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Postlimìnio.

(dal latino postliminium: oltre il confine). Dir. rom - Istituto del diritto consuetudinario romano, in virtù del quale il cittadino caduto prigioniero di guerra, qualora fosse riuscito a tornare in patria, doveva senz'altro essere reintegrato nei suoi diritti, persi temporaneamente per effetto della prigionia. A tal fine i rapporti giuridici che non fossero, come il matrimonio e il possesso, dipendenti dalla continuità del volere e del fatto, rimanevano in stato di pendenza fino al suo ritorno o alla sua morte. • Dir. internaz. - L'insieme degli effetti prodotti dal ristabilimento della pace in un determinato territorio sottoposto fino ad allora ad occupazione militare. Il ristabilimento della sovranità nazionale comporta la fine dell'esistenza giuridica dei provvedimenti presi dalle potenze occupanti, senza tuttavia annullarli dal punto di vista giuridico.