(dal latino
persona, der. dell'etrusco
phersu, in origine
indicante la maschera degli attori). L'individuo (uomo o donna), senza
specificazione ulteriore, considerato per lo più nei suoi rapporti
sociali, nei suoi valori spirituali, e simili. • Dir. -
P. fisica:
ogni essere umano che, in quanto soggetto di diritto e quindi titolare di
diritti e doveri, è considerato come punto di riferimento
dell'ordinamento giuridico oggettivo. La
p. fisica viene a esistere nel
momento stesso della nascita di un essere umano, più precisamente quando
il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della
vitalità o idoneità del nato a continuare la vita). Alla
p.
fisica, in riferimento ai suoi rapporti con l'ambito sociale o con luoghi
particolari, vengono riconosciuti determinati
status (cittadinanza,
famiglia, domicilio, residenza) che non sono cedibili e dai quali deriva
l'insieme dei diritti-doveri di ciascuno. La
p. fisica si estingue con la
morte naturale dell'individuo, che determina anche la fine della sua
capacità giuridica. Strettamente connessi alla vita naturale e giuridica
della
p. fisica sono gli atti dello
stato civile. ║
P.
giuridica: unità organica risultante da una collettività
organizzata di
p. o da un complesso di beni ai quali viene riconosciuta
dallo Stato una capacità di diritti patrimoniali per il conseguimento di
uno scopo sociale durevole e permanente. Elementi essenziali per l'esistenza di
una
p. giuridica sono quindi una pluralità di
p., un
complesso di beni, uno scopo lecito duraturo e determinato e, soprattutto, il
riconoscimento da parte dello Stato. In funzione delle finalità oggettive
è possibile distinguere tra
p. giuridiche pubbliche e private:
pubbliche sono quelle che si prefiggono finalità analoghe a quelle dello
Stato (è il caso di regioni, province, comuni, camere di commercio,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.); private sono quelle
che operano per altri fini collettivi e la cui azione normalmente non ricade
sotto il controllo dello Stato. Le
p. giuridiche private si differenziano
in associazioni e istituzioni. Mentre le associazioni sono collettività
umane che si costituiscono al fine di raggiungere scopi comuni con mezzi propri
e per il tramite di una libera attività, le istituzioni (che comprendono
anche le fondazioni) sono organismi creati al fine di perseguire uno scopo
estraneo a quello del fondatore, mediante un patrimonio appositamente destinato.
Le
p. giuridiche si costituiscono in genere con atto pubblico, le
fondazioni anche con atto testamentario. Segue il
riconoscimento
giuridico, atto con il quale viene attribuita qualità di
p.
giuridica all'ente qualificato dagli elementi suddetti; esso è conferito
di volta in volta con decreto del capo dello Stato o del prefetto, delegato a
riconoscere le
p. giuridiche per determinate categorie di enti che
esercitano la loro attività nell'ambito della provincia. Il
riconoscimento può consistere in un
conferimento generico
(l'attribuzione deriva dalla semplice osservanza di alcune formalità) o
specifico (verifica diretta delle condizioni richieste dalla legge). A
seguito del riconoscimento l'ente può esprimere una propria
volontà mediante gli organi preposti allo scopo e possedere un proprio
patrimonio, dotato di completa autonomia. Perché avvenga effettivamente
l'istituzione della
p. giuridica è comunque necessaria la
registrazione in un pubblico registro appositamente istituito. Nel registro
devono essere indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di
riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora
sia stata determinata), la sede della
p. giuridica in oggetto e il
cognome e il nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali
è attribuita la rappresentanza. Gli amministratori di una associazione o
di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono
personalmente e solidalmente, insieme con la
p. giuridica, delle
obbligazioni assunte. ║
P. interposta:
p. che in un negozio
giuridico, benché in realtà estranea allo scopo pratico dell'atto,
sia interposta al fine di nascondere il vero interessato. La legge dichiara
nulla la disposizione testamentaria a vantaggio delle
p. incapaci a
ricevere (quali i figli irriconoscibili, i figli naturali per una parte
dell'eredità, il tutore non prossimo congiunto, ecc.), anche se fatta
sotto nome d'interposta
p. Sono reputate
p. interposte
(presunzione legale) il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della
p. incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. ║
Delitti contro la p.: l'insieme dei delitti riuniti nel titolo XII del
libro II del Codice Penale. Sono suddivisi in tre categorie principali: delitti
contro l'
integrità fisica, delitti contro l'
integrità
morale e delitti contro la
libertà individuale. Il primo capo
contiene i delitti di omicidio, infanticidio per causa d'onore, omicidio del
consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesioni personali,
omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto,
omicidio e lesione personale a causa d'onore, omicidio colposo, lesioni
personali colpose, abbandono di
p. minori o incapaci, abbandono di un
neonato per causa d'onore, omissione di soccorso. Nel secondo capo sono compresi
ingiuria, diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, offese in scritti e
discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.
Nella prima sezione del terzo capo sono previsti i delitti di riduzione in
schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di
schiavi, plagio. Nella seconda sezione del predetto capo, sequestro di
p., arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale,
abuso di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione
personale arbitrarie. Nella terza sezione, violenza privata, violenza o minaccia
per costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità
procurato mediante violenza. Nella quarta sezione, violazione di domicilio e
violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Nella quinta sezione
sono infine contemplati violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza, cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, rivelazione del
contenuto di corrispondenza, violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza commesse da
p. addetta al servizio delle poste, dei
telegrafi o dei telefoni, rivelazione del contenuto di documenti segreti,
rivelazione di segreto professionale, rivelazione di segreti scientifici o
industriali. ║
P. offesa dal reato: il soggetto passivo del reato,
cioè colui il quale è titolare dello specifico interesse leso dal
comportamento illecito. È distinta dalla
p. danneggiata, titolare
a sua volta dell'interesse al risarcimento del danno subito, sebbene le due
figure possano coincidere. • Dir. internaz. -
P. grata: individuo
ammesso allo svolgimento di compiti particolari (generalmente in campo
diplomatico) presso un Governo straniero. ║
P. protette: categorie
di individui per le quali particolari accordi internazionali (segnatamente, le
quattro Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli) prevedono un trattamento
specifico. Fra le categorie protette rientrano i feriti e i malati di guerra.
• Filos. - V. PERSONALITÀ. •
Psicol. - Il termine fu adottato e largamente usato da C.G. Jung che, con
riferimento al significato originario di "maschera teatrale" (ossia la maschera
che portava l'attore e che indicava la parte da lui rappresentata), lo assunse
per indicare il "contegno che corrisponde alle esigenze della vita quotidiana
dell'individuo". Secondo Jung ogni essere umano inserito in una società
vive in una condizione di compromesso tra la sua reale natura e il ruolo che la
società gli impone.
P., in tale accezione, è perciò
il ruolo sociale che ciascuno è chiamato a svolgere: "l'individuo prende
un nome, acquista un titolo, occupa un impiego ed è questa o quella cosa.
In un certo senso ciò è reale, ma in rapporto
all'individualità del soggetto in questione è come una
realtà secondaria, un mero compromesso, al quale talvolta altri
partecipano ancor più di lui". La
p. non è perciò
altro che apparenza; un'apparenza però in cui è sempre presente
l'individualità, la personalità integrale dell'individuo.