(dal latino
peritia, der. di
peritus: perito). Abilità e
competenza, dovuta a predisposizione o a lunga esperienza, associata a completa
padronanza e ad un elevato livello tecnico, nell'esercizio di una particolare
attività o arte o disciplina. ║ Stima o giudizio, da parte di un
esperto, per stabilire il valore di un bene, l'autenticità o la
provenienza di un'opera d'arte, la datazione di un reperto, ecc. ║
Certificato di p.: documento, redatto da persone o enti istituzionali
competenti, che attesta determinate qualità di un oggetto. • Dir.
pen. - Quando un processo penale sia chiamato ad accertare fatti rispetto ai
quali siano necessarie conoscenze specifiche che eccedono la comune esperienza,
il giudice può valersi di persone esperte in grado di fornire tali
nozioni. Questo atto (che nel processo civile è denominato
consulenza
tecnica), viene definito
p. La
p. è dunque uno dei
mezzi per l'acquisizione della prova di cui il giudice può valersi
legittimamente, se le circostanze lo richiedano, dopo aver conferito l'incarico
a un perito di fiducia, scelto obbligatoriamente tra quanti posseggano una
qualifica di specialista. La
p. deve essere resa sotto giuramento e,
preferibilmente, a voce durante le udienze. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, il giudice assegna un termine per la presentazione di una relazione
scritta, che verrà letta in aula durante il dibattimento, ma solo dopo un
precedente interrogatorio del perito.