(dal francese
pilotage, der. di
piloter: pilotare). L'azione,
l'attività e la funzione di pilotare un aeromobile, una nave, o anche un
veicolo sportivo. • Mar. - L'insieme delle manovre (dirette dal pilota)
delle navi in entrata e in uscita dai porti, o in tratti in cui la navigazione
è difficile. • Aer. - Nel significato più ampio, l'uso
tempestivo e coordinato dei comandi dell'aeromobile, al fine di realizzare una
determinata evoluzione, specialmente un moto di regime. Attraverso l'opportuno
impiego dei comandi è possibile far variare: le forze sostentatrici
aerodinamiche e propulsive per i velivoli e per gli elicotteri; le forze
ascensionali per gli aerostati; le forze ascensionali, aerodinamiche e
propulsive per i dirigibili; le forze sostentatrici aerodinamiche per gli
alianti. Il
p. può essere effettuato mediante complessi
strumentali (
p. automatico) o, più frequentemente, per mezzo di
persona (
p. umano). ║
P. dei velivoli: il
p.
consiste, sostanzialmente, nel provocare variazioni delle forze agenti sul
velivolo, regolando la spinta propulsiva e creando coppie aerodinamiche, al fine
di modificare l'assetto del velivolo, muovendo le superfici di governo e/o di
stabilizzazione. Le principali forze che agiscono su un velivolo sono: il peso
applicato al centro di gravità e diretto secondo la verticale; la
portanza, componente verticale, verso l'alto, della forza aerodinamica che
bilancia il peso, applicata al centro di spinta; la resistenza all'avanzamento,
componente delle forze aerodinamiche caratterizzata da verso contrario al
movimento; la spinta trattiva fornita dal gruppo propulsore. La stabilità
statica del velivolo è determinata dalla posizione del centro di
gravità, rispetto a quella del centro di spinta. La stabilità
dinamica è invece connessa alle caratteristiche aerodinamiche del
velivolo. Le forze aerodinamiche variano in base alla quota, alla
velocità, all'assetto e alla configurazione del velivolo. Peso del
velivolo e posizione del centro di gravità si modificano nel corso della
missione. La tecnica di
p. varia, anche in modo rilevante, sulla base
delle caratteristiche del velivolo; il pilota deve essere in grado di
armonizzare ciascuna delle sue azioni di comando con le caratteristiche di
risposta del velivolo, nelle differenti condizioni di volo. ║
P. degli
elicotteri: si differenzia da quello degli altri velivoli, da un lato per le
peculiarità della meccanica del volo con ala rotante e per le specifiche
caratteristiche dei comandi di volo di cui gli elicotteri stessi sono forniti,
dall'altro per le diverse possibilità di volo (verticale, stazionario,
retrocedente, laterale). Per poter avanzare o retrocedere, per spostarsi in
direzione laterale, per accelerare o decelerare, per acquisire un assetto
cabrato o picchiato, il pilota deve orientare in modo opportuno le forze
aerodinamiche sviluppate dal rotore e quindi variare il suo piano di rotazione
mediante l'azione sulla leva del passo ciclico, ma deve contemporaneamente
intervenire anche sugli altri comandi (barra di comando, manopola) per
ristabilire l'equilibrio nell'ambito delle nuove condizioni di volo. L'impiego
dell'elicottero esige un puntuale rispetto delle condizioni di
manovrabilità. Prima di ogni missione il pilota deve verificare che il
peso dell'elicottero risulti compatibile con la potenza disponibile, in
relazione alle condizioni ambientali in cui dovrà volare. • Dir. -
Contratto di p.: contratto stipulato tra l'armatore della nave e la
corporazione di piloti (qualora sia costituita), o il pilota, che si obbliga a
suggerire la rotta della nave e ad assistere il comandante della nave nello
stabilire le manovre necessarie. È un contratto di lavoro autonomo. Il
p. risulta obbligatorio là dove ne è riconosciuta
l'opportunità con decreto del capo dello Stato, generalmente nei porti e
negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi. Nei luoghi in cui
è obbligatorio, viene istituita una corporazione di piloti dotata di
personalità giuridica e diretta e rappresentata dal capo pilota. Le
tariffe di
p., una volta ascoltate le associazioni sindacali interessate,
sono approvate dal ministro dei Trasporti e della Navigazione (L. 24-12-1993, n.
537). Nei luoghi in cui non sia costituita la corporazione, è il
direttore marittimo a stabilire le tariffe per i marittimi abilitati al
p. In base agli artt. 86-100 del Codice Navale, il pilota deve rispondere
dei danni subiti dalla nave qualora sia provato che i danni sono conseguenza
dell'inesattezza delle sue informazioni e indicazioni riguardo alla
determinazione della rotta. • Dir. Pen. - Gli articoli 252-256 del Codice
Penale Militare prevedono una serie di figure di reati, che possono essere
commessi dai piloti non militari di navi o aeromobili militari. Tra questi
rientrano: perdita, investimento o avaria della nave o dell'aeromobile;
abbandono della nave o dell'aeromobile; rifiuto, omissione o ritardo nel
prestare servizio; induzione in errore del comandante. In modo analogo, il
Codice Navale (articoli 1.114-1.115) prevede tra le figure di reati, per i
piloti di navi non militari, il rifiuto di servizio e l'abbandono di
p.
• Radiotecn. - Applicazione di segnali compiuta da un pilota.