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Perìcolo.

(dal latino periculum: esperimento, processo giudiziario, rischio). Condizione o circostanza da cui possono derivare gravi mali o danni: essere, trovarsi in p.; p. grave, serio; correre il p. di ammalarsi. ║ Essere fuori p.: aver superato un momento critico. ║ A mio rischio e p.: sotto la mia completa responsabilità. ║ Segnale di p.: serve ad avvertire di un rischio in atto. ║ Persona o cosa che può causare danno: la nebbia è un grosso p. per gli automobilisti; p. pubblico, persona o situazione la cui esistenza determina gravi rischi per il benessere sociale. • Rel. - P. dell'anima e dello scandalo: nella teologia cattolica, è detto di un atto che può rappresentare l'occasione di una colpa o di una rovina spirituale. ║ Nell'eventualità di p. di morte, a garanzia della salvezza delle anime, la Chiesa agevola al massimo la somministrazione dei sacramenti. • Dir. - Il concetto di p. assume rilevanza, soprattutto in ambito penale, sia ai fini della valutazione della pena da comminare al colpevole, sia come elemento costitutivo del reato. Il Codice Penale impone che, nell'applicare la legge nei limiti fissati, il giudice tenga conto anche "del p. cagionato alla persona offesa dal reato". Di contro, nei delitti compiuti contro la personalità dello Stato, la tenuità del p. costituisce una circostanza di diminuzione della pena. Sono detti reati di p. quelli in cui il p., a prescindere dal reale verificarsi di un danno, è sufficiente a costituire il reato. ║ Delitti di comune p.: denominazione dei delitti che ledono l'incolumità pubblica, previsti dal titolo VI del libro II del Codice Penale, raggruppati sotto tre capi, contraddistinti rispettivamente in: delitti di comune p. mediante violenza, mediante frode o colposi. Il Codice Penale prevede, negli artt. 422-452, i delitti contro l'incolumità pubblica, che unifica sotto l'elemento del p. comune (ossia della probabilità di un evento dannoso per una collettività). ║ Secondo il Codice Stradale gli utenti della strada sono tenuti a evitare di costituire p. o intralcio per la circolazione; i veicoli (esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi) in sosta forzata sulla carreggiata, devono essere dotati di un segnale mobile di p. generico, munito di dispositivi a luce riflessa. • Pol. - P. pubblico: stato eccezionale dell'ordine pubblico, dichiarato in occasione di gravi disordini. Può essere dichiarato con decreto del ministro dell'Interno, previo assenso del capo del Governo, o dai prefetti per delegazione. Nel caso in cui la dichiarazione di stato di p. pubblico interessi il territorio statale nella sua totalità, il ministro dell'Interno ha facoltà di emanare ordinanze, anche in deroga alle norme di diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza con l'ordine pubblico e con la sicurezza pubblica. I contravventori alle prescrizioni di tali ordinanze sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi nei singoli casi.