Stats Tweet

Podestà.

Magistratura succeduta al consolato nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale tra gli ultimi decenni del XII sec. e i primi del XIII sec. • Encicl. - Diffusasi in momenti e in modi diversi nei vari luoghi, spesso non sostituì in modo radicale l'istituto precedente: talvolta, infatti, consolato e podesteria si alternarono, a volte si trovarono a coesistere. Solo verso la metà del XII sec. si assistette a una stabilizzazione della nuova magistratura, le cui origini storiche non risultano molto chiare; sembra che in alcune città fosse sorta come evoluzione dell'istituto del consolato, mentre in altre si fosse definita come creazione assolutamente nuova, modellata sugli antichi esempi della dittatura romana o del baiuolo meridionale. Nei secc. XIII-XIV, l'istituto era caratterizzato da alcuni elementi costanti: l'unicità; la temporaneità della carica (che variò, in genere, da due anni a un semestre); la cittadinanza forestiera del p.; l'elettività, la responsabilità. La nomina del p., inoltre, attraversò fasi storiche diverse: dapprima probabilmente il p. fu designato dal predecessore, più tardi fu invece acclamato dall'arengo oppure nominato dal consiglio maggiore o da un collegio di uffici comunali assistiti da sapientes. Il p. era nella maggior parte dei casi nobile, o comunque di posizione sociale eminente, uomo d'armi o giurista, e aveva l'obbligo di costituire la propria curia e familia (giudici, notai, milites, ecc.) con elementi forestieri, che conduceva con sé e pagava personalmente. Il passaggio dei poteri al p. era segnato con il suo ingresso solenne in città e con la cerimonia della consegna del bastone. Egli, insieme a tutti i collaboratori e dipendenti, formulava il proprio giuramento, a cui seguiva il giuramento di fedeltà e sudditanza (sequimentum) che il p. riceveva da parte dei consigli presenti nella città, degli ufficiali e del popolo intero. La funzione principale del p. era quella giudiziaria, esercitata direttamente o attraverso giudici delegati: il p. era dunque il supremo organo esecutivo del Comune, con attribuzioni che corrispondevano sostanzialmente ai poteri precedentemente esercitati dal conte, cui il Comune si era sostituito. Quando la carica giungeva al termine, il p. e i suoi giudici avevano l'obbligo di rimanere in città per essere sottoposti al giudizio di un sindacato. ║ Con il nome di p. furono anche indicati capi di fazione, capi di corpi di mercanti o di artigiani e, più tardi, capi di amministrazioni locali privi di giurisdizione. ║ Negli anni del regime fascista, capo dell'amministrazione comunale. A differenza della precedente figura del sindaco, la cui nomina avveniva in base al principio della rappresentanza elettiva degli organi comunali, il p. era di nomina governativa e raccoglieva in sé tutte le funzioni fino ad allora attribuite al sindaco, alla giunta municipale e al consiglio comunale, realizzando così il principio di concentrazione dell'autorità su cui si fondava la concezione fascista dello Stato. Tale istituto venne abolito con il D.L. 7-1-1946, n. 111, che affidava nuovamente al sindaco il ruolo di capo dell'amministrazione comunale. ║ Fig. - Fare come il p. di Sinigaglia: frase proverbiale, con cui si intende dire, specialmente in rimprovero verso chi ha frainteso o eseguito male un nostro ordine, quanto sia meglio fare da sé piuttosto che affidarsi ad altri.