Stats Tweet

Paternità.

(dal latino paternitas, der. di paternus: paterno). Condizione di padre; vincolo di parentela istituito tra padre e figlio, i cui effetti investono sia la sfera affettiva sia quella giuridica. ║ Per estens. - P. spirituale: il rapporto intercorrente tra padrino e battezzato. ║ Come elemento delle generalità di una persona, il nome del padre, indicato in documenti e altrove. ║ Fig. - Appartenenza di un'opera, di un'azione o di una dottrina a una persona: la p. dell'opera è incerta. • Dir. - Condizione del rapporto di filiazione, con riferimento al padre. ║ P. naturale: viene considerata da un punto di vista naturalistico. ║ P. legittima: valutata in relazione alle condizioni legali, è attuata quando il concepimento del figlio sia avvenuto durante il matrimonio (art. 231 Cod. Civ.). Può essere oggetto della presunzione di p. qualora la nascita del figlio sia avvenuta dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e quando non siano ancora trascorsi 300 giorni dalla data di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso. ║ Disconoscimento della p.: azione volta a rimuovere la presunzione di p. sul presupposto che il nato, pur essendo stato concepito durante il matrimonio, non è stato concepito tra marito e moglie. L'art. 235 (modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia, L. 19-5-1975, n. 151) ammette il disconoscimento esclusivamente in ipotesi tassative (non coabitazione dei coniugi nel periodo legale del concepimento; impotenza, anche soltanto generandi, del marito; adulterio della moglie nel periodo del concepimento o celamento al marito della gravidanza e della nascita del figlio). Su questi presupposti si riserva al padre la facoltà di dimostrare che le caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno del figlio sono incompatibili con le proprie e ogni altro fatto tendente a escludere la p., che non può considerarsi esclusa in forza della sola dichiarazione della madre. Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei due coniugi o il figlio stesso, in seguito, non ne disconoscano la p.: l'azione di disconoscimento della p. può essere intrapresa non più solo dal padre ma, dopo la riforma del diritto di famiglia, anche dalla madre e dal figlio. In caso di morte del titolare dell'azione, essa si trasmette a determinate categorie di eredi (art. 246 Cod. Civ.). Nessuna presunzione di p. sussiste per il figlio nato dopo 300 giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il conseguimento dello stato di figlio legittimo (art. 234 Cod. Civ.) è subordinato alla prova che il figlio è stato concepito durante il matrimonio. La p. può anche costituire oggetto della dichiarazione giudiziale tendente ad accertare il rapporto di filiazione naturale e ad attribuire, con provvedimento del giudice, la p. naturale di un figlio a colui che ne risulti padre a seguito di adeguati accertamenti. La dichiarazione giudiziale di p. è stata (L. 151/75) equiparata a quella di maternità. Per effetto della L. 31-10-1955, n. 1.064, che ha adeguato la legislazione italiana a quella di altri Stati, l'indicazione della p. non è più necessaria nell'indicazione delle generalità di una persona, mentre lo sono rimasti il luogo e la data di nascita. • Gen. - Ricerca della p.: espressione che, impropriamente, indica l'indagine finalizzata a scoprire nel figlio e in entrambi i genitori, quello certo (quasi sempre la madre) e quello presunto, gli antigeni e le agglutinine del sangue per il più alto numero possibile di gruppi sanguigni. Sapendo che la capacità di produrre antigeni gruppo-ematici è ereditaria, si avanzano ipotesi attendibili su quali, per una determinata coppia di coniugi, gruppi sanguigni possono ripresentarsi nei figli. Solo nei casi in cui realmente il rapporto di p. non esiste si può escludere con certezza la p. Per alcune difficoltà caratterizzanti la determinazione degli antigeni e delle agglutinine nei primi sei mesi di vita, non è opportuno eseguire la ricerca della p. in bambini di età inferiore ai sei mesi. In alcuni casi l'esclusione della p. è attuabile anche ignorando i gruppi sanguigni dell'altro coniuge, perché alcune combinazioni genotipiche non possono darsi nei discendenti di determinati individui (un individuo di gruppo 0 non potrà mai avere un figlio del gruppo AB e viceversa, qualunque sia il gruppo sanguigno del coniuge). L'attribuzione della p. è talora impossibile perché non basta che il genotipo del padre presunto sia compatibile con quello del figlio: ogni individuo compatibile potrebbe essere allora il padre naturale. Nella pratica forense si ricorre anche alla tecnica del DNA fingerprinting, elaborata nel 1985 da A.J. Jeffreys, V. Wilson e S.V. Thein e atta a riconoscere le differenze individuali nelle sequenze delle basi del DNA. Usata inizialmente per identificare criminali, il DNA fingerprinting si basa sugli elementi ipervariabili (gruppo di sequenze di DNA ripetute), presenti in numero diverso da individuo a individuo. Per quanto diverse in ogni individuo, le sequenze ipervariabili presentano una parte simile in tutte le persone (sequenze di consenso). Un campione di DNA ottenuto dal sangue degli individui della famiglia da analizzare viene frammentato con enzimi di restrizione, così da fornire frammenti di lunghezze diverse. Questi frammenti vengono separati per peso molecolare su gel e trasferiti dal gel a una membrana di nitrocellulosa. Le sequenze ipervariabili di interesse sono identificate con sonde radioattive costituite da DNA contenente la sequenza di consenso di queste regioni. L'identificazione avviene per ibridazione tra il DNA della sonda reso radioattivo e i frammenti del DNA complementare di vari individui. Le bande radioattive risultanti sono diverse per numero e posizione per ogni individuo esaminato e costituiscono il DNA fingerprinting di ciascuno. Sebbene l'analisi non sia definitiva, simili DNA fingerprinting, utilizzati insieme ad altre analisi come quelle dei gruppi sanguigni, forniscono una buona prova di p., dato che il DNA fingerprinting di un genitore e della prole sono molto più simili di quelli di altre persone non vincolate da parentela e che le bande che lo costituiscono si ereditano secondo le leggi di Mendel.