(dal latino
minister: servitore, aiutante). Incaricato di un servizio, di
un ufficio, chi è al servizio di un'autorità, con funzioni di
collaborazione e assistenza, o con mansioni servili. Nella Roma imperiale i
m. erano addetti ai servizi della casa imperiale, della cancelleria e
dell'amministrazione, nonché ai servizi liturgici nei templi. ║
M. della Chiesa: sinonimo di
sacerdote. ║
M. del re:
dignitari di corte che assistevano il sovrano e sovraintendevano all'esecuzione
dei suoi ordini. ║
M. della giustizia: sinonimo di
magistrati. ║
M. della Real Casa: chi, durante la Monarchia,
in Italia, amministrava i beni della Corona. ║
M. plenipotenziario:
inviato con pieni poteri presso governi di Stato stranieri; è di grado
inferiore all'ambasciatore. ║
M. di Stato: titolo onorifico che,
durante la Monarchia, veniva attribuito a vita a uomini politici che avevano
reso grandi servigi allo Stato. • Dir. pubbl. - Nella Repubblica italiana
(articoli 92 e 95 della Costituzione), il
m. è un organo dello
Stato, di natura costituzionale, in quanto investito del potere esecutivo e
membro del Governo, il
Consiglio dei m. appunto, e organo amministrativo,
in quanto preposto alla direzione di uno dei rami della pubblica
amministrazione, ossia del
ministero. Nominati dal capo dello Stato,
nelle cui mani prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni, su
proposta del presidente del Consiglio, sono funzionari di Stato onorari. I
m. sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
m., e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La loro
responsabilità è politica, civile e penale: per la prima possono
essere soggetti al voto di sfiducia e alle conseguenti dimissioni; la seconda
è regolata dalle norme di diritto comune. Per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, i
m. possono essere posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune. I
m. escono di carica
singolarmente o per cessazione dell'intero Gabinetto: il ritiro avviene mediante
dimissioni accettate dal capo dello Stato, con decreto controfirmato dal
presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli
m. non determinano,
necessariamente, una crisi di Governo, poiché si può intervenire
con un "rimpasto" del Governo, o affidando
ad interim il relativo
incarico ad altro
m. o al presidente del Consiglio. ║
M. senza
portafoglio:
m. che fa parte del Governo, ma non è a capo di
alcun dicastero. • Dir. can. -
M. del culto: chi attende a un culto
religioso, investito di legittimo mandato. È riferito sia al clero
cattolico, dove il
m. di culto è il
chierico
(V.), sia ad altri addetti a culti non cattolici,
come i rabbini, i pastori, ecc. La legge italiana considera i
m. di culto
cattolici esentati da funzioni di pubblico interesse: ad esempio, sono
dispensati dal servizio militare, non possono essere eletti a consiglieri
regionali, comunali, provinciali o circoscrizionali, non possono esercitare
l'ufficio di notaio, avvocato e procuratore. ║
M. dei sacramenti:
colui che nei sacramenti cattolici compie il segno sacramentale; in genere
è il sacerdote, ma nella cresima è un vescovo, nel battesimo
può essere anche un laico, nel matrimonio sono gli sposi stessi.