Dir. - Acquisto della cittadinanza da parte di uno straniero che si trova nelle
condizioni previste dalla legge. Può essere concessa, con decreto del
capo dello Stato, allo straniero che abbia prestato servizio nello Stato per tre
anni, anche all'estero; allo straniero che risieda in Italia da cinque anni e
abbia reso servizi all'Italia, o abbia sposato una cittadina italiana; a chi
poteva diventare cittadino per beneficio di legge, ma non fece in tempo utile la
dovuta dichiarazione, dopo sei mesi di sua residenza in Italia.