Dir. - Nel diritto romano, norma giuridica favorevole a una singola persona. Le
XII tavole lo vietarono proprio per questa sua caratteristica di esclusione.
Molto diffuso nel Medioevo (anche le singole libertà erano
p.),
è ora molto meno frequente. ║ Nel diritto pubblico, legge che
attribuisce a un soggetto o a una categoria di soggetti una posizione più
favorevole di quella degli altri soggetti. ║ Nel diritto civile, diritto
di precedenza accordato a un creditore nell'ottenere soddisfazione sul
patrimonio di un debitore rispetto ad altri creditori (art. 2.745 e seguenti
Cod. Civ.). Questo diritto si esercita in funzione della causa del credito. I
p. si distinguono in
mobiliari e
immobiliari, a seconda che
derivino dalla vendita dei beni mobili o immobili del debitore. I
p.
mobiliari sono generali o speciali, quelli immobiliari sono solitamente
speciali. I
p. generali riconoscono soprattutto la causa del credito,
mentre quelli
speciali riconoscono un rapporto diretto tra credito e cosa
dalla cui vendita deriva il denaro che deve ripagare il creditore. La legge
stabilisce una successione nella presenza di
p. atti alla soddisfazione
dei crediti concessi. Preferenza è concessa al
p. per le spese di
giustizia, seguito da quello per i crediti da prestazioni di lavoro, dipendente
o professionale. Seguono poi i crediti dei coltivatori diretti, delle
cooperative e degli artigiani. Il
p. automobilistico è una forma
di ipoteca mobiliare costituita quando l'oggetto della garanzia sia
un'automobile. ║ Nel diritto tributario, il credito d'imposta gode di un
p. in quanto l'ente pubblico ha titolo di preferenza di fronte agli altri
creditori. Per quanto riguarda i crediti per tributi indiretti, il 1° comma
dell'art. 2.758 stabilisce che "i crediti dello Stato per i tributi
indiretti hanno
p. sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli
altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito".
Altri articoli disciplinano i
p. generali per quanto riguarda i crediti
per imposte sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto. ║ Nel diritto
della navigazione,
p. marittimi sono
p. speciali che gravano sulla
nave ma anche sul carico e sul nolo del viaggio durante il quale è sorto
il credito assistito. ║ Nel diritto canonico, norma giuridica canonica che
stabilisce per categorie di persone, di cose, di rapporti una posizione
favorevole o restrittiva.
P. di questo tipo sono l'
indulto, norma
di condizione aggiuntiva, la
dispensa, norma che annulla un obbligo, e la
grazia, norma che distrugge gli effetti derivati da una violazione della
legge. Una volta acquistato, il
p. è da considerarsi perpetuo. Il
p. paolino è una norma di eccezione all'indissolubilità del
matrimonio e si rifà a una lettera di san Paolo ai Corinzi (I
Corinzi, VII, 12-16). Un matrimonio che sia stato validamente contratto
tra due non battezzati può essere annullato qualora uno dei coniugi si
converta alla religione cattolica e l'altro rifiuti di adeguare il proprio
comportamento alla nuova pratica religiosa del compagno. ║ Nel diritto
internazionale,
p. diplomatico è la totalità dei
trattamenti speciali concessi da uno Stato ospite al rappresentante diplomatico
di uno Stato straniero. • Edit. -
P. di stampa: concessione fatta
dall'autorità locale, ma anche da un sovrano, da un papa, da un
imperatore a un privato o a un editore per stampare, vendere e pubblicizzare un
dato testo in un determinato luogo per un determinato periodo di tempo. Questa
concessione è segnalata sul libro stesso e viene indicata con "Cum
privilegio" o "Cum gratia et privilegio". Il primo
p. di
stampa fu concesso da Venezia il 18 settembre 1469 a Giovanni da Spira;
aveva durata quinquennale sul territorio della Repubblica veneziana. •
Arald. -
Armi di p.: quelle concesse dai sovrani o dalle Repubbliche
sovrane a famiglie o addirittura a città, per essersi unite a loro.
• Econ. - Trattamento di preferenza concesso dallo Stato a singole persone
o a singole categorie produttive. Indica anche una concessione di
monopolio.