Stato in cui un soggetto non si trovi sottoposto all'altrui dominio ed abbia la
possibilità di auto- determinarsi. Questo stato di autonomia si
contrappone allo stato di schiavitù, prigionia, costrizione e viene
sentito come diritto. • Dir. cost. -
Diritti di l.: sono tali quei
diritti che, entro i limiti posti dalle leggi, lo Stato democratico riconosce
all'individuo per una compiuta realizzazione della sua personalità. Nati
originariamente come privilegi riconosciuti a singole categorie di soggetti,
essi hanno ricevuto per la prima volta una formulazione generale e ugualitaria
nella Costituzione degli Stati dell'America del Nord (1776) e nella
"Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" della Rivoluzione
Francese. Successivamente i diritti di
l. sono entrati a far parte delle
carte costituzionali moderne. I diritti inviolabili della personalità
umana sono esplicitamente riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica.
L'art. 2 dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua
personalità. L'art. 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali e che è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
l. e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica, sociale del Paese. ║
Rapporti civili. 1)
L.
personale. L'art. 13 dichiara che la
l. personale è
inviolabile, e che non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione
e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della
l.
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge. L'art. 25 garantisce la
l. del singolo,
per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso. Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla
l. personale... è sempre ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge. 2)
L. religiosa, di parola, di
stampa. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume (art. 19), come pure di manifestare il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Si
può procedere a sequestro delle pubblicazioni a stampa soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la
legge sulla stampa lo autorizzi espressamente, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili (art.
21). 3)
L. di riunione e di associazione. Ai cittadini è garantita
costituzionalmente la
l. di riunirsi anche in luogo aperto al pubblico
(es. teatri), senza alcun preavviso alle autorità di pubblica sicurezza.
Per le riunioni che avvengono in luogo pubblico (es. piazze) deve essere dato
avviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi
di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17). Pure ai cittadini
è garantita la
l. di associazione, senza alcuna autorizzazione,
per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono tuttavia
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente,
scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (art. 18). Nessuna
speciale limitazione legislativa può essere posta a causa del carattere
ecclesiastico e del fine di religione o di culto di un'associazione od
istituzione né speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività (art. 20). 4)
L. di
domicilio, di corrispondenza, di circolazione, di soggiorno, di emigrazione.
Il domicilio è inviolabile né in esso vi si possono eseguire
ispezioni e perquisizioni e sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
l. personale
(art. 14). Occorrerà pertanto un ordine motivato dell'autorità
giudiziaria perché l'autorità possa penetrare in un domicilio
privato, salvo tuttavia il caso di flagranza di reato o nei casi di assoluta
necessità ed urgenza, che dovranno tuttavia essere regolati dalla legge.
Del pari è garantita la
l. a segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione. La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge (art. 15). Ai cittadini è garantita la
l. di
circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo
le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (art. 16). La
Costituzione garantisce la
l. di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge e nell'interesse generale (art. 35). I diritti che
riguardano la persona umana devono venire protetti mediante la funzione
giurisdizionale dello Stato. L'art. 24 stabilisce che tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Inoltre contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; e tale tutela non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti (art. 113). L'art. 25 garantisce che non possano
venire istituite magistrature straordinarie, principio statuito espressamente
dall'art. 102, poiché "nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge". Il cittadino inoltre ha guarentigia assoluta
riguardo alla estradizione quando sia stato imputato di reati politici; per
altri reati l'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali (art. 26). In
ogni caso la responsabilità penale è personale, e nessuno quindi
può essere perseguito quando sia estraneo al fatto incriminato e neppure
l'imputato può considerarsi colpevole sino alla condanna definitiva (art.
27). ║
Rapporti etico- sociali. La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio che è
ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29). Pertanto ai
genitori incombe l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i
propri figli, anche se nati fuori del matrimonio. Ancora la legge
agevolerà con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose. Protegge inoltre la maternità, l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31). L'art.
32 afferma il diritto a le cure gratuite per gli indigenti ed il diritto di non
essere assoggettati a trattamenti sanitari che non siano disposti dalla legge.
Né questi possono in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento (art. 33). Tutti hanno diritto di accedere alla scuola e
l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi, e per questo scopo dovranno
istituirsi borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che
saranno attribuite per concorso (art. 34). ║
Rapporti economici. La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro. Tutela il lavoro italiano all'estero. L'art. 36 e successivi
contemplano guarentigie specifiche per i lavoratori. Così l'art. 36
afferma il diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla
qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Viene
rinviato alla legge di stabilire la durata massima della giornata lavorativa,
come il limite minimo di età per il lavoro salariato (art. 37), come con
speciali norme tutela il lavoro dei minori e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite e non è ammessa la rinuncia (art. 37). L'art.
38 stabilisce il diritto per ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale. La
Costituzione accoglie ancora quelle guarentigie dei diritti dei lavoratori che
si concretano nell'organizzazione sindacale (art. 39) e nel riconoscimento del
diritto di sciopero (art. 40). L'art. 46 afferma che, ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Sempre nell'ambito
programmatico della tutela del lavoro si ha con l'art. 45 il riconoscimento
della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. Per quanto riguarda il diritto di
proprietà, esso non è più considerato un diritto assoluto
del proprietario ma un diritto che deve essere esercitato in funzione anche
dell'interesse della collettività. L'art. 42 riconosce e garantisce
costituzionalmente la proprietà privata ma la legge comune
determinerà i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di
assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Speciali
limitazioni e vincoli sono preveduti dalla Costituzione per la proprietà
terriera privata (art. 44). Infine, l'espropriazione della proprietà
privata, nei casi preveduti dalla legge, può essere compiuta per motivi
di interesse generale e salvo indennizzo. ║
Rapporti politici.
Nell'art. 48 sono posti i principi fondamentali che regolano la partecipazione
dei cittadini alle complesse funzioni statuali ad essi devolute. Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati
dalla legge. La Costituzione oltre a conferire al popolo il potere di
intervenire nella funzione legislativa (mediante l'iniziativa delle leggi - art.
71 - e il referendum abrogativo - artt. 75- 138) prevede ancora per il singolo
il diritto di petizione, ossia il diritto di chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità (art. 50). L'elettorato passivo e il diritto
di accedere ai pubblici uffici sono garantiti dalla Costituzione a tutti i
cittadini dell'uno e dell'altro sesso, in condizioni di uguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge (art. 51). Ai diritti costituzionalmente
riconosciuti e garantiti corrispondono i doveri essenziali del cittadino, difesa
della patria ("sacro dovere"), l'obbligo del servizio militare nei limiti e nei
modi stabiliti dalla legge, con la garanzia che l'adempimento di questo dovere
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici. È inoltre stabilito il dovere di concorrere alle spese
pubbliche in ragione della capacità contributiva (art. 53). Il dovere di
fedeltà e l'osservanza della Costituzione e delle leggi sono affermati
nell'art. 54 che ancora pone in evidenza l'obbligo per i cittadini, cui sono
affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge. • Dir. pen. -
L.
provvisoria:
l. che viene concessa all'imputato che si trova in stato
di custodia preventiva a seguito di mandato (od ordine) di cattura facoltativo.
La
l. provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è
obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. La concessione può
aversi in ogni stato dell'istruzione o grado del giudizio, compreso, quindi il
giudizio di cassazione. Da non confondere con la
l. provvisoria è
l'istituto della scarcerazione dell'imputato che trova applicazione sia nei
confronti della cattura obbligatoria sia nei confronti della cattura
facoltativa. Competente a concedere la
l. provvisoria è il giudice
della fase processuale o di giudizio in cui il procedimento si trova. Con queste
eccezioni: pendente il ricorso per cassazione sulla richiesta di
l.
provvisoria decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; durante
gli atti preliminari al giudizio di assise decide la sezione istruttoria; nei
preliminari al giudizio di appello e prima della trasmissione degli atti al
giudice superiore, decide il giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Il
pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che
decidono sulla
l. provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal
giudice istruttore. Sull'appello giudica rispettivamente il giudice istruttore o
la sezione istruttoria. Con l'ordinanza che concede la
l. provvisoria o
con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o
malleveria. Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con
l'ordinanza di
l. provvisoria o con provvedimento successivo il giudice
pronuncia ordinanza di revoca del beneficio ed emette mandato di cattura. Il
giudice provvede allo stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato
ammesso alla
l. provvisoria si è dato o è per darsi alla
fuga. ║
L. vigilata: misura di sicurezza non detentiva che consiste
in una limitazione della
l. personale destinata ad evitare le occasioni
di nuovi reati. A tale scopo di regola al vigilato è fatto obbligo di
darsi a uno stabile lavoro; di non ritirarsi la sera dopo una certa ora e di non
uscire la mattina prima di un'altra; di non accompagnarsi a pregiudicati o a
persone di dubbia fama; di non trattenersi in osterie o spacci di bevande
alcooliche; di non partecipare senza permesso dell'Autorità a pubblici
spettacoli, ecc. La sorveglianza della persona in stato di
l. vigilata
è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza. La legge determina
i casi in cui la
l. vigilata deve o può essere inflitta dal
giudice. È obbligatoria se è inflitta la pena della reclusione per
non meno di dieci anni: quando il condannato è ammesso alla liberazione
condizionale; se il contravventore abituale o professionale, non essendo
più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato il quale
sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità. La
l. vigilata è facoltativa nel caso di condanna alla reclusione per
un tempo superiore ad un anno; nei casi in cui il codice autorizza una misura di
sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato. Per le persone di
età minore o in stato di infermità psichica la sottoposizione a
l. vigilata è subordinata alla possibilità di affidare le
stesse ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla loro
educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale. La
l.
vigilata non può avere durata inferiore ad un anno e talora a tre. Quando
la persona in stato di
l. vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il
giudice può aggiungere alla
l. vigilata la cauzione di buona
condotta. Qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può
sostituire alla
l. vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad
una casa di lavoro ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un
riformatorio giudiziario. ║
Delitti contro la l. individuale:
gruppo di delitti previsti dal codice penale sotto il capo III, titolo XII,
libro II. In esso sono compresi: riduzione in schiavitù; tratta e
commercio di schiavi; alienazione e acquisto di schiavi; plagio; sequestro di
persona; arresto illegale; indebita limitazione di
l. personale; abuso di
autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione personali
arbitrarie; violenza privata; violenza o minaccia per costringere a commettere
un reato; minaccia; violazione di domicilio; violazione, sottrazione e
soppressione di corrispondenza; rivelazione del contenuto di documenti segreti;
rivelazione di segreto professionale; rivelazione di segreti scientifici o
industriali. • Filos. -
Il concetto di l. nella filosofia greca.
Nella cultura greca il problema della
l. emerge in relazione
all'imputabilità degli atti nella pratica dei tribunali e diviene oggetto
di riflessione nella filosofia. Socrate individua nella scienza il presupposto
necessario per realizzare la virtù e sottolinea come il male non venga
commesso dall'uomo volontariamente ma solo per ignoranza del bene. La posizione
di Platone sul problema della
l. evidenzia come le qualità morali
di un uomo e il suo agire in questo mondo dipendano da scelte fatte in vite
anteriori. La riflessione di Aristotele permette di giungere ad una formulazione
del concetto di
l. come autodeterminazione: "l'uomo è principio e
padre dei suoi atti come dei suoi figli". Nello stoicismo, la liberazione dalle
passioni conduce alla vita secondo natura e secondo ragione, in una
identificazione della
l. con la necessità. ║
Dall'antichità all'età moderna. Nella riflessione di
Spinoza la
l. viene celebrata come potere del saggio che si sottrae ai
domini del senso e della passione: "l'uomo libero è colui che segue
soltanto i principi della ragione". Secondo Leibniz
l. e necessità
vengono a coincidere in Dio, unico ad essere "perfettamente libero", mentre "gli
spiriti creati non lo sono che nella misura nella quale si pongono al di sopra
delle passioni". La vera
l. è quindi quella divina, mentre quella
umana è solo liberazione da ciò che le impedisce di coincidere con
la necessità. Vi è quindi un'impossibilità filosofica di
concepire la
l. umana - che è sempre imperfetta - senza ricorrere
al concetto di liberazione, riconoscendo perciò un quid negativo di cui
la
l., per essere tale, deve liberarsi. Tale quid è per Platone e
per Aristotele, il senso o la materia; per gli Stoici la passione; per il
Cristianesimo il peccato originale, per cui la liberazione, se veramente voluta,
conduce alla
l. di Dio. Nasce così il concetto di
l. finale
(
l. come fine) cui si contrappone una
l. iniziale. Vi è una
concatenazione fra i concetti di
l. iniziale - liberazione -
l.
finale. Il primo, legato al concetto di inizio, il secondo a quello di
transizione, il terzo a quello di fine. Lo stato iniziale, assolutamente libero,
consiste nella totale indifferenza per il male e per il bene, ossia nel
liberum arbitrium indifferentiae tanto discusso dal pensiero medioevale.
Questo stato iniziale, di assoluta indifferenza, viene negato se si sostiene che
all'inizio l'uomo è buono e vuole il bene perché, naturalmente,
non può scegliere che il bene e, quindi, se ha scelto il male è
perché è intervenuto il peccato come qualcosa contro natura. In
tal caso, la
l. iniziale, o
libero arbitrio (v.), coincide con la
volontà libera e, questa, con la volontà del bene. Per
Sant'Agostino, esistono due concetti di
l.: la
l. iniziale
posseduta da Adamo prima di peccare, che è la
l. di "poter non
peccare", e la
l. finale che sarà data da Dio come premio e che
è la
l. di "non poter peccare". La
l. intermedia
(liberazione o redenzione) è una conseguenza del peccato di Adamo,
peccato sempre presente e rinnovato da tutti gli uomini e che ha tolto all'uomo
la possibilità di salvarsi da solo, in quanto gli manca la forza
sufficiente per redimersi, senza l'intervento della grazia divina. Un concetto
di
l. avvicinabile all'
arbitrium indifferentiae la si ritrova
anche nel pensiero moderno, e, precisamente, nell'esistenzialismo
kierkegaardiano. ║
Da Kant all'Idealismo. Il concetto di
l.
è presente in tutta la filosofia moderna e contemporanea, in diverse
formulazioni. L'idea di
l. e di autonomia è fondamentale nella
morale kantiana. Il problema di conciliare il comando assoluto del dovere e la
l. viene risolto così: il dovere morale di esseri universali, che
è l'atto stesso della ragione, costituisce la
l. assoluta. Kant
definisce la
l. sia come
arbitrium brutum, indipendente dal
valore, dallo spirito e dalla ragione; sia come
arbitrium liberum, ossia
come movimento di liberazione dal materiale per lo spirituale quale legge
razionale e necessaria. In Kant si presenta quindi un doppio concetto di
necessità: la prima è la necessità naturale (che sul piano
morale rappresenta il male da cui bisogna liberarsi); la seconda è la
necessità razionale o necessità morale che, in quanto dovere,
è
l. intelleggibile. Nella filosofia di Schopenauer, la
necessità naturale è pura rappresentazione, è illusione.
Illusoria è l'impressione che l'uomo ha di non fare quello che vuole: in
realtà la sua vera volontà è la volontà inconscia di
vivere, propria della specie. Anche quando consapevolmente l'individuo fa quello
che non vuole, in realtà fa quello che vuole più profondamente,
ossia quello che vuole il suo inconscio. Tuttavia, questa adesione
dell'individuo alla volontà universale è anche schiavitù
alla cieca volontà di vivere, per cui la liberazione si attua solo
nell'arte, nella morale, nella santità, ossia nell'inversione della
volontà di vivere. Con il romanticismo e con l'idealismo, sino a Hegel,
la
l. è concepita come caratteristica fondamentale dello spirito,
regolato da proprie leggi, superando i limiti che esso stesso si è
imposto. Nell'idealismo si presentano in forma nuova le classiche antinomie
della
l.: ciò che è libero finisce con l'identificarsi con
ciò che non è libero, lo spirituale con il materiale. ║
Umanesimo storicistico ed esistenzialismo. L'umanesimo storicistico
condivide con la filosofia dell'esistenza la critica ai miti ottocenteschi, tra
cui figura quello di una
l. metafisica e incoercibile. Attraverso
l'analisi dell'esistenza, la filosofia del finito cerca le condizioni che
rendono possibile una
l. umana, assai diversa da quella
l. cosmica
e metafisica ritenuta sempre attuale e inestinguibile. La reazione
esistenzialistica alla posizione idealista mira a spezzare il concetto di
autodeterminazione dello spirito, come assolutamente libero e assolutamente
necessario, per restaurare una dialettica dell'essere, inteso come
possibilità e quindi come
l. e responsabilità. Per
Kierkegaard, la
l. iniziale non è nel passato, ma ripetuta
nell'istante: ogni individuo la può ritrovare in se stesso, pensando a
sé come al primo uomo, ossia annullando tutto il passato e venendosi
così a trovare di fronte al nulla. Questa situazione, se raggiunta,
provoca l'angoscia che non è né una categoria della
l.,
né una categoria della necessità. Essa permette il passaggio dalla
l. iniziale (
arbitrium indifferentiae) alla realtà del
peccato. Per il solo fatto di esistere, di essere nel tempo, l'uomo ha scelto il
male e l'angoscia. Il passato, quindi l'esistenza stessa, è sempre colpa
e c'è colpa finché c'è passato, mentre il futuro è
sempre possibilità di redenzione, in quanto possibilità di
ritrovare, nell'istante futuro, non il temporale, ma l'eterno. L'umanesimo
attivistico e storicistico di Marx addita nel lavoro, uscito dal regno
dell'alienazione, una meta e un traguardo verso la
l.: il superamento
dell'alienazione corrisponde al passaggio dalla sfera della necessità a
quella della
l. Tuttavia, l'idea- limite di una
l. pienamente
attuata, non significa che tale
l., nel suo esercizio, non incontri
resistenze, ostacoli, limiti, proprio perché è
l. umana e
non divina, storica e non metafisica. Pertanto, la
l. non va considerata
come un bene inalienabile e innato, ma come una formazione storica, un complesso
di acquisizioni e fruizioni materiali e spirituali, reali o possibili che
occorre conquistare e salvaguardare. I temi della scelta e della
l.
costituiscono il perno della filosofia sartriana che si distacca nettamente
dalle filosofie esistenziali intimistiche (Berdiaev, Marcel, Heidegger, ecc.).
Sartre sottolinea il carattere attivo e responsabile di ogni iniziativa umana e
afferma che l'uomo può riscattare in proprio e conferire un senso umano a
tutte le situazioni, anche le più penose, tragiche e senza scampo. Le
più efferate situazioni di guerra, le peggiori torture non creano,
secondo Sartre, una situazione in cui la
l. umana sia spenta o resa
inoperante. Siamo sempre nella condizione di poter decidere di noi stessi, del
nostro comportamento, delle nostre reazioni. L'uomo è condannato ad
essere libero, nel senso che anche facendo una non scelta, non si sottrae alla
scelta stessa, ma sceglie di essere cosa, oggetto, entità passiva, invece
che iniziativa e responsabilità. Il credere di essere esenti da
responsabilità, di obbedire a un fatto ineluttabile è quindi
nient'altro che una fuga dalla
l.