadico o, meglio, all'intensione di tale predicato; l'estensione, viceversa, fa riferimento a una classe.