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Partecipazione.

(dal latino tardo participatio, der. di participo: far partecipe, dividere, spartire). Il fatto di agevolare il compimento di un'attività prendendovi parte sia con la semplice presenza, sia attraverso un'adesione formale o un contributo materiale. ║ In senso più soggettivo, condivisione di sentimenti e di emozioni tra persone unite da legami affettivi. • Tipogr. - Biglietto manoscritto o composto tipograficamente, recante la notizia di qualche importante evento (matrimonio, nascita, ordinazione sacerdotale, ecc.). • Econ. - Concorso ai risultati di un'attività produttiva, di una o più operazioni commerciali o finanziarie, oppure alla costituzione del capitale di un'impresa. ║ P. statali: quote di capitali di imprese organizzate nella forma di società per azioni, in possesso diretto o indiretto (attraverso enti di gestione) dello Stato. Non rientrano nella categoria delle p. statali le aziende autonome, gli enti di diritto pubblico e le quote di proprietà di enti territoriali o previdenziali. Intervenendo nell'economia, lo Stato concilia la presenza pubblica con la struttura delle società per azioni: la cosiddetta economia mista prevede dunque l'inserimento delle imprese a p. statale nel regime giuridico di diritto privato. L'obiettivo è il conseguimento di un profitto (nel rispetto del principio di economicità di gestione delle aziende), unito al soddisfacimento di interessi pubblici (come svincolare da monopoli o dall'influenza di gruppi stranieri l'approvvigionamento di materie prime o di determinati settori di attività, di incrementare i livelli occupazionali sviluppando settori in cui è scarsa la presenza di privati, ecc.). In particolare in Italia, dove la p. statale aumentò progressivamente nella seconda metà del Novecento, nel 1956 venne creato il ministero delle P. statali allo scopo di coordinare le diverse p. negli enti autonomi di gestione, che rientrano nel patrimonio mobiliare dello Stato. A partire dagli anni Novanta è stato tuttavia avviato un vasto processo di privatizzazione degli enti a p. statale. ║ P. industriali: acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di azioni, mediante le quali è possibile realizzare un controllo sulla gestione e realizzare profitti sui proventi delle imprese stesse. ║ P. azionaria: la p. riguardante una società per azioni. Può essere definita anche p. di comando, p. di controllo o p. di maggioranza quando, per una parte rilevante, il capitale sociale si trovi nelle mani di uno o di pochi. ║ P. totalitaria: p. mediante la quale si ha il controllo dell'intero capitale sociale. ║ P. maggioritaria: p. che assicura il controllo di una società anche senza il possesso della maggioranza assoluta del capitale. ║ P. reciproche: sistema di p. che conducono alla formazione di società a catena, legate fra di loro da stretti rapporti economici. Nel caso delle banche, le p. reciproche hanno lo scopo di offrire una maggiore stabilità, e quindi sicurezza, ai rapporti con gli operatori e di facilitare il coordinamento delle operazioni. ║ P. di emissione: tipo di p. che si rende possibile quando le banche, assumendosi il rischio dell'impresa, mettono in vendita a condizioni vantaggiose i titoli emessi da un'impresa pubblica o da una società commerciale. ║ P. di garanzia: p. effettuata dalle banche quando queste si impegnano all'acquisto, a un determinato prezzo in base a un certo premio, di tutti i titoli non collocati dall'impresa pubblica o dalla società commerciale mediante pubblica sottoscrizione od opzioni presso vecchi azionisti. ║ P. di collocamento (o di difesa): tipo di p. realizzato dagli istituti bancari che, uniti in sindacato, si propongono di agevolare le contrattazioni di titoli con scarso mercato. ║ P. di speculazione: tendenza seguita dalle banche, costituite in sindacato, ad approfittare di rialzi artificiosi, per vendere determinati titoli a prezzi superiori. ║ P. di gestione: p. realizzata da una banca che, assunta direttamente l'impresa commerciale o industriale, crea aziende tecnicamente autonome, oppure diventa accomandante di una o più società in accomandita, cui garantisce i finanziamenti per operazioni di gestione. ║ P. agli utili e ai profitti: forme particolari di remunerazione dirette ai lavoratori. Tale p., espressa in integrazioni del salario, deriva dalla ripartizione di una quota degli utili di gestione in forma di distribuzione di azioni gratuite, di dividendi o di premi in denaro. Può anche comprendere l'investimento di utili in costruzioni di case, in opere di assistenza e di ricreazione. ║ P. creditizia o interessenza: tipo particolare di p. che si verifica quando la posizione nei confronti dell'impresa è di creditore e non di azionista. • Pol. - P. popolare: collaborazione dei cittadini agli organi di Governo e a determinate istituzioni che, nelle società democratiche, ha la sua espressione primaria nell'esercizio del diritto di voto. Le attività di p. popolare sono regolate dagli artt. 3, 102 e 108 della Costituzione e possono essere svolte secondo l'interesse personale, generale o di una determinata collettività. La p. è detta attiva quando l'individuo tende a influenzare la formazione dell'atto pubblico alla quale partecipa; passiva quando l'individuo partecipante è solo consultato da chi presiede alla formazione dell'atto pubblico. • Ord. scol. - In seguito al fenomeno della contestazione giovanile degli ultimi anni Sessanta, il principio democratico della p. diretta (contrapposta a quella che si attua mediante organi delegati) trovò larga affermazione nell'ambito delle istituzioni educative. Il D.P.R. 31-5-1974 fu approvato allo scopo di provvedere a un riordino degli organi collegiali scolastici, nei quali furono introdotte rappresentanze elette dalle diverse componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori e personale amministrativo). • Filos. - Platone e Aristotele individuarono l'esistenza di un tramite dal quale le cose traggono la propria realtà, partecipando delle vere essenze. Nella filosofia araba, come in quella cristiana, il tema della partecipatio si ripresentò nell'esame dei rapporti di Dio con il mondo creato: il particolare nesso tra creatore e creatura fa sì che quest'ultima rifletta parte della divinità cui partecipa. Tommaso d'Aquino impostò, nel tentativo di chiarire il problema, la controversa teoria delle analogie tra l'essere divino e gli esseri finiti. • St. delle rel. - I riti di preghiera, sacrificio e consacrazione sono definiti di p. per il loro significato di elevazione del credente alla divinità. Nella pratica religiosa comunitaria del Cristianesimo la p. si concretizza nel contributo dei fedeli alle celebrazioni liturgiche e alla vita parrocchiale. • Lit. - Nel contesto della liturgia cattolica, la p. consiste nella presenza "in forma piena, consapevole e attiva" (alla quale il cristiano ha diritto e dovere per effetto del battesimo) alle celebrazioni o alle sacre azioni, nelle previste modalità. Si può avere una p. interna, una esterna e una sacramentale; la pienezza è espressa dal canto mentre, in occasioni particolari, si richiede il rispetto del "sacro silenzio".