(dal latino
peremptòrius, der. di
perìmere:
distruggere). Che non ammette rinvio o dilazione. ║ Per estens. - Che non
ammette obiezione, replica, discussione. • Dir. -
Termine p.: con i
termini dilatori e ordinatori, è una delle tre categorie di scadenze
temporali che regolano lo svolgimento dei processi civili e penali. Il termine
p., una volta decorso, produce per sua natura la decadenza assoluta e non
sanabile del diritto di compiere un determinato atto o di usufruire di un
determinato diritto. Perché un termine sia
p., è necessario
che la sua perentorietà sia dichiarata e determinata espressamente dalla
legge, come avviene, per esempio, nel caso dei termini di impugnazione delle
sentenze. Un termine
p. non può essere prorogato nemmeno per
richiesta concorde di tutte le parti processuali, a meno che non venga
dimostrato che l'inosservanza del termine sia dipesa da caso fortuito o da forza
maggiore. In questa evenienza è possibile la restituzione del termine,
che è comunque lecita una sola volta durante tutto il procedimento
(V. TERMINE).