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Perentòrio.

(dal latino peremptòrius, der. di perìmere: distruggere). Che non ammette rinvio o dilazione. ║ Per estens. - Che non ammette obiezione, replica, discussione. • Dir. - Termine p.: con i termini dilatori e ordinatori, è una delle tre categorie di scadenze temporali che regolano lo svolgimento dei processi civili e penali. Il termine p., una volta decorso, produce per sua natura la decadenza assoluta e non sanabile del diritto di compiere un determinato atto o di usufruire di un determinato diritto. Perché un termine sia p., è necessario che la sua perentorietà sia dichiarata e determinata espressamente dalla legge, come avviene, per esempio, nel caso dei termini di impugnazione delle sentenze. Un termine p. non può essere prorogato nemmeno per richiesta concorde di tutte le parti processuali, a meno che non venga dimostrato che l'inosservanza del termine sia dipesa da caso fortuito o da forza maggiore. In questa evenienza è possibile la restituzione del termine, che è comunque lecita una sola volta durante tutto il procedimento (V. TERMINE).