In origine, pubblica adunanza, riunione di persone per trattare pubblici affari.
║ Organismo assembleare con funzioni politico-rappresentative attraverso
cui i cittadini di uno Stato esercitano il potere tramite rappresentanti eletti.
• Encicl. - Il termine
parlamentum risale agli ultimi secoli
dell'alto Medioevo, con il significato originario di riunione di persone per
trattare pubblici affari. L'affermarsi delle autonomie comunali determinò
lo sviluppo di tali organismi assembleari, cui erano demandate le principali
decisioni di carattere amministrativo. Parallelamente, le assemblee feudali che
coadiuvavano il sovrano nello svolgimento dei suoi compiti si modificarono fra i
secc. XII e XIV da organi di assistenza e consiglio in organi di controllo e
freno dell'attività del sovrano, soprattutto in materia finanziaria. In
Italia, le forme storiche più antiche sono: il
P. del Regno di
Sicilia, risalente all'età normanna (XII sec.); il
P. del Friuli e
quello dello Stato della Chiesa, risalenti al XIII sec.; i
P. generali
dello Stato sabaudo, istituiti nel XIV sec.; il
P. sardo, che succedette
nel 1355 alle assemblee dei
giudicati. In Spagna, alla fine dell'XI sec.
si organizzano le prime
cortes, assemblee di nobili ed ecclesiastici
aperte successivamente anche ai rappresentanti delle città; in
Inghilterra la
Magna Charta del 1215 stabilì che il sovrano doveva
necessariamente cercare l'assenso del
Magnum Concilium, formato da alti
feudatari laici ed ecclesiastici, poi aperto ai rappresentanti delle Contee e
dei Borghi; già nei primi decenni del XIV sec. i
Lords, laici ed
ecclesiastici, e i deputati delle Contee e dei Borghi cominciarono a radunarsi
separatamente, per tutelare i rispettivi diversi interessi. In Francia, la prima
vera assemblea generale del Regno fu gli Stati Generali, riuniti per ordine di
Filippo il Bello nel 1302; il cosiddetto
P. di Parigi ebbe compiti
prettamente giudiziari. Durante l'età moderna, con l'affermarsi delle
grandi Monarchie assolute, le assemblee parlamentari che avevano mantenuto, con
esito diverso da Paese a Paese, le competenze in materia finanziaria e
giudiziaria, furono notevolmente ridimensionate. In Francia gli Stati Generali
furono convocati, prima della Rivoluzione, per l'ultima volta nel 1614;
analogamente i Regni di Piemonte e Napoli non riunirono più i loro
P.; solo in Inghilterra i ripetuti scontri del XVII sec. fra il sovrano e
il
P. si risolsero con il riconoscimento dell'autorità
parlamentare (
Bill of Rights, 1689). La Rivoluzione americana e quella
francese, affermando il principio che la fonte del potere è la
volontà generale del popolo, determinarono una radicale trasformazione
dell'istituzione parlamentare. I moderni
P., all'interno di sistemi
politici dotati di Costituzioni scritte, risultano titolari del potere
legislativo, a cui si connette una più ampia funzione di carattere
politico. Il criterio della rappresentanza, affermatosi nel corso del XIX sec.,
garantisce l'abolizione di ogni privilegio e disuguaglianza giuridica o di ceto.
In Italia, assemblee parlamentari di tipo moderno si ebbero a cominciare dal
1796, con l'assemblea costituente delle città di Bologna, Modena, Ferrara
e Reggio, primo nucleo della Cispadana (ottobre 1796); l'Assemblea Cisalpina,
nata dall'unione con la Cispadana (17 luglio 1797), adottò il sistema
bicamerale e fu in attività fino all'aprile del 1799. Nel 1812 in
Sicilia, in seguito alla convocazione straordinaria del
P. generale
dell'isola, venne promulgata una Costituzione modellata sull'esempio inglese. In
seguito ai moti del 1820 a Napoli, e del 1848, si ebbero
P. in quasi
tutte le regioni italiane: in Sicilia (25 marzo 1848), a Napoli (1° maggio
1848), in Piemonte (16 maggio 1848), a Roma (5 giugno 1848), in Toscana (26
giugno 1848), a Venezia (3 luglio 1848); la reazione del 1849 ne
determinò lo scioglimento, tranne che in Piemonte dove rimase in vigore
lo Statuto albertino, poi adottato dal Regno d'Italia. Lo Statuto prevedeva un
P. diviso in due Camere, il
Senato del Regno, composto di senatori
nominati a vita dal re e scelti fra categorie determinate, e la
Camera dei
deputati, eletta dagli aventi diritto al voto per cinque anni; il suffragio
universale maschile fu raggiunto con successive riforme parlamentari. Nel 1924,
con la creazione del collegio unico nazionale con 15 circoscrizioni a sistema
maggioritario, cominciò il rapido declino del regime parlamentare sotto
il Governo fascista. La legge elettorale del 1928 demandava la scelta dei
candidati per le elezioni al Gran Consiglio del Fascismo; nel 1939 la Camera dei
deputati fu soppressa e sostituita da una
Camera dei fasci e delle
corporazioni. Il
P. democratico fu ricostituito dopo la caduta del
Fascismo; dopo la proclamazione della Repubblica nel giugno 1946, l'Assemblea
Costituente promulgò il 22 dicembre 1947 la nuova Costituzione, che ha
mantenuto la forma bicamerale, rafforzando l'autonomia del
P. nel proprio
funzionamento e nell'esplicazione dell'attività legislativa specifica.
║
P. breve: è così definito, in Inghilterra, in
opposizione al
P. lungo, quello che lo precedette e che durò
soltanto dal 13 aprile al 5 maggio 1640. Convocato da Carlo I in occasione della
rivolta dei presbiteriani di Scozia a difesa della propria libertà
religiosa per ottenere il concorso finanziario necessario a sedare
l'insurrezione, fu sciolto dallo stesso sovrano che rifiutò di accettare
un controllo parlamentare sulla politica generale del Paese. ║
P.
lungo: è così denominato, per la sua durata (quasi 20 anni),
il
P. che guidò la Nazione inglese nella lotta contro
l'assolutismo monarchico, sfociata nella guerra civile della prima rivoluzione.
Fu convocato da Carlo I (1640) e riuscì ad affermare il proprio potere
sovrano, deliberando il principio della convocazione periodica e automatica
dell'assemblea. Dopo la fuga del re ad Edimburgo, seguita all'arresto dei suoi
consiglieri, le forze parlamentari, organizzatesi militarmente sotto la guida di
O. Cromwell, riportarono la vittoria, assicurando il trionfo della corrente
repubblicana e decretando l'esecuzione di Carlo I. La successiva restaurazione
di Carlo II determinò lo scioglimento del
P. nel 1660. ║
P. di Parigi: fu istituito da Filippo il Bello nel 1302, attraverso la
divisione delle funzioni della corte che attribuì il potere politico al
Grand Conseil, quello finanziario alla
Chambre des Comptes e
quello giudiziario al
Parlement. Inizialmente riunitosi due volte l'anno,
cominciò a risiedere in permanenza sotto Carlo VI e dopo il 1369 si
attribuì la nomina dei propri membri. La sua funzione principale di
trascrivere i decreti regi si trasformò, col tempo, nel diritto di
esaminare gli editti del sovrano e di presentare eventuali rimostranze. ║
P. pazzo: l'assemblea dei baroni che votò a Oxford nel 1258 i
provvedimenti di Oxford. ║
P. piccolo: l'assemblea di 120 membri,
nominata da O. Cromwell dopo lo scioglimento del
P. lungo, composta di
borghesi, liberi commercianti e piccoli proprietari, che si prefisse un
mutamento della struttura dello Stato, in base a principi antifeudali e
antigerarchici. Fu sciolto il 12 dicembre 1653 dallo stesso Cromwell. ║
P. subalpino: l'assemblea legislativa del Regno di Sardegna, dalla sua
costituzione (1848) fino alla proclamazione del Regno d'Italia (1861). •
Dir. pubbl. -
P. italiano: la struttura e le funzioni del
P.
italiano sono sancite dalla Costituzione (Parte II, Titolo I). Fondato sul
sistema bicamerale, si compone della
Camera dei deputati e del
Senato
della Repubblica. Dal punto di vista organizzativo le due Camere si
differenziano per il numero dei loro componenti (630 deputati, 315 senatori) e
per le caratteristiche del sistema elettorale (sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che abbiano compiuto i 25 anni di età, mentre per il Senato
la soglia è di 40 anni. Elettori della Camera dei deputati sono tutti i
cittadini che abbiano compiuto 18 anni, del Senato quelli che ne abbiano
compiuti 25). Perfetta parità, invece, sussiste per quanto riguarda le
funzioni esercitate dalle due Camere. Esse sono organi pienamente indipendenti e
autonomi. Ai loro presidenti sono attribuiti i poteri di polizia necessari per
il mantenimento dell'ordine all'interno di essi. Ciascuna Camera, eletta per
cinque anni, opera, oltre che come assemblea plenaria, attraverso una serie di
articolazioni interne, le
commissioni permanenti (14 alla Camera, 12 al
Senato), che esprimono il loro parere su tutti i progetti di legge; in
particolare le due commissioni affari costituzionali devono essere consultate su
tutte le questioni di costituzionalità, così come le due
commissioni bilancio per quanto riguarda la copertura finanziaria dei
provvedimenti legislativi. Analogamente le
giunte (giunta per il
regolamento, per le autorizzazioni a procedere, per le elezioni) si occupano
delle questioni attinenti al funzionamento del
P. La Costituzione prevede
che per l'esercizio di particolari competenze le Camere si riuniscano in seduta
comune. In particolare questo avviene per l'elezione del presidente della
Repubblica, di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura e
di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, per la messa in stato di
accusa del presidente della Repubblica e dei ministri. Il
P. in seduta
comune è presieduto dal presidente della Camera dei deputati. I
parlamentari fruiscono di un complesso di garanzie (immunità
parlamentari) e di una speciale indennità; essi non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni e non possono essere sottoposti a procedimento penale senza
l'autorizzazione della Camera cui appartengono. Funzione essenziale del
P. è l'approvazione delle leggi; le deliberazioni prese da una
Camera devono essere trasmesse all'altra e diventano operative solo se anche
questa le approva senza modificazioni; in caso contrario, il testo trasmesso
deve tornare alla prima Camera, fino a quando non si raggiungano due
deliberazioni conformi. Al
P. spetta anche il compito di emanare leggi
costituzionali o di revisione della Costituzione, secondo la procedura stabilita
dall'art. 138. L'attività politica del
P. si manifesta in
occasione delle votazioni sulla fiducia al Governo: entro dieci giorni dalla sua
formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. La
mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione. La questione della
fiducia può essere
posta anche in occasione di determinate proposte del Governo. L'attività
di controllo del
P. sul Governo si attua attraverso la costituzione di
commissioni di inchiesta o con gli strumenti delle interrogazioni e delle
interpellanze, mediante i quali viene chiesto al Governo se sia al corrente di
una determinata situazione e quali provvedimenti intenda adottare in merito. Fra
le altre funzioni del
P. si ricordano l'approvazione annuale dei bilanci
e dei rendiconti consuntivi presentati dal Governo; la ratifica dei trattati
internazionali, che sono di natura politica o comportano modificazioni di leggi
o mutamenti dell'assetto territoriale; la deliberazione dello stato di guerra,
con il conferimento al Governo dei poteri necessari. La durata normale della
legislatura può essere abbreviata qualora il presidente della Repubblica
deliberi, sentiti i presidenti delle due Camere, e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, lo scioglimento anticipato delle Camere. Un ampio
dibattito è in corso per modificare i regolamenti parlamentari, al fine
di assicurare una maggior rapidità all'esame dei disegni di legge di
iniziativa governativa; parallelamente è oggetto di discussione la
proposta di riformare l'intero sistema bicamerale, per differenziare le funzioni
delle due Camere. ║
P. europeo: nato con la denominazione attuale
nel 1962 dall'assemblea delle Comunità europee e dotato di funzioni
puramente consultive, ha visto progressivamente ampliare la propria sfera di
competenza, in materia di approvazione del bilancio comunitario (trattati di
Lussemburgo, 22 aprile 1970, e di Bruxelles, 22 luglio 1975), nella
facoltà di proporre emendamenti (atto unico europeo, 17 e 28 febbraio
1987), nella sua funzione di controllo sulle altre istituzioni (trattato di
Maastricht, 7 febbraio 1992). Eletto a suffragio universale diretto dal 1979, il
P. europeo è il più grande
P. multinazionale del
mondo. Rappresenta i cittadini dell'Unione europea e le sue funzioni sono
analoghe a quelle di ogni altro
P.: approvare leggi ed esercitare
un'azione di controllo sull'attività del potere esecutivo. Singolarmente
o collettivamente, i cittadini europei hanno il diritto di presentare al
P. petizioni su questioni che rientrano nell'ambito di competenza
dell'Unione europea. I suoi principali poteri sono di ordine legislativo. La
procedura di consultazione prevede che il
P. formuli un parere
prima dell'adozione da parte del Consiglio di una proposta legislativa
presentata dalla Commissione. La
procedura di cooperazione consente al
P. di modificare, con i propri emendamenti, le proposte di atti
legislativi. La
procedura di codecisione pone su un piede di
parità, nel processo legislativo, il
P. e il Consiglio. I
deputati, eletti ogni 5 anni, sono 626, così distribuiti fra i vari
Stati: Germania (99), Francia (87), Italia (87), Regno Unito (87), Spagna (64),
Paesi Bassi (31), Belgio (25), Grecia (25), Portogallo (25), Svezia (22),
Austria (21), Danimarca (16), Finlandia (16), Irlanda (15), Lussemburgo (6). Il
P. ha anche poteri in materia di bilancio, approvando ogni anno il
bilancio dell'Unione europea. Nell'ambito dei poteri di controllo
dell'esecutivo, il
P. esercita un controllo generale dell'attuazione
delle politiche comunitarie. Il potere esecutivo nell'Unione europea è
condiviso dalla Commissione e dal Consiglio dei ministri; i loro rappresentanti
si presentano regolarmente dinnanzi al
P. Riguardo ai rapporti fra il
P. e la Commissione, il
P., ogni cinque anni, interviene
direttamente nella nomina del presidente e dei membri della Commissione.
Inoltre, segue da vicino l'attività della Commissione, esaminando le
molte relazioni mensili e annuali che essa è tenuta a presentargli. Tutti
i principali movimenti politici esistenti nei Paesi dell'Unione europea
(dall'estrema sinistra all'estrema destra, per un totale di un centinaio di
partiti) sono rappresentati nel
P. europeo e sono organizzati in un
numero limitato di gruppi politici. La gestione generale delle attività
del
P. è responsabilità dell'Ufficio di presidenza,
composto dal presidente e dai 14 vicepresidenti. Tutti i membri sono eletti per
un mandato di due anni e mezzo. Gran parte dei lavori del
P. si svolgono
nelle sue 20 commissioni, che coprono tutti i settori d'attività
dell'Unione europea. Per quanto riguarda i rapporti con i
P. nazionali
sono previsti incontri periodici tra i presidenti dei
P. e riunioni
congiunte delle commissioni parlamentari. Questi contatti sono rafforzati dai
dibattiti sulle politiche europee che si svolgono in grandi assemblee (note come
assisi parlamentari). Le sessioni del
P. europeo sono aperte alla stampa
e al pubblico. Le sedi deputate per l'attività del
P. sono
Strasburgo per le sessioni plenarie mensili, Bruxelles per le riunioni delle
commissioni e per le sessioni supplementari, mentre in Lussemburgo ha sede il
Segretariato generale.