L'essere pericoloso, il fatto di comportare pericolo:
non dobbiamo
nasconderci la p. dell'impresa,
riconoscere la p. di un individuo.
• Dir. -
P. sociale: particolare attitudine e tendenza di un
individuo a commettere reati. La definizione è solitamente applicata a
individui resisi ripetutamente colpevoli di reati specifici e che abbiano
manifestato una inconfutabile tendenza a delinquere. Il concetto di
p.
sociale, concepito nell'ambito della scuola positiva, fu introdotto, per la
prima volta, nel Codice Penale italiano verso il 1930, raggiungendo nel Codice
del 1940 la consacrazione definitiva, anche per merito degli studi condotti da
F. Grispigni. La nozione di
p. si fonda su quella di pericolo e implica
la probabilità che un soggetto commetta reati nel futuro (art. 203 del
Codice Penale). La
p. prescinde dall'imputabilità, per cui
può essere dichiarato pericoloso sia l'imputabile, sia l'inimputabile.
Essa si differenzia dalla capacità a delinquere, che presuppone sempre
l'imputabilità e che è posta a fondamento della pena e non della
misura di sicurezza. Per effetto della modifica introdotta dall'art. 31 della L.
10-10-1986, n. 663, espressa abrogazione dell'art. 304 del Codice Penale, tutte
le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento della
p. sociale
del reo. Nella dottrina trova più largo impiego l'espressione
p.
criminale (indicante anche l'abitualità e la professionalità
del reato e la tendenza a delinquere), piuttosto che
p. sociale,
perché a rigore,
p. criminale è quella che è resa
manifesta dall'aver commesso un fatto criminoso, mentre la
p. sociale
delimita un concetto più ampio, in cui trova collocazione anche quella
resa manifesta da altri comportamenti e che quindi può essere presa a
fondamento per l'applicazione di misure di polizia.