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Persona.

(dal latino persona, der. dell'etrusco phersu, in origine indicante la maschera degli attori). L'individuo (uomo o donna), senza specificazione ulteriore, considerato per lo più nei suoi rapporti sociali, nei suoi valori spirituali, e simili. • Dir. - P. fisica: ogni essere umano che, in quanto soggetto di diritto e quindi titolare di diritti e doveri, è considerato come punto di riferimento dell'ordinamento giuridico oggettivo. La p. fisica viene a esistere nel momento stesso della nascita di un essere umano, più precisamente quando il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita). Alla p. fisica, in riferimento ai suoi rapporti con l'ambito sociale o con luoghi particolari, vengono riconosciuti determinati status (cittadinanza, famiglia, domicilio, residenza) che non sono cedibili e dai quali deriva l'insieme dei diritti-doveri di ciascuno. La p. fisica si estingue con la morte naturale dell'individuo, che determina anche la fine della sua capacità giuridica. Strettamente connessi alla vita naturale e giuridica della p. fisica sono gli atti dello stato civile. ║ P. giuridica: unità organica risultante da una collettività organizzata di p. o da un complesso di beni ai quali viene riconosciuta dallo Stato una capacità di diritti patrimoniali per il conseguimento di uno scopo sociale durevole e permanente. Elementi essenziali per l'esistenza di una p. giuridica sono quindi una pluralità di p., un complesso di beni, uno scopo lecito duraturo e determinato e, soprattutto, il riconoscimento da parte dello Stato. In funzione delle finalità oggettive è possibile distinguere tra p. giuridiche pubbliche e private: pubbliche sono quelle che si prefiggono finalità analoghe a quelle dello Stato (è il caso di regioni, province, comuni, camere di commercio, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.); private sono quelle che operano per altri fini collettivi e la cui azione normalmente non ricade sotto il controllo dello Stato. Le p. giuridiche private si differenziano in associazioni e istituzioni. Mentre le associazioni sono collettività umane che si costituiscono al fine di raggiungere scopi comuni con mezzi propri e per il tramite di una libera attività, le istituzioni (che comprendono anche le fondazioni) sono organismi creati al fine di perseguire uno scopo estraneo a quello del fondatore, mediante un patrimonio appositamente destinato. Le p. giuridiche si costituiscono in genere con atto pubblico, le fondazioni anche con atto testamentario. Segue il riconoscimento giuridico, atto con il quale viene attribuita qualità di p. giuridica all'ente qualificato dagli elementi suddetti; esso è conferito di volta in volta con decreto del capo dello Stato o del prefetto, delegato a riconoscere le p. giuridiche per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia. Il riconoscimento può consistere in un conferimento generico (l'attribuzione deriva dalla semplice osservanza di alcune formalità) o specifico (verifica diretta delle condizioni richieste dalla legge). A seguito del riconoscimento l'ente può esprimere una propria volontà mediante gli organi preposti allo scopo e possedere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia. Perché avvenga effettivamente l'istituzione della p. giuridica è comunque necessaria la registrazione in un pubblico registro appositamente istituito. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora sia stata determinata), la sede della p. giuridica in oggetto e il cognome e il nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Gli amministratori di una associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la p. giuridica, delle obbligazioni assunte. ║ P. interposta: p. che in un negozio giuridico, benché in realtà estranea allo scopo pratico dell'atto, sia interposta al fine di nascondere il vero interessato. La legge dichiara nulla la disposizione testamentaria a vantaggio delle p. incapaci a ricevere (quali i figli irriconoscibili, i figli naturali per una parte dell'eredità, il tutore non prossimo congiunto, ecc.), anche se fatta sotto nome d'interposta p. Sono reputate p. interposte (presunzione legale) il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della p. incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. ║ Delitti contro la p.: l'insieme dei delitti riuniti nel titolo XII del libro II del Codice Penale. Sono suddivisi in tre categorie principali: delitti contro l'integrità fisica, delitti contro l'integrità morale e delitti contro la libertà individuale. Il primo capo contiene i delitti di omicidio, infanticidio per causa d'onore, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesioni personali, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, omicidio e lesione personale a causa d'onore, omicidio colposo, lesioni personali colpose, abbandono di p. minori o incapaci, abbandono di un neonato per causa d'onore, omissione di soccorso. Nel secondo capo sono compresi ingiuria, diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Nella prima sezione del terzo capo sono previsti i delitti di riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, plagio. Nella seconda sezione del predetto capo, sequestro di p., arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione personale arbitrarie. Nella terza sezione, violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza. Nella quarta sezione, violazione di domicilio e violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Nella quinta sezione sono infine contemplati violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, rivelazione del contenuto di corrispondenza, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da p. addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, rivelazione del contenuto di documenti segreti, rivelazione di segreto professionale, rivelazione di segreti scientifici o industriali. ║ P. offesa dal reato: il soggetto passivo del reato, cioè colui il quale è titolare dello specifico interesse leso dal comportamento illecito. È distinta dalla p. danneggiata, titolare a sua volta dell'interesse al risarcimento del danno subito, sebbene le due figure possano coincidere. • Dir. internaz. - P. grata: individuo ammesso allo svolgimento di compiti particolari (generalmente in campo diplomatico) presso un Governo straniero. ║ P. protette: categorie di individui per le quali particolari accordi internazionali (segnatamente, le quattro Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli) prevedono un trattamento specifico. Fra le categorie protette rientrano i feriti e i malati di guerra. • Filos. - V. PERSONALITÀ. • Psicol. - Il termine fu adottato e largamente usato da C.G. Jung che, con riferimento al significato originario di "maschera teatrale" (ossia la maschera che portava l'attore e che indicava la parte da lui rappresentata), lo assunse per indicare il "contegno che corrisponde alle esigenze della vita quotidiana dell'individuo". Secondo Jung ogni essere umano inserito in una società vive in una condizione di compromesso tra la sua reale natura e il ruolo che la società gli impone. P., in tale accezione, è perciò il ruolo sociale che ciascuno è chiamato a svolgere: "l'individuo prende un nome, acquista un titolo, occupa un impiego ed è questa o quella cosa. In un certo senso ciò è reale, ma in rapporto all'individualità del soggetto in questione è come una realtà secondaria, un mero compromesso, al quale talvolta altri partecipano ancor più di lui". La p. non è perciò altro che apparenza; un'apparenza però in cui è sempre presente l'individualità, la personalità integrale dell'individuo.