(dal latino
paternitas, der. di
paternus: paterno). Condizione di
padre; vincolo di parentela istituito tra padre e figlio, i cui effetti
investono sia la sfera affettiva sia quella giuridica. ║ Per estens. -
P. spirituale: il rapporto intercorrente tra padrino e battezzato.
║ Come elemento delle generalità di una persona, il nome del padre,
indicato in documenti e altrove. ║ Fig. - Appartenenza di un'opera, di
un'azione o di una dottrina a una persona:
la p. dell'opera è
incerta. • Dir. - Condizione del rapporto di filiazione, con
riferimento al padre. ║
P. naturale: viene considerata da un punto
di vista naturalistico. ║
P. legittima: valutata in relazione alle
condizioni legali, è attuata quando il concepimento del figlio sia
avvenuto durante il matrimonio (art. 231 Cod. Civ.). Può essere oggetto
della
presunzione di p. qualora la nascita del figlio sia avvenuta dopo
180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e quando non siano ancora trascorsi
300 giorni dalla data di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio stesso. ║
Disconoscimento della p.: azione
volta a rimuovere la presunzione di
p. sul presupposto che il nato, pur
essendo stato concepito durante il matrimonio, non è stato concepito tra
marito e moglie. L'art. 235 (modificato dalla legge di riforma del diritto di
famiglia, L. 19-5-1975, n. 151) ammette il disconoscimento esclusivamente in
ipotesi tassative (non coabitazione dei coniugi nel periodo legale del
concepimento; impotenza, anche soltanto
generandi, del marito; adulterio
della moglie nel periodo del concepimento o celamento al marito della gravidanza
e della nascita del figlio). Su questi presupposti si riserva al padre la
facoltà di dimostrare che le caratteristiche genetiche o del gruppo
sanguigno del figlio sono incompatibili con le proprie e ogni altro fatto
tendente a escludere la
p., che non può considerarsi esclusa in
forza della sola dichiarazione della madre. Il figlio nato prima che siano
trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato
legittimo se uno dei due coniugi o il figlio stesso, in seguito, non ne
disconoscano la
p.: l'azione di disconoscimento della
p.
può essere intrapresa non più solo dal padre ma, dopo la riforma
del diritto di famiglia, anche dalla madre e dal figlio. In caso di morte del
titolare dell'azione, essa si trasmette a determinate categorie di eredi (art.
246 Cod. Civ.). Nessuna presunzione di
p. sussiste per il figlio nato
dopo 300 giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli
effetti civili del matrimonio. Il conseguimento dello stato di figlio legittimo
(art. 234 Cod. Civ.) è subordinato alla prova che il figlio è
stato concepito durante il matrimonio. La
p. può anche costituire
oggetto della
dichiarazione giudiziale tendente ad accertare il rapporto
di filiazione naturale e ad attribuire, con provvedimento del giudice, la
p. naturale di un figlio a colui che ne risulti padre a seguito di
adeguati accertamenti. La dichiarazione giudiziale di
p. è stata
(L. 151/75) equiparata a quella di maternità. Per effetto della L.
31-10-1955, n. 1.064, che ha adeguato la legislazione italiana a quella di altri
Stati, l'indicazione della
p. non è più necessaria
nell'indicazione delle generalità di una persona, mentre lo sono rimasti
il luogo e la data di nascita. • Gen. -
Ricerca della p.:
espressione che, impropriamente, indica l'indagine finalizzata a scoprire nel
figlio e in entrambi i genitori, quello certo (quasi sempre la madre) e quello
presunto, gli antigeni e le agglutinine del sangue per il più alto numero
possibile di gruppi sanguigni. Sapendo che la capacità di produrre
antigeni gruppo-ematici è ereditaria, si avanzano ipotesi attendibili su
quali, per una determinata coppia di coniugi, gruppi sanguigni possono
ripresentarsi nei figli. Solo nei casi in cui realmente il rapporto di
p.
non esiste si può escludere con certezza la
p. Per alcune
difficoltà caratterizzanti la determinazione degli antigeni e delle
agglutinine nei primi sei mesi di vita, non è opportuno eseguire la
ricerca della
p. in bambini di età inferiore ai sei mesi. In
alcuni casi l'esclusione della
p. è attuabile anche ignorando i
gruppi sanguigni dell'altro coniuge, perché alcune combinazioni
genotipiche non possono darsi nei discendenti di determinati individui (un
individuo di gruppo 0 non potrà mai avere un figlio del gruppo AB e
viceversa, qualunque sia il gruppo sanguigno del coniuge). L'attribuzione della
p. è talora impossibile perché non basta che il genotipo
del padre presunto sia compatibile con quello del figlio: ogni individuo
compatibile potrebbe essere allora il padre naturale. Nella pratica forense si
ricorre anche alla tecnica del
DNA fingerprinting, elaborata nel 1985 da
A.J. Jeffreys, V. Wilson e S.V. Thein e atta a riconoscere le differenze
individuali nelle sequenze delle basi del DNA. Usata inizialmente per
identificare criminali, il DNA
fingerprinting si basa sugli elementi
ipervariabili (gruppo di sequenze di DNA ripetute), presenti in numero diverso
da individuo a individuo. Per quanto diverse in ogni individuo, le sequenze
ipervariabili presentano una parte simile in tutte le persone (sequenze di
consenso). Un campione di DNA ottenuto dal sangue degli individui della famiglia
da analizzare viene frammentato con enzimi di restrizione, così da
fornire frammenti di lunghezze diverse. Questi frammenti vengono separati per
peso molecolare su gel e trasferiti dal gel a una membrana di nitrocellulosa. Le
sequenze ipervariabili di interesse sono identificate con sonde radioattive
costituite da DNA contenente la sequenza di consenso di queste regioni.
L'identificazione avviene per ibridazione tra il DNA della sonda reso
radioattivo e i frammenti del DNA complementare di vari individui. Le bande
radioattive risultanti sono diverse per numero e posizione per ogni individuo
esaminato e costituiscono il DNA
fingerprinting di ciascuno. Sebbene
l'analisi non sia definitiva, simili DNA
fingerprinting, utilizzati
insieme ad altre analisi come quelle dei gruppi sanguigni, forniscono una buona
prova di
p., dato che il DNA
fingerprinting di un genitore e della
prole sono molto più simili di quelli di altre persone non vincolate da
parentela e che le bande che lo costituiscono si ereditano secondo le leggi di
Mendel.