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Plàgio.

(dal tardo latino plagium, der. del greco plágion: sotterfugio). Dir. rom. - Azione criminosa compiuta da chi riduceva in stato di schiavitù un uomo libero, oppure si impossessava di uno schiavo altrui. • Dir. pen. - Delitto contro la personalità individuale consistente nel sottoporre una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione. Era previsto dall'art. 603 Cod. Pen., dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981. Caratteristica di questo delitto era l'instaurazione di un rapporto di fatto tra colpevole e vittima, tale che la personalità della seconda risultasse completamente annullata. ║ Per estens. - Il soggiogamento psicologico di una persona. ║ Appropriazione di un'opera altrui (letteraria, musicale, scientifica, ecc.) che viene pubblicata come propria; oppure inserimento di una parte di un'opera altrui nella propria senza indicarne la fonte. Come tale il p. non è contemplato dalla legislazione italiana; tuttavia esso è un illecito giuridico consistente nella violazione morale del diritto d'autore o nell'utilizzazione a scopo di lucro dell'opera altrui usurpandone la paternità.