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Perìzia.

(dal latino peritia, der. di peritus: perito). Abilità e competenza, dovuta a predisposizione o a lunga esperienza, associata a completa padronanza e ad un elevato livello tecnico, nell'esercizio di una particolare attività o arte o disciplina. ║ Stima o giudizio, da parte di un esperto, per stabilire il valore di un bene, l'autenticità o la provenienza di un'opera d'arte, la datazione di un reperto, ecc. ║ Certificato di p.: documento, redatto da persone o enti istituzionali competenti, che attesta determinate qualità di un oggetto. • Dir. pen. - Quando un processo penale sia chiamato ad accertare fatti rispetto ai quali siano necessarie conoscenze specifiche che eccedono la comune esperienza, il giudice può valersi di persone esperte in grado di fornire tali nozioni. Questo atto (che nel processo civile è denominato consulenza tecnica), viene definito p. La p. è dunque uno dei mezzi per l'acquisizione della prova di cui il giudice può valersi legittimamente, se le circostanze lo richiedano, dopo aver conferito l'incarico a un perito di fiducia, scelto obbligatoriamente tra quanti posseggano una qualifica di specialista. La p. deve essere resa sotto giuramento e, preferibilmente, a voce durante le udienze. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il giudice assegna un termine per la presentazione di una relazione scritta, che verrà letta in aula durante il dibattimento, ma solo dopo un precedente interrogatorio del perito.