L'atto di fare resistenza o di ostacolare qualcosa, contrastandola materialmente
o negandole il proprio consenso. ● Filos. - Rapporto di esclusione fra due
tesi contrastanti. Aristotele definisce e classifica i diversi gradi di
o.: la
contraddittorietà, quando si hanno due termini l'uno
negazione dell'altro, che non possano essere entrambi veri o entrambi falsi
(
A rispetto a
non A); la
privazione, quando uno dei due
termini rappresenta la mancanza dell'altro (per esempio
vista e
cecità); la
correlatività, quando un termine ha
significato solo se rapportato all'altro (
padre e
figlio); la
contrarietà, che rappresenta la massima
o. fra due termini
all'interno di uno stesso genere (
bianco e
nero, appartenenti al
genere "colore"). ● Ling. - Nella linguistica strutturalista, distinzione
fonica, morfologica, lessicale, sintattica, ecc. che intercorre fra le
unità linguistiche. ║
O. fonologica: distinzione fonica
presente in una qualunque lingua, che permette una differenziazione di
significati (per esempio le parole
ratto,
retto,
ritto,
rotto,
rutto contengono
o. fonematiche in funzione della
diversità di significato). ● Pol. - Manifestazione di dissenso nei
confronti dell'azione politica del Governo da parte di esponenti o partiti che
non fanno parte della maggioranza. Il termine indica anche l'insieme stesso dei
partiti che svolgono
o. La presenza di un'
o. caratterizza e
garantisce un regime democratico. In alcuni Paesi ne sono istituzionalizzati
doveri e prerogative. In Gran Bretagna la funzione svolta dall'
o.
(perciò appunto detta "di Sua Maestà") è considerata un
elemento fondamentale del meccanismo di governo: essa costituisce un "governo
ombra" (Shadow Cabinet) che, in caso di caduta del Governo di maggioranza,
garantisce l'immediata alternanza. In Germania e in Spagna l'
o.,
unitamente alla maggioranza, deve essere in grado di designare un nuovo capo del
Governo, allorché quello precedente sia decaduto dalla sua funzione in
seguito a voto di sfiducia. In Italia non è riconosciuto ruolo
istituzionale all'
o., anche se l'art. 49 della Costituzione garantisce la
più ampia possibilità di associazione politica ("Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale"). ║
O.
extraparlamentare:
o. politica svolta al di fuori della sede
istituzionale del Parlamento da fazioni politiche che non hanno raggiunto il
quorum di voti per farvi parte, oppure che intendono così
manifestare un radicale dissenso nei confronti della forma di democrazia
parlamentare stessa. ● Astron. - Posizione reciproca di due astri che,
rispetto ad un terzo situato al centro, formino un angolo di 180°. La Luna
si trova in
o. col Sole al plenilunio. Rispetto alla Terra, l'
o.
di un pianeta col Sole si verifica quando esso si trova in posizione ad esso
opposta; per tale motivo, Mercurio e Venere, essendo situati su un'orbita
interna a quella terrestre, non si trovano mai in
o. ● Dir. - Mezzo
di impugnazione attraverso cui viene contestato un provvedimento
dell'autorità giudiziaria, un atto di parte, o della pubblica
amministrazione da parte di chi non abbia concorso alla sua formazione e lo
ritenga lesivo dei propri interessi e diritti. ║
O. al matrimonio:
il diritto d'
o. compete come iniziativa di parte a talune categorie di
persone (genitori degli sposi, ascendenti, collaterali nel terzo grado, coniuge
della persona che stia per contrarre nuove nozze) qualora ricorrano cause di
impedimento del matrimonio, e obbligatoriamente al pubblico ministero nel caso
sia a conoscenza di cause ostative allo stesso. L'
o., notificata agli
sposi e all'ufficiale di stato civile del comune dove deve avvenire il
matrimonio, sospende la celebrazione dello stesso, fino a quando non sia stata
respinta con sentenza passata in giudicato. ║
O. di terzo: nel
processo civile, impugnazione, riservata ai terzi, di una sentenza esecutiva a
cui non abbiano potuto concorrere, lesiva dei loro interessi. Si distingue in
o. ordinaria, non soggetta a termini, e
o. revocatoria, riservata
ai creditori o agli aventi causa di una delle parti, qualora la sentenza sia
frutto di dolo o collusione fra le parti, e perciò lesiva degli interessi
dell'opponente. ║
O. all'esecuzione: rimedio giudiziario che
permette al debitore o al terzo assoggettato all'esecuzione di opporsi al
procedimento di esecuzione, invocandone l'illegittimità o
l'irregolarità formale (
o. agli atti esecutivi). Se l'esecuzione
non è iniziata, l'
o. deve essere proposta con citazione
direttamente al giudice competente; se invece è già iniziata va
proposta con ricorso al giudice o al pretore del luogo dell'esecuzione. ║
O. di terzo all'esecuzione: atto di impugnazione che permette al terzo di
opporsi ad un procedimento di pignoramento di beni, rivendicandone la
proprietà o altro diritto reale. ║
O. alla sentenza di
fallimento: impugnazione, davanti al giudice che ha dichiarato il
fallimento, da parte di chiunque abbia interesse a vederne annullati gli
effetti, cioè, il debitore, un creditore, o un terzo. L'
o. non
può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento; va
proposta nel termine di 15 giorni dall'affissione della sentenza, e non ne
sospende l'esecuzione. ● Dir. process. pen. -
O. al decreto penale:
strumento processuale attraverso cui il soggetto condannato per mezzo di decreto
penale può richiedere un regolare dibattimento, avendo l'obbligo, in
questo caso, di presentarsi all'udienza, pena la sentenza di esecuzione del
decreto. ● Dir. amm. - Atto giuridico con cui il privato può
contestare un provvedimento amministrativo, rivolgendosi allo stesso organo che
ha emesso il provvedimento.