Dir. - Complesso dei beni mobili o immobili posseduti da una persona fisica o
giuridica. ║ Per estens. - Il complesso dei valori, sia materiali che non,
che per tradizione, eredità, ecc. appartengono a un individuo o a una
comunità. ║ Fig. - Una grossa cifra:
spendere un p.,
costare un p. • Contab. - Complesso dei valori assegnati ai beni e
alle utilità di un'azienda. ║
P. netto o
in monte:
p. costituito dai valori attribuiti ai componenti sia attivi sia passivi
di un'azienda. ║
P. permanente: l'insieme dei beni da reddito,
considerato a prescindere dalle passività a lunga scadenza. ║
P.
di consumo:
p. che un'azienda può utilizzare per il
raggiungimento diretto di determinati fini. • Dir. priv. - Diversamente
dal diritto classico, nel quale il
p. privato era l'insieme dei diritti
garantiti a un individuo per fini economici, nel diritto moderno esso è
considerato il complesso di tutti i rapporti giuridici che fanno capo a un
soggetto e hanno valore economico. Gli elementi costitutivi del
p. sono
in ogni caso diritti e di conseguenza, poiché partecipa alla sfera della
capacità giuridica del soggetto, il
p. non può essere
oggetto di alienazione. In modo improprio, tuttavia, si parla generalmente di
p. come del complesso di ricchezze e di beni propri di un soggetto. Il
p. è uno solo per ogni soggetto: a tale regola sono però
ammesse le eccezioni dei
p. separati, costituiti da entità
patrimoniali indipendenti e creati solo dalla legge, e i
p. autonomi,
derivati dalla formazione di un nuovo
p. attribuito a un nuovo soggetto
giuridico. • Dir. pubb. - Complesso dei beni di proprietà della
pubblica amministrazione. Il Codice Civile vigente distingue i beni pubblici in
demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
Tuttavia, senza procedere a precise definizioni teoriche, il Codice elenca i
beni pubblici facenti parte del
p. disponibile e di quello indisponibile.
Nella prima categoria sono inclusi: foreste; cave e miniere; beni mobili di
interesse storico, artistico, archeologico, ecc.; armi, caserme; navi da guerra;
edifici destinati a sedi di uffici pubblici. I beni facenti parte della seconda
categoria sono soggetti alle stesse norme alle quali sono soggetti i beni
privati; essi garantiscono allo Stato i mezzi per lo svolgimento delle sue
attività. L'acquisizione del
p. pubblico, sia nel caso di beni
disponibili sia in quello di beni indisponibili, è possibile mediante i
mezzi del diritto privato o pubblico (confisca, espropriazione per pubblica
utilità, ecc.). I soggetti privati possono godere dei beni pubblici
indisponibili solo in seguito a specifica concessione amministrativa e solo nei
casi previsti dalla legge. La tripartizione in beni demaniali, disponibili e
indisponibili tiene conto solo dei rapporti tra il bene stesso e il soggetto
proprietario, mentre non considera il problema dell'utilizzo di tali beni da
parte di terzi. Per questo la scienza giuridica moderna ha proposto di
distinguere in categorie il
p. pubblico secondo un criterio diverso: beni
pubblici in uso collettivo, gestiti da un ente pubblico ma destinati ad essere
goduti dalla collettività; beni pubblici in uso pubblico, beni utilizzati
dall'ente pubblico e non dalla collettività; beni pubblici destinati a
un'azienda della pubblica amministrazione. ║
P. storico e
artistico: espressione usata nella Costituzione per indicare le numerose
tipologie di beni culturali. La Repubblica ha l'obbligo di garantire
l'integrità del
p. culturale, obbligo che tuttavia supera la
semplice funzione conservativa di tali beni. • Dir. pen. -
Delitti
contro il p.: nonostante il concetto di
p. previsto nel diritto
penale sia lo stesso di quello adottato nel diritto civile, in genere vengono
considerate anche le cose prive di valore economico di scambio, ma dotate di
valore di affezione. Il Codice Penale distingue i delitti a seconda che essi si
realizzino mediante violenza alle cose o alle persone (furto, rapina,
estorsione) oppure mediante frode (appropriazione indebita, circonvenzione di
persone incapaci, ecc.). • Dir. can. -
P. ecclesiastico: l'insieme
dei beni temporali destinati ai fini della Chiesa. In senso meno generico, si
definisce
p. ecclesiastico il complesso dei beni appartenenti alla
Chiesa. Costituito essenzialmente da fondi, edifici e cose destinate al
conseguimento dei fini della Chiesa, esso è distinto in
res sacrae
(beni che servono immediatamente al culto divino) e
res ecclesiasticae
(cose non consacrate né benedette, le quali costituiscono la dotazione
degli enti ecclesiastici). Il
p. della Chiesa ha due tipi di fonti:
entrate volontarie ed entrate tributarie. Le prime costituiscono la fonte di
maggior entrata, ferma restando la libertà dei fedeli di devolvere beni
temporali alla Chiesa. Per quanto concerne le entrate tributarie, va ricordato
che la Chiesa ha un ordinamento tributario più elastico e decentrato
rispetto alle finanze statuali e nel tempo viene soggetto a molti processi di
adeguamento. Il diritto canonico ha sancito il principio secondo il quale la
Chiesa universale e la Santa Sede godono del diritto naturale della
capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali per le
proprie finalità, indipendentemente dal potere civile. Il papa è
il supremo amministratore e dispensatore dei beni ecclesiastici. • Econ. e
Fin. -
P. nazionale: il complesso dei
p. netti appartenenti agli
individui, agli enti pubblici e alle persone giuridiche che costituiscono una
Nazione. ║
Imposte sul p. o
patrimoniali: imposte che
vengono commisurate in rispetto al
p. complessivo di ciascun
contribuente, che possono avere carattere permanente o straordinario. Le imposte
sul
p. possono riguardare il possesso del
p. o il suo
trasferimento da un soggetto a un altro.