(dal latino tardo
participatio, der. di
participo: far partecipe,
dividere, spartire). Il fatto di agevolare il compimento di un'attività
prendendovi parte sia con la semplice presenza, sia attraverso un'adesione
formale o un contributo materiale. ║ In senso più soggettivo,
condivisione di sentimenti e di emozioni tra persone unite da legami affettivi.
• Tipogr. - Biglietto manoscritto o composto tipograficamente, recante la
notizia di qualche importante evento (matrimonio, nascita, ordinazione
sacerdotale, ecc.). • Econ. - Concorso ai risultati di un'attività
produttiva, di una o più operazioni commerciali o finanziarie, oppure
alla costituzione del capitale di un'impresa. ║
P. statali: quote
di capitali di imprese organizzate nella forma di società per azioni, in
possesso diretto o indiretto (attraverso enti di gestione) dello Stato. Non
rientrano nella categoria delle
p. statali le aziende autonome, gli enti
di diritto pubblico e le quote di proprietà di enti territoriali o
previdenziali. Intervenendo nell'economia, lo Stato concilia la presenza
pubblica con la struttura delle società per azioni: la cosiddetta
economia mista prevede dunque l'inserimento delle imprese a
p. statale
nel regime giuridico di diritto privato. L'obiettivo è il conseguimento
di un profitto (nel rispetto del principio di economicità di gestione
delle aziende), unito al soddisfacimento di interessi pubblici (come svincolare
da monopoli o dall'influenza di gruppi stranieri l'approvvigionamento di materie
prime o di determinati settori di attività, di incrementare i livelli
occupazionali sviluppando settori in cui è scarsa la presenza di privati,
ecc.). In particolare in Italia, dove la
p. statale aumentò
progressivamente nella seconda metà del Novecento, nel 1956 venne creato
il ministero delle
P. statali allo scopo di coordinare le diverse
p. negli enti autonomi di gestione, che rientrano nel patrimonio
mobiliare dello Stato. A partire dagli anni Novanta è stato tuttavia
avviato un vasto processo di privatizzazione degli enti a
p. statale.
║
P. industriali: acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di
azioni, mediante le quali è possibile realizzare un controllo sulla
gestione e realizzare profitti sui proventi delle imprese stesse. ║
P.
azionaria: la
p. riguardante una società per azioni.
Può essere definita anche
p. di comando,
p. di controllo o
p. di maggioranza quando, per una parte rilevante, il capitale sociale si
trovi nelle mani di uno o di pochi. ║
P. totalitaria:
p.
mediante la quale si ha il controllo dell'intero capitale sociale. ║
P.
maggioritaria:
p. che assicura il controllo di una società
anche senza il possesso della maggioranza assoluta del capitale. ║
P.
reciproche: sistema di
p. che conducono alla formazione di
società a catena, legate fra di loro da stretti rapporti economici. Nel
caso delle banche, le
p. reciproche hanno lo scopo di offrire una
maggiore stabilità, e quindi sicurezza, ai rapporti con gli operatori e
di facilitare il coordinamento delle operazioni. ║
P. di emissione:
tipo di
p. che si rende possibile quando le banche, assumendosi il
rischio dell'impresa, mettono in vendita a condizioni vantaggiose i titoli
emessi da un'impresa pubblica o da una società commerciale. ║
P.
di garanzia:
p. effettuata dalle banche quando queste si impegnano
all'acquisto, a un determinato prezzo in base a un certo premio, di tutti i
titoli non collocati dall'impresa pubblica o dalla società commerciale
mediante pubblica sottoscrizione od opzioni presso vecchi azionisti. ║
P. di collocamento (o
di difesa): tipo di
p. realizzato
dagli istituti bancari che, uniti in sindacato, si propongono di agevolare le
contrattazioni di titoli con scarso mercato. ║
P. di speculazione:
tendenza seguita dalle banche, costituite in sindacato, ad approfittare di
rialzi artificiosi, per vendere determinati titoli a prezzi superiori. ║
P. di gestione:
p. realizzata da una banca che, assunta
direttamente l'impresa commerciale o industriale, crea aziende tecnicamente
autonome, oppure diventa accomandante di una o più società in
accomandita, cui garantisce i finanziamenti per operazioni di gestione. ║
P. agli utili e ai profitti: forme particolari di remunerazione dirette
ai lavoratori. Tale
p., espressa in integrazioni del salario, deriva
dalla ripartizione di una quota degli utili di gestione in forma di
distribuzione di azioni gratuite, di dividendi o di premi in denaro. Può
anche comprendere l'investimento di utili in costruzioni di case, in opere di
assistenza e di ricreazione. ║
P. creditizia o
interessenza:
tipo particolare di
p. che si verifica quando la posizione nei confronti
dell'impresa è di creditore e non di azionista. • Pol. -
P.
popolare: collaborazione dei cittadini agli organi di Governo e a
determinate istituzioni che, nelle società democratiche, ha la sua
espressione primaria nell'esercizio del diritto di voto. Le attività di
p. popolare sono regolate dagli artt. 3, 102 e 108 della Costituzione e
possono essere svolte secondo l'interesse personale, generale o di una
determinata collettività. La
p. è detta
attiva
quando l'individuo tende a influenzare la formazione dell'atto pubblico alla
quale partecipa;
passiva quando l'individuo partecipante è solo
consultato da chi presiede alla formazione dell'atto pubblico. • Ord.
scol. - In seguito al fenomeno della contestazione giovanile degli ultimi anni
Sessanta, il principio democratico della
p. diretta (contrapposta a
quella che si attua mediante organi delegati) trovò larga affermazione
nell'ambito delle istituzioni educative. Il D.P.R. 31-5-1974 fu approvato allo
scopo di provvedere a un riordino degli organi collegiali scolastici, nei quali
furono introdotte rappresentanze elette dalle diverse componenti scolastiche
(docenti, studenti, genitori e personale amministrativo). • Filos. -
Platone e Aristotele individuarono l'esistenza di un tramite dal quale le cose
traggono la propria realtà, partecipando delle vere essenze. Nella
filosofia araba, come in quella cristiana, il tema della
partecipatio si
ripresentò nell'esame dei rapporti di Dio con il mondo creato: il
particolare nesso tra creatore e creatura fa sì che quest'ultima rifletta
parte della divinità cui partecipa. Tommaso d'Aquino impostò, nel
tentativo di chiarire il problema, la controversa teoria delle analogie tra
l'essere divino e gli esseri finiti. • St. delle rel. - I riti di
preghiera, sacrificio e consacrazione sono definiti di
p. per il loro
significato di elevazione del credente alla divinità. Nella pratica
religiosa comunitaria del Cristianesimo la
p. si concretizza nel
contributo dei fedeli alle celebrazioni liturgiche e alla vita parrocchiale.
• Lit. - Nel contesto della liturgia cattolica, la
p. consiste
nella presenza "in forma piena, consapevole e attiva" (alla quale il cristiano
ha diritto e dovere per effetto del battesimo) alle celebrazioni o alle sacre
azioni, nelle previste modalità. Si può avere una
p.
interna, una esterna e una sacramentale; la pienezza è espressa dal canto
mentre, in occasioni particolari, si richiede il rispetto del "sacro silenzio".