Dir. rom. - Concessione gratuita (
precarium) di un oggetto con patto di
restituzione con tempi e modi decisi dal concedente (
p. dans). Non era
considerato un vero e proprio contratto, in quanto non ne derivava nessun
rapporto di tipo obbligatorio, se si esclude il dovere di restituzione da parte
del precarista (
p. accipiens). Era permesso al concedente di espellere il
precarista. • Dir. civ. - Patto che si stipula fra chi concede l'uso di un
immobile e il concessionario, in forza del quale si riconosce implicitamente la
natura provvisoria della concessione e si stabilisce che il concessionario
restituirà il possesso della cosa a richiesta (
ad nutum) del
concedente e intanto corrisponderà un corrispettivo, di solito irrisorio,
che vale quale atto di riconoscimento del diritto di proprietà del
concedente. ║ Più propriamente la definizione si applica al
comodato. ║ Colui che fa parte della categoria dei lavoratori
precari
.