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Patrimònio.

Dir. - Complesso dei beni mobili o immobili posseduti da una persona fisica o giuridica. ║ Per estens. - Il complesso dei valori, sia materiali che non, che per tradizione, eredità, ecc. appartengono a un individuo o a una comunità. ║ Fig. - Una grossa cifra: spendere un p., costare un p. • Contab. - Complesso dei valori assegnati ai beni e alle utilità di un'azienda. ║ P. netto o in monte: p. costituito dai valori attribuiti ai componenti sia attivi sia passivi di un'azienda. ║ P. permanente: l'insieme dei beni da reddito, considerato a prescindere dalle passività a lunga scadenza. ║ P. di consumo: p. che un'azienda può utilizzare per il raggiungimento diretto di determinati fini. • Dir. priv. - Diversamente dal diritto classico, nel quale il p. privato era l'insieme dei diritti garantiti a un individuo per fini economici, nel diritto moderno esso è considerato il complesso di tutti i rapporti giuridici che fanno capo a un soggetto e hanno valore economico. Gli elementi costitutivi del p. sono in ogni caso diritti e di conseguenza, poiché partecipa alla sfera della capacità giuridica del soggetto, il p. non può essere oggetto di alienazione. In modo improprio, tuttavia, si parla generalmente di p. come del complesso di ricchezze e di beni propri di un soggetto. Il p. è uno solo per ogni soggetto: a tale regola sono però ammesse le eccezioni dei p. separati, costituiti da entità patrimoniali indipendenti e creati solo dalla legge, e i p. autonomi, derivati dalla formazione di un nuovo p. attribuito a un nuovo soggetto giuridico. • Dir. pubb. - Complesso dei beni di proprietà della pubblica amministrazione. Il Codice Civile vigente distingue i beni pubblici in demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. Tuttavia, senza procedere a precise definizioni teoriche, il Codice elenca i beni pubblici facenti parte del p. disponibile e di quello indisponibile. Nella prima categoria sono inclusi: foreste; cave e miniere; beni mobili di interesse storico, artistico, archeologico, ecc.; armi, caserme; navi da guerra; edifici destinati a sedi di uffici pubblici. I beni facenti parte della seconda categoria sono soggetti alle stesse norme alle quali sono soggetti i beni privati; essi garantiscono allo Stato i mezzi per lo svolgimento delle sue attività. L'acquisizione del p. pubblico, sia nel caso di beni disponibili sia in quello di beni indisponibili, è possibile mediante i mezzi del diritto privato o pubblico (confisca, espropriazione per pubblica utilità, ecc.). I soggetti privati possono godere dei beni pubblici indisponibili solo in seguito a specifica concessione amministrativa e solo nei casi previsti dalla legge. La tripartizione in beni demaniali, disponibili e indisponibili tiene conto solo dei rapporti tra il bene stesso e il soggetto proprietario, mentre non considera il problema dell'utilizzo di tali beni da parte di terzi. Per questo la scienza giuridica moderna ha proposto di distinguere in categorie il p. pubblico secondo un criterio diverso: beni pubblici in uso collettivo, gestiti da un ente pubblico ma destinati ad essere goduti dalla collettività; beni pubblici in uso pubblico, beni utilizzati dall'ente pubblico e non dalla collettività; beni pubblici destinati a un'azienda della pubblica amministrazione. ║ P. storico e artistico: espressione usata nella Costituzione per indicare le numerose tipologie di beni culturali. La Repubblica ha l'obbligo di garantire l'integrità del p. culturale, obbligo che tuttavia supera la semplice funzione conservativa di tali beni. • Dir. pen. - Delitti contro il p.: nonostante il concetto di p. previsto nel diritto penale sia lo stesso di quello adottato nel diritto civile, in genere vengono considerate anche le cose prive di valore economico di scambio, ma dotate di valore di affezione. Il Codice Penale distingue i delitti a seconda che essi si realizzino mediante violenza alle cose o alle persone (furto, rapina, estorsione) oppure mediante frode (appropriazione indebita, circonvenzione di persone incapaci, ecc.). • Dir. can. - P. ecclesiastico: l'insieme dei beni temporali destinati ai fini della Chiesa. In senso meno generico, si definisce p. ecclesiastico il complesso dei beni appartenenti alla Chiesa. Costituito essenzialmente da fondi, edifici e cose destinate al conseguimento dei fini della Chiesa, esso è distinto in res sacrae (beni che servono immediatamente al culto divino) e res ecclesiasticae (cose non consacrate né benedette, le quali costituiscono la dotazione degli enti ecclesiastici). Il p. della Chiesa ha due tipi di fonti: entrate volontarie ed entrate tributarie. Le prime costituiscono la fonte di maggior entrata, ferma restando la libertà dei fedeli di devolvere beni temporali alla Chiesa. Per quanto concerne le entrate tributarie, va ricordato che la Chiesa ha un ordinamento tributario più elastico e decentrato rispetto alle finanze statuali e nel tempo viene soggetto a molti processi di adeguamento. Il diritto canonico ha sancito il principio secondo il quale la Chiesa universale e la Santa Sede godono del diritto naturale della capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali per le proprie finalità, indipendentemente dal potere civile. Il papa è il supremo amministratore e dispensatore dei beni ecclesiastici. • Econ. e Fin. - P. nazionale: il complesso dei p. netti appartenenti agli individui, agli enti pubblici e alle persone giuridiche che costituiscono una Nazione. ║ Imposte sul p. o patrimoniali: imposte che vengono commisurate in rispetto al p. complessivo di ciascun contribuente, che possono avere carattere permanente o straordinario. Le imposte sul p. possono riguardare il possesso del p. o il suo trasferimento da un soggetto a un altro.