(dal tardo latino
plagium, der. del greco
plágion:
sotterfugio). Dir. rom. - Azione criminosa compiuta da chi riduceva in stato di
schiavitù un uomo libero, oppure si impossessava di uno schiavo altrui.
• Dir. pen. - Delitto contro la personalità individuale consistente
nel sottoporre una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato
di soggezione. Era previsto dall'art. 603 Cod. Pen., dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale del 9
aprile 1981. Caratteristica di questo delitto era l'instaurazione di un rapporto
di fatto tra colpevole e vittima, tale che la personalità della seconda
risultasse completamente annullata. ║ Per estens. - Il soggiogamento
psicologico di una persona. ║ Appropriazione di un'opera altrui
(letteraria, musicale, scientifica, ecc.) che viene pubblicata come propria;
oppure inserimento di una parte di un'opera altrui nella propria senza indicarne
la fonte. Come tale il
p. non è contemplato dalla legislazione
italiana; tuttavia esso è un illecito giuridico consistente nella
violazione morale del diritto d'autore o nell'utilizzazione a scopo di lucro
dell'opera altrui usurpandone la paternità.