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Opposizione.

L'atto di fare resistenza o di ostacolare qualcosa, contrastandola materialmente o negandole il proprio consenso. ● Filos. - Rapporto di esclusione fra due tesi contrastanti. Aristotele definisce e classifica i diversi gradi di o.: la contraddittorietà, quando si hanno due termini l'uno negazione dell'altro, che non possano essere entrambi veri o entrambi falsi (A rispetto a non A); la privazione, quando uno dei due termini rappresenta la mancanza dell'altro (per esempio vista e cecità); la correlatività, quando un termine ha significato solo se rapportato all'altro (padre e figlio); la contrarietà, che rappresenta la massima o. fra due termini all'interno di uno stesso genere (bianco e nero, appartenenti al genere "colore"). ● Ling. - Nella linguistica strutturalista, distinzione fonica, morfologica, lessicale, sintattica, ecc. che intercorre fra le unità linguistiche. ║ O. fonologica: distinzione fonica presente in una qualunque lingua, che permette una differenziazione di significati (per esempio le parole ratto, retto, ritto, rotto, rutto contengono o. fonematiche in funzione della diversità di significato). ● Pol. - Manifestazione di dissenso nei confronti dell'azione politica del Governo da parte di esponenti o partiti che non fanno parte della maggioranza. Il termine indica anche l'insieme stesso dei partiti che svolgono o. La presenza di un'o. caratterizza e garantisce un regime democratico. In alcuni Paesi ne sono istituzionalizzati doveri e prerogative. In Gran Bretagna la funzione svolta dall'o. (perciò appunto detta "di Sua Maestà") è considerata un elemento fondamentale del meccanismo di governo: essa costituisce un "governo ombra" (Shadow Cabinet) che, in caso di caduta del Governo di maggioranza, garantisce l'immediata alternanza. In Germania e in Spagna l'o., unitamente alla maggioranza, deve essere in grado di designare un nuovo capo del Governo, allorché quello precedente sia decaduto dalla sua funzione in seguito a voto di sfiducia. In Italia non è riconosciuto ruolo istituzionale all'o., anche se l'art. 49 della Costituzione garantisce la più ampia possibilità di associazione politica ("Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"). ║ O. extraparlamentare: o. politica svolta al di fuori della sede istituzionale del Parlamento da fazioni politiche che non hanno raggiunto il quorum di voti per farvi parte, oppure che intendono così manifestare un radicale dissenso nei confronti della forma di democrazia parlamentare stessa. ● Astron. - Posizione reciproca di due astri che, rispetto ad un terzo situato al centro, formino un angolo di 180°. La Luna si trova in o. col Sole al plenilunio. Rispetto alla Terra, l'o. di un pianeta col Sole si verifica quando esso si trova in posizione ad esso opposta; per tale motivo, Mercurio e Venere, essendo situati su un'orbita interna a quella terrestre, non si trovano mai in o. ● Dir. - Mezzo di impugnazione attraverso cui viene contestato un provvedimento dell'autorità giudiziaria, un atto di parte, o della pubblica amministrazione da parte di chi non abbia concorso alla sua formazione e lo ritenga lesivo dei propri interessi e diritti. ║ O. al matrimonio: il diritto d'o. compete come iniziativa di parte a talune categorie di persone (genitori degli sposi, ascendenti, collaterali nel terzo grado, coniuge della persona che stia per contrarre nuove nozze) qualora ricorrano cause di impedimento del matrimonio, e obbligatoriamente al pubblico ministero nel caso sia a conoscenza di cause ostative allo stesso. L'o., notificata agli sposi e all'ufficiale di stato civile del comune dove deve avvenire il matrimonio, sospende la celebrazione dello stesso, fino a quando non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato. ║ O. di terzo: nel processo civile, impugnazione, riservata ai terzi, di una sentenza esecutiva a cui non abbiano potuto concorrere, lesiva dei loro interessi. Si distingue in o. ordinaria, non soggetta a termini, e o. revocatoria, riservata ai creditori o agli aventi causa di una delle parti, qualora la sentenza sia frutto di dolo o collusione fra le parti, e perciò lesiva degli interessi dell'opponente. ║ O. all'esecuzione: rimedio giudiziario che permette al debitore o al terzo assoggettato all'esecuzione di opporsi al procedimento di esecuzione, invocandone l'illegittimità o l'irregolarità formale (o. agli atti esecutivi). Se l'esecuzione non è iniziata, l'o. deve essere proposta con citazione direttamente al giudice competente; se invece è già iniziata va proposta con ricorso al giudice o al pretore del luogo dell'esecuzione. ║ O. di terzo all'esecuzione: atto di impugnazione che permette al terzo di opporsi ad un procedimento di pignoramento di beni, rivendicandone la proprietà o altro diritto reale. ║ O. alla sentenza di fallimento: impugnazione, davanti al giudice che ha dichiarato il fallimento, da parte di chiunque abbia interesse a vederne annullati gli effetti, cioè, il debitore, un creditore, o un terzo. L'o. non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento; va proposta nel termine di 15 giorni dall'affissione della sentenza, e non ne sospende l'esecuzione. ● Dir. process. pen. - O. al decreto penale: strumento processuale attraverso cui il soggetto condannato per mezzo di decreto penale può richiedere un regolare dibattimento, avendo l'obbligo, in questo caso, di presentarsi all'udienza, pena la sentenza di esecuzione del decreto. ● Dir. amm. - Atto giuridico con cui il privato può contestare un provvedimento amministrativo, rivolgendosi allo stesso organo che ha emesso il provvedimento.