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Libertà.

Stato in cui un soggetto non si trovi sottoposto all'altrui dominio ed abbia la possibilità di auto- determinarsi. Questo stato di autonomia si contrappone allo stato di schiavitù, prigionia, costrizione e viene sentito come diritto. • Dir. cost. - Diritti di l.: sono tali quei diritti che, entro i limiti posti dalle leggi, lo Stato democratico riconosce all'individuo per una compiuta realizzazione della sua personalità. Nati originariamente come privilegi riconosciuti a singole categorie di soggetti, essi hanno ricevuto per la prima volta una formulazione generale e ugualitaria nella Costituzione degli Stati dell'America del Nord (1776) e nella "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" della Rivoluzione Francese. Successivamente i diritti di l. sono entrati a far parte delle carte costituzionali moderne. I diritti inviolabili della personalità umana sono esplicitamente riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica. L'art. 2 dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità. L'art. 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la l. e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese. ║ Rapporti civili. 1) L. personale. L'art. 13 dichiara che la l. personale è inviolabile, e che non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della l. personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. L'art. 25 garantisce la l. del singolo, per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla l. personale... è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. 2) L. religiosa, di parola, di stampa. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19), come pure di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Si può procedere a sequestro delle pubblicazioni a stampa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili (art. 21). 3) L. di riunione e di associazione. Ai cittadini è garantita costituzionalmente la l. di riunirsi anche in luogo aperto al pubblico (es. teatri), senza alcun preavviso alle autorità di pubblica sicurezza. Per le riunioni che avvengono in luogo pubblico (es. piazze) deve essere dato avviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17). Pure ai cittadini è garantita la l. di associazione, senza alcuna autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono tuttavia proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (art. 18). Nessuna speciale limitazione legislativa può essere posta a causa del carattere ecclesiastico e del fine di religione o di culto di un'associazione od istituzione né speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (art. 20). 4) L. di domicilio, di corrispondenza, di circolazione, di soggiorno, di emigrazione. Il domicilio è inviolabile né in esso vi si possono eseguire ispezioni e perquisizioni e sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della l. personale (art. 14). Occorrerà pertanto un ordine motivato dell'autorità giudiziaria perché l'autorità possa penetrare in un domicilio privato, salvo tuttavia il caso di flagranza di reato o nei casi di assoluta necessità ed urgenza, che dovranno tuttavia essere regolati dalla legge. Del pari è garantita la l. a segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15). Ai cittadini è garantita la l. di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (art. 16). La Costituzione garantisce la l. di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge e nell'interesse generale (art. 35). I diritti che riguardano la persona umana devono venire protetti mediante la funzione giurisdizionale dello Stato. L'art. 24 stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Inoltre contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; e tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113). L'art. 25 garantisce che non possano venire istituite magistrature straordinarie, principio statuito espressamente dall'art. 102, poiché "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Il cittadino inoltre ha guarentigia assoluta riguardo alla estradizione quando sia stato imputato di reati politici; per altri reati l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali (art. 26). In ogni caso la responsabilità penale è personale, e nessuno quindi può essere perseguito quando sia estraneo al fatto incriminato e neppure l'imputato può considerarsi colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27). ║ Rapporti etico- sociali. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio che è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29). Pertanto ai genitori incombe l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i propri figli, anche se nati fuori del matrimonio. Ancora la legge agevolerà con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge inoltre la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31). L'art. 32 afferma il diritto a le cure gratuite per gli indigenti ed il diritto di non essere assoggettati a trattamenti sanitari che non siano disposti dalla legge. Né questi possono in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento (art. 33). Tutti hanno diritto di accedere alla scuola e l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e per questo scopo dovranno istituirsi borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che saranno attribuite per concorso (art. 34). ║ Rapporti economici. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Tutela il lavoro italiano all'estero. L'art. 36 e successivi contemplano guarentigie specifiche per i lavoratori. Così l'art. 36 afferma il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Viene rinviato alla legge di stabilire la durata massima della giornata lavorativa, come il limite minimo di età per il lavoro salariato (art. 37), come con speciali norme tutela il lavoro dei minori e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non è ammessa la rinuncia (art. 37). L'art. 38 stabilisce il diritto per ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale. La Costituzione accoglie ancora quelle guarentigie dei diritti dei lavoratori che si concretano nell'organizzazione sindacale (art. 39) e nel riconoscimento del diritto di sciopero (art. 40). L'art. 46 afferma che, ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Sempre nell'ambito programmatico della tutela del lavoro si ha con l'art. 45 il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Per quanto riguarda il diritto di proprietà, esso non è più considerato un diritto assoluto del proprietario ma un diritto che deve essere esercitato in funzione anche dell'interesse della collettività. L'art. 42 riconosce e garantisce costituzionalmente la proprietà privata ma la legge comune determinerà i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Speciali limitazioni e vincoli sono preveduti dalla Costituzione per la proprietà terriera privata (art. 44). Infine, l'espropriazione della proprietà privata, nei casi preveduti dalla legge, può essere compiuta per motivi di interesse generale e salvo indennizzo. ║ Rapporti politici. Nell'art. 48 sono posti i principi fondamentali che regolano la partecipazione dei cittadini alle complesse funzioni statuali ad essi devolute. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. La Costituzione oltre a conferire al popolo il potere di intervenire nella funzione legislativa (mediante l'iniziativa delle leggi - art. 71 - e il referendum abrogativo - artt. 75- 138) prevede ancora per il singolo il diritto di petizione, ossia il diritto di chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50). L'elettorato passivo e il diritto di accedere ai pubblici uffici sono garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso, in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51). Ai diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti corrispondono i doveri essenziali del cittadino, difesa della patria ("sacro dovere"), l'obbligo del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, con la garanzia che l'adempimento di questo dovere non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. È inoltre stabilito il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva (art. 53). Il dovere di fedeltà e l'osservanza della Costituzione e delle leggi sono affermati nell'art. 54 che ancora pone in evidenza l'obbligo per i cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. • Dir. pen. - L. provvisoria: l. che viene concessa all'imputato che si trova in stato di custodia preventiva a seguito di mandato (od ordine) di cattura facoltativo. La l. provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. La concessione può aversi in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio, compreso, quindi il giudizio di cassazione. Da non confondere con la l. provvisoria è l'istituto della scarcerazione dell'imputato che trova applicazione sia nei confronti della cattura obbligatoria sia nei confronti della cattura facoltativa. Competente a concedere la l. provvisoria è il giudice della fase processuale o di giudizio in cui il procedimento si trova. Con queste eccezioni: pendente il ricorso per cassazione sulla richiesta di l. provvisoria decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; durante gli atti preliminari al giudizio di assise decide la sezione istruttoria; nei preliminari al giudizio di appello e prima della trasmissione degli atti al giudice superiore, decide il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla l. provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o la sezione istruttoria. Con l'ordinanza che concede la l. provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria. Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza di l. provvisoria o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca del beneficio ed emette mandato di cattura. Il giudice provvede allo stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato ammesso alla l. provvisoria si è dato o è per darsi alla fuga. ║ L. vigilata: misura di sicurezza non detentiva che consiste in una limitazione della l. personale destinata ad evitare le occasioni di nuovi reati. A tale scopo di regola al vigilato è fatto obbligo di darsi a uno stabile lavoro; di non ritirarsi la sera dopo una certa ora e di non uscire la mattina prima di un'altra; di non accompagnarsi a pregiudicati o a persone di dubbia fama; di non trattenersi in osterie o spacci di bevande alcooliche; di non partecipare senza permesso dell'Autorità a pubblici spettacoli, ecc. La sorveglianza della persona in stato di l. vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza. La legge determina i casi in cui la l. vigilata deve o può essere inflitta dal giudice. È obbligatoria se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale; se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità. La l. vigilata è facoltativa nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno; nei casi in cui il codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato. Per le persone di età minore o in stato di infermità psichica la sottoposizione a l. vigilata è subordinata alla possibilità di affidare le stesse ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla loro educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale. La l. vigilata non può avere durata inferiore ad un anno e talora a tre. Quando la persona in stato di l. vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla l. vigilata la cauzione di buona condotta. Qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla l. vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario. ║ Delitti contro la l. individuale: gruppo di delitti previsti dal codice penale sotto il capo III, titolo XII, libro II. In esso sono compresi: riduzione in schiavitù; tratta e commercio di schiavi; alienazione e acquisto di schiavi; plagio; sequestro di persona; arresto illegale; indebita limitazione di l. personale; abuso di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione personali arbitrarie; violenza privata; violenza o minaccia per costringere a commettere un reato; minaccia; violazione di domicilio; violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; rivelazione del contenuto di documenti segreti; rivelazione di segreto professionale; rivelazione di segreti scientifici o industriali. • Filos. - Il concetto di l. nella filosofia greca. Nella cultura greca il problema della l. emerge in relazione all'imputabilità degli atti nella pratica dei tribunali e diviene oggetto di riflessione nella filosofia. Socrate individua nella scienza il presupposto necessario per realizzare la virtù e sottolinea come il male non venga commesso dall'uomo volontariamente ma solo per ignoranza del bene. La posizione di Platone sul problema della l. evidenzia come le qualità morali di un uomo e il suo agire in questo mondo dipendano da scelte fatte in vite anteriori. La riflessione di Aristotele permette di giungere ad una formulazione del concetto di l. come autodeterminazione: "l'uomo è principio e padre dei suoi atti come dei suoi figli". Nello stoicismo, la liberazione dalle passioni conduce alla vita secondo natura e secondo ragione, in una identificazione della l. con la necessità. ║ Dall'antichità all'età moderna. Nella riflessione di Spinoza la l. viene celebrata come potere del saggio che si sottrae ai domini del senso e della passione: "l'uomo libero è colui che segue soltanto i principi della ragione". Secondo Leibniz l. e necessità vengono a coincidere in Dio, unico ad essere "perfettamente libero", mentre "gli spiriti creati non lo sono che nella misura nella quale si pongono al di sopra delle passioni". La vera l. è quindi quella divina, mentre quella umana è solo liberazione da ciò che le impedisce di coincidere con la necessità. Vi è quindi un'impossibilità filosofica di concepire la l. umana - che è sempre imperfetta - senza ricorrere al concetto di liberazione, riconoscendo perciò un quid negativo di cui la l., per essere tale, deve liberarsi. Tale quid è per Platone e per Aristotele, il senso o la materia; per gli Stoici la passione; per il Cristianesimo il peccato originale, per cui la liberazione, se veramente voluta, conduce alla l. di Dio. Nasce così il concetto di l. finale (l. come fine) cui si contrappone una l. iniziale. Vi è una concatenazione fra i concetti di l. iniziale - liberazione - l. finale. Il primo, legato al concetto di inizio, il secondo a quello di transizione, il terzo a quello di fine. Lo stato iniziale, assolutamente libero, consiste nella totale indifferenza per il male e per il bene, ossia nel liberum arbitrium indifferentiae tanto discusso dal pensiero medioevale. Questo stato iniziale, di assoluta indifferenza, viene negato se si sostiene che all'inizio l'uomo è buono e vuole il bene perché, naturalmente, non può scegliere che il bene e, quindi, se ha scelto il male è perché è intervenuto il peccato come qualcosa contro natura. In tal caso, la l. iniziale, o libero arbitrio (v.), coincide con la volontà libera e, questa, con la volontà del bene. Per Sant'Agostino, esistono due concetti di l.: la l. iniziale posseduta da Adamo prima di peccare, che è la l. di "poter non peccare", e la l. finale che sarà data da Dio come premio e che è la l. di "non poter peccare". La l. intermedia (liberazione o redenzione) è una conseguenza del peccato di Adamo, peccato sempre presente e rinnovato da tutti gli uomini e che ha tolto all'uomo la possibilità di salvarsi da solo, in quanto gli manca la forza sufficiente per redimersi, senza l'intervento della grazia divina. Un concetto di l. avvicinabile all'arbitrium indifferentiae la si ritrova anche nel pensiero moderno, e, precisamente, nell'esistenzialismo kierkegaardiano. ║ Da Kant all'Idealismo. Il concetto di l. è presente in tutta la filosofia moderna e contemporanea, in diverse formulazioni. L'idea di l. e di autonomia è fondamentale nella morale kantiana. Il problema di conciliare il comando assoluto del dovere e la l. viene risolto così: il dovere morale di esseri universali, che è l'atto stesso della ragione, costituisce la l. assoluta. Kant definisce la l. sia come arbitrium brutum, indipendente dal valore, dallo spirito e dalla ragione; sia come arbitrium liberum, ossia come movimento di liberazione dal materiale per lo spirituale quale legge razionale e necessaria. In Kant si presenta quindi un doppio concetto di necessità: la prima è la necessità naturale (che sul piano morale rappresenta il male da cui bisogna liberarsi); la seconda è la necessità razionale o necessità morale che, in quanto dovere, è l. intelleggibile. Nella filosofia di Schopenauer, la necessità naturale è pura rappresentazione, è illusione. Illusoria è l'impressione che l'uomo ha di non fare quello che vuole: in realtà la sua vera volontà è la volontà inconscia di vivere, propria della specie. Anche quando consapevolmente l'individuo fa quello che non vuole, in realtà fa quello che vuole più profondamente, ossia quello che vuole il suo inconscio. Tuttavia, questa adesione dell'individuo alla volontà universale è anche schiavitù alla cieca volontà di vivere, per cui la liberazione si attua solo nell'arte, nella morale, nella santità, ossia nell'inversione della volontà di vivere. Con il romanticismo e con l'idealismo, sino a Hegel, la l. è concepita come caratteristica fondamentale dello spirito, regolato da proprie leggi, superando i limiti che esso stesso si è imposto. Nell'idealismo si presentano in forma nuova le classiche antinomie della l.: ciò che è libero finisce con l'identificarsi con ciò che non è libero, lo spirituale con il materiale. ║ Umanesimo storicistico ed esistenzialismo. L'umanesimo storicistico condivide con la filosofia dell'esistenza la critica ai miti ottocenteschi, tra cui figura quello di una l. metafisica e incoercibile. Attraverso l'analisi dell'esistenza, la filosofia del finito cerca le condizioni che rendono possibile una l. umana, assai diversa da quella l. cosmica e metafisica ritenuta sempre attuale e inestinguibile. La reazione esistenzialistica alla posizione idealista mira a spezzare il concetto di autodeterminazione dello spirito, come assolutamente libero e assolutamente necessario, per restaurare una dialettica dell'essere, inteso come possibilità e quindi come l. e responsabilità. Per Kierkegaard, la l. iniziale non è nel passato, ma ripetuta nell'istante: ogni individuo la può ritrovare in se stesso, pensando a sé come al primo uomo, ossia annullando tutto il passato e venendosi così a trovare di fronte al nulla. Questa situazione, se raggiunta, provoca l'angoscia che non è né una categoria della l., né una categoria della necessità. Essa permette il passaggio dalla l. iniziale (arbitrium indifferentiae) alla realtà del peccato. Per il solo fatto di esistere, di essere nel tempo, l'uomo ha scelto il male e l'angoscia. Il passato, quindi l'esistenza stessa, è sempre colpa e c'è colpa finché c'è passato, mentre il futuro è sempre possibilità di redenzione, in quanto possibilità di ritrovare, nell'istante futuro, non il temporale, ma l'eterno. L'umanesimo attivistico e storicistico di Marx addita nel lavoro, uscito dal regno dell'alienazione, una meta e un traguardo verso la l.: il superamento dell'alienazione corrisponde al passaggio dalla sfera della necessità a quella della l. Tuttavia, l'idea- limite di una l. pienamente attuata, non significa che tale l., nel suo esercizio, non incontri resistenze, ostacoli, limiti, proprio perché è l. umana e non divina, storica e non metafisica. Pertanto, la l. non va considerata come un bene inalienabile e innato, ma come una formazione storica, un complesso di acquisizioni e fruizioni materiali e spirituali, reali o possibili che occorre conquistare e salvaguardare. I temi della scelta e della l. costituiscono il perno della filosofia sartriana che si distacca nettamente dalle filosofie esistenziali intimistiche (Berdiaev, Marcel, Heidegger, ecc.). Sartre sottolinea il carattere attivo e responsabile di ogni iniziativa umana e afferma che l'uomo può riscattare in proprio e conferire un senso umano a tutte le situazioni, anche le più penose, tragiche e senza scampo. Le più efferate situazioni di guerra, le peggiori torture non creano, secondo Sartre, una situazione in cui la l. umana sia spenta o resa inoperante. Siamo sempre nella condizione di poter decidere di noi stessi, del nostro comportamento, delle nostre reazioni. L'uomo è condannato ad essere libero, nel senso che anche facendo una non scelta, non si sottrae alla scelta stessa, ma sceglie di essere cosa, oggetto, entità passiva, invece che iniziativa e responsabilità. Il credere di essere esenti da responsabilità, di obbedire a un fatto ineluttabile è quindi nient'altro che una fuga dalla l.