(dal latino
periculum: esperimento, processo giudiziario, rischio).
Condizione o circostanza da cui possono derivare gravi mali o danni:
essere,
trovarsi in p.;
p. grave, serio;
correre il p. di ammalarsi.
║
Essere fuori p.: aver superato un momento critico. ║
A
mio rischio e p.: sotto la mia completa responsabilità. ║
Segnale di p.: serve ad avvertire di un rischio in atto. ║ Persona
o cosa che può causare danno:
la nebbia è un grosso p. per gli
automobilisti;
p. pubblico, persona o situazione la cui esistenza
determina gravi rischi per il benessere sociale. • Rel. -
P. dell'anima
e dello scandalo: nella teologia cattolica, è detto di un atto che
può rappresentare l'occasione di una colpa o di una rovina spirituale.
║ Nell'eventualità di
p. di morte, a garanzia della salvezza
delle anime, la Chiesa agevola al massimo la somministrazione dei sacramenti.
• Dir. - Il concetto di
p. assume rilevanza, soprattutto in ambito
penale, sia ai fini della valutazione della pena da comminare al colpevole, sia
come elemento costitutivo del reato. Il Codice Penale impone che, nell'applicare
la legge nei limiti fissati, il giudice tenga conto anche "del
p.
cagionato alla persona offesa dal reato". Di contro, nei delitti compiuti contro
la personalità dello Stato, la tenuità del
p. costituisce
una circostanza di diminuzione della pena. Sono detti reati di
p. quelli
in cui il
p., a prescindere dal reale verificarsi di un danno, è
sufficiente a costituire il reato. ║
Delitti di comune p.:
denominazione dei delitti che ledono l'incolumità pubblica, previsti dal
titolo VI del libro II del Codice Penale, raggruppati sotto tre capi,
contraddistinti rispettivamente in:
delitti di comune p. mediante violenza,
mediante frode o colposi. Il Codice Penale prevede, negli artt. 422-452, i
delitti contro l'incolumità pubblica, che unifica sotto l'elemento del
p. comune (ossia della probabilità di un evento dannoso per una
collettività). ║ Secondo il Codice Stradale gli utenti della strada
sono tenuti a evitare di costituire
p. o intralcio per la circolazione; i
veicoli (esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi) in sosta forzata
sulla carreggiata, devono essere dotati di un segnale mobile di
p.
generico, munito di dispositivi a luce riflessa. • Pol. -
P.
pubblico: stato eccezionale dell'ordine pubblico, dichiarato in occasione di
gravi disordini. Può essere dichiarato con decreto del ministro
dell'Interno, previo assenso del capo del Governo, o dai prefetti per
delegazione. Nel caso in cui la dichiarazione di stato di
p. pubblico
interessi il territorio statale nella sua totalità, il ministro
dell'Interno ha facoltà di emanare ordinanze, anche in deroga alle norme
di diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza con l'ordine
pubblico e con la sicurezza pubblica. I contravventori alle prescrizioni di tali
ordinanze sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori
pene stabilite dalle leggi nei singoli casi.