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Privilègio.

Dir. - Nel diritto romano, norma giuridica favorevole a una singola persona. Le XII tavole lo vietarono proprio per questa sua caratteristica di esclusione. Molto diffuso nel Medioevo (anche le singole libertà erano p.), è ora molto meno frequente. ║ Nel diritto pubblico, legge che attribuisce a un soggetto o a una categoria di soggetti una posizione più favorevole di quella degli altri soggetti. ║ Nel diritto civile, diritto di precedenza accordato a un creditore nell'ottenere soddisfazione sul patrimonio di un debitore rispetto ad altri creditori (art. 2.745 e seguenti Cod. Civ.). Questo diritto si esercita in funzione della causa del credito. I p. si distinguono in mobiliari e immobiliari, a seconda che derivino dalla vendita dei beni mobili o immobili del debitore. I p. mobiliari sono generali o speciali, quelli immobiliari sono solitamente speciali. I p. generali riconoscono soprattutto la causa del credito, mentre quelli speciali riconoscono un rapporto diretto tra credito e cosa dalla cui vendita deriva il denaro che deve ripagare il creditore. La legge stabilisce una successione nella presenza di p. atti alla soddisfazione dei crediti concessi. Preferenza è concessa al p. per le spese di giustizia, seguito da quello per i crediti da prestazioni di lavoro, dipendente o professionale. Seguono poi i crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative e degli artigiani. Il p. automobilistico è una forma di ipoteca mobiliare costituita quando l'oggetto della garanzia sia un'automobile. ║ Nel diritto tributario, il credito d'imposta gode di un p. in quanto l'ente pubblico ha titolo di preferenza di fronte agli altri creditori. Per quanto riguarda i crediti per tributi indiretti, il 1° comma dell'art. 2.758 stabilisce che "i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno p. sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito". Altri articoli disciplinano i p. generali per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi e per l'imposta sul valore aggiunto. ║ Nel diritto della navigazione, p. marittimi sono p. speciali che gravano sulla nave ma anche sul carico e sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito assistito. ║ Nel diritto canonico, norma giuridica canonica che stabilisce per categorie di persone, di cose, di rapporti una posizione favorevole o restrittiva. P. di questo tipo sono l'indulto, norma di condizione aggiuntiva, la dispensa, norma che annulla un obbligo, e la grazia, norma che distrugge gli effetti derivati da una violazione della legge. Una volta acquistato, il p. è da considerarsi perpetuo. Il p. paolino è una norma di eccezione all'indissolubilità del matrimonio e si rifà a una lettera di san Paolo ai Corinzi (I Corinzi, VII, 12-16). Un matrimonio che sia stato validamente contratto tra due non battezzati può essere annullato qualora uno dei coniugi si converta alla religione cattolica e l'altro rifiuti di adeguare il proprio comportamento alla nuova pratica religiosa del compagno. ║ Nel diritto internazionale, p. diplomatico è la totalità dei trattamenti speciali concessi da uno Stato ospite al rappresentante diplomatico di uno Stato straniero. • Edit. - P. di stampa: concessione fatta dall'autorità locale, ma anche da un sovrano, da un papa, da un imperatore a un privato o a un editore per stampare, vendere e pubblicizzare un dato testo in un determinato luogo per un determinato periodo di tempo. Questa concessione è segnalata sul libro stesso e viene indicata con "Cum privilegio" o "Cum gratia et privilegio". Il primo p. di stampa fu concesso da Venezia il 18 settembre 1469 a Giovanni da Spira; aveva durata quinquennale sul territorio della Repubblica veneziana. • Arald. - Armi di p.: quelle concesse dai sovrani o dalle Repubbliche sovrane a famiglie o addirittura a città, per essersi unite a loro. • Econ. - Trattamento di preferenza concesso dallo Stato a singole persone o a singole categorie produttive. Indica anche una concessione di monopolio.