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Pericolosità.

L'essere pericoloso, il fatto di comportare pericolo: non dobbiamo nasconderci la p. dell'impresa, riconoscere la p. di un individuo. • Dir. - P. sociale: particolare attitudine e tendenza di un individuo a commettere reati. La definizione è solitamente applicata a individui resisi ripetutamente colpevoli di reati specifici e che abbiano manifestato una inconfutabile tendenza a delinquere. Il concetto di p. sociale, concepito nell'ambito della scuola positiva, fu introdotto, per la prima volta, nel Codice Penale italiano verso il 1930, raggiungendo nel Codice del 1940 la consacrazione definitiva, anche per merito degli studi condotti da F. Grispigni. La nozione di p. si fonda su quella di pericolo e implica la probabilità che un soggetto commetta reati nel futuro (art. 203 del Codice Penale). La p. prescinde dall'imputabilità, per cui può essere dichiarato pericoloso sia l'imputabile, sia l'inimputabile. Essa si differenzia dalla capacità a delinquere, che presuppone sempre l'imputabilità e che è posta a fondamento della pena e non della misura di sicurezza. Per effetto della modifica introdotta dall'art. 31 della L. 10-10-1986, n. 663, espressa abrogazione dell'art. 304 del Codice Penale, tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento della p. sociale del reo. Nella dottrina trova più largo impiego l'espressione p. criminale (indicante anche l'abitualità e la professionalità del reato e la tendenza a delinquere), piuttosto che p. sociale, perché a rigore, p. criminale è quella che è resa manifesta dall'aver commesso un fatto criminoso, mentre la p. sociale delimita un concetto più ampio, in cui trova collocazione anche quella resa manifesta da altri comportamenti e che quindi può essere presa a fondamento per l'applicazione di misure di polizia.