Che si riferisce al possesso. • Dir. -
Azione p.: volta a tutelare
giuridicamente il possesso; può avere scopi diversi: riottenere il
possesso se lo si è perduto; porre fine alle molestie e alle turbative;
impedire la minaccia di turbative del possesso e il rischio che si verifichino
fatti lesivi per il possesso (denuncia di nuova opera e danno temuto).
Effettuate anche dal proprietario che ha il possesso, tali azioni si incontrano
di frequente nella pratica; possono essere eventualmente esperite contro la
pubblica amministrazione, nel caso in cui essa abbia agito in carenza di un
potere autoritativo, provocando fatti lesivi nei confronti del possesso altrui.
La tutela riguarda esclusivamente l'esercizio di un diritto (il semplice
possesso), non la sua titolarità. Il procedimento relativo alle azioni
p. inizia con il ricorso al pretore del luogo in cui si è
verificato il fatto denunciato; è regolato dagli artt. 703-705 Cod. Proc.
Civ., con riferimento alle norme sui procedimenti cautelari in genere espresse
dalla L. 26-11-1990, n. 353. Persona di riferimento per i fatti che avvengono
durante la pendenza del giudizio petitorio è il giudice di quest'ultimo,
sebbene la domanda di reintegrazione possa essere rivolta anche al pretore. Nel
giudizio p., al convenuto è vietato di fare proposta di giudizio
petitorio fino a quando il primo giudizio non sia definito e la decisione non
sia stata eseguita (art. 705, primo comma). Il convenuto può tuttavia
proporre il giudizio petitorio se dimostra che l'esecuzione del provvedimento
p. non è effettuabile a causa dell'attore (art. 705, secondo
comma).