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Ministro.

(dal latino minister: servitore, aiutante). Incaricato di un servizio, di un ufficio, chi è al servizio di un'autorità, con funzioni di collaborazione e assistenza, o con mansioni servili. Nella Roma imperiale i m. erano addetti ai servizi della casa imperiale, della cancelleria e dell'amministrazione, nonché ai servizi liturgici nei templi. ║ M. della Chiesa: sinonimo di sacerdote. ║ M. del re: dignitari di corte che assistevano il sovrano e sovraintendevano all'esecuzione dei suoi ordini. ║ M. della giustizia: sinonimo di magistrati. ║ M. della Real Casa: chi, durante la Monarchia, in Italia, amministrava i beni della Corona. ║ M. plenipotenziario: inviato con pieni poteri presso governi di Stato stranieri; è di grado inferiore all'ambasciatore. ║ M. di Stato: titolo onorifico che, durante la Monarchia, veniva attribuito a vita a uomini politici che avevano reso grandi servigi allo Stato. • Dir. pubbl. - Nella Repubblica italiana (articoli 92 e 95 della Costituzione), il m. è un organo dello Stato, di natura costituzionale, in quanto investito del potere esecutivo e membro del Governo, il Consiglio dei m. appunto, e organo amministrativo, in quanto preposto alla direzione di uno dei rami della pubblica amministrazione, ossia del ministero. Nominati dal capo dello Stato, nelle cui mani prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni, su proposta del presidente del Consiglio, sono funzionari di Stato onorari. I m. sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei m., e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La loro responsabilità è politica, civile e penale: per la prima possono essere soggetti al voto di sfiducia e alle conseguenti dimissioni; la seconda è regolata dalle norme di diritto comune. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i m. possono essere posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune. I m. escono di carica singolarmente o per cessazione dell'intero Gabinetto: il ritiro avviene mediante dimissioni accettate dal capo dello Stato, con decreto controfirmato dal presidente del Consiglio. Le dimissioni dei singoli m. non determinano, necessariamente, una crisi di Governo, poiché si può intervenire con un "rimpasto" del Governo, o affidando ad interim il relativo incarico ad altro m. o al presidente del Consiglio. ║ M. senza portafoglio: m. che fa parte del Governo, ma non è a capo di alcun dicastero. • Dir. can. - M. del culto: chi attende a un culto religioso, investito di legittimo mandato. È riferito sia al clero cattolico, dove il m. di culto è il chierico (V.), sia ad altri addetti a culti non cattolici, come i rabbini, i pastori, ecc. La legge italiana considera i m. di culto cattolici esentati da funzioni di pubblico interesse: ad esempio, sono dispensati dal servizio militare, non possono essere eletti a consiglieri regionali, comunali, provinciali o circoscrizionali, non possono esercitare l'ufficio di notaio, avvocato e procuratore. ║ M. dei sacramenti: colui che nei sacramenti cattolici compie il segno sacramentale; in genere è il sacerdote, ma nella cresima è un vescovo, nel battesimo può essere anche un laico, nel matrimonio sono gli sposi stessi.