(dal latino
postliminium: oltre il confine). Dir. rom - Istituto del
diritto consuetudinario romano, in virtù del quale il cittadino caduto
prigioniero di guerra, qualora fosse riuscito a tornare in patria, doveva
senz'altro essere reintegrato nei suoi diritti, persi temporaneamente per
effetto della prigionia. A tal fine i rapporti giuridici che non fossero, come
il matrimonio e il possesso, dipendenti dalla continuità del volere e del
fatto, rimanevano in stato di pendenza fino al suo ritorno o alla sua morte.
• Dir. internaz. - L'insieme degli effetti prodotti dal ristabilimento
della pace in un determinato territorio sottoposto fino ad allora ad occupazione
militare. Il ristabilimento della sovranità nazionale comporta la fine
dell'esistenza giuridica dei provvedimenti presi dalle potenze occupanti, senza
tuttavia annullarli dal punto di vista giuridico.