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Liberazióne.

Atto ed effetto del liberare. • Chim. - In chimica fisica, il separarsi di un elemento o di un composto, generalmente allo stato gassoso, da un altro corpo, o anche il formarsi allo stato libero di una molecola, di un atomo, ecc. • Fis. - L. di un'energia: processo mediante il quale si rende disponibile, spezzando determinati legami, una certa energia; la locuzione è usata specialmente con riferimento all'energia nucleare. • Ferr. - Nella tecnica ferroviaria, annullamento di blocco che il treno effettua passando sul pedale di l. posto in corrispondenza al segnale. • Dir. - L. condizionale: beneficio previsto dagli articoli 176 e 177 del Codice Penale, modificati dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634. Ne può usufruire il condannato a pena detentiva temporanea, anche se recidivo, e il condannato all'ergastolo. La l. condizionale può essere concessa: a) nel caso di condanna a pena detentiva temporanea, sempre che il rimanente della pena da scontare non superi i cinque anni, alle seguenti condizioni: 1) avere tenuto il condannato durante il tempo di esecuzione della pena un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento; 2) avere il condannato scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflitta e, se recidivo, almeno quattro anni di essa e non meno di tre quarti; 3) avere il condannato adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato e cioè avere pagato le spese processuali e risarcito i danni alla persona offesa, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di farlo; b) nel caso di condanna alla pena dell'ergastolo, il beneficio può essere concesso, oltre che alle condizioni indicate ai numeri 1) e 3), quando il condannato ha scontato almeno ventotto anni di carcere oppure almeno venticinque qualora si tratti di condanna inflitta prima del 1944, prima cioè del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 DLL 14 settembre 1944, n. 288, riportate nel codice penale all'articolo 62 bis. La l. condizionale inoltre può essere concessa in qualunque momento dell'esecuzione della pena detentiva e qualunque sia la durata della stessa allorché la persona condannata, nel momento in cui commise il reato, era minorenne (articolo 21 legge Tribunale minorenni e RDL 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835). Il condannato ammesso alla l. condizionale è sempre sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata (articolo 230 n. 2 cod. pen.). Della concessione del beneficio è competente la corte d'appello, nel cui distretto, al momento della presentazione della domanda, il condannato espia la pena. La corte provvede su parere del giudice di sorveglianza (V.), con le forme previste per gli incidenti di esecuzione (artt. 590, 630 e 631 c.p.p.). Il beneficio della l. condizionale è revocato se la persona liberata commette un reato della stessa indole ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Nel caso di revoca, il tempo trascorso in l. condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla l. condizionale. La revoca della l. condizionale della pena è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, se non vi fu in seguito altra condanna, e, in caso contrario. da quello che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, se con questa non abbia già provveduto (articolo 590 Cod. Proc. Pen.). • Med. - In neurologia, sono detti fenomeni di l. quelli che indicano la perdita del normale controllo esercitato dai centri superiori su quelli inferiori del sistema nervoso. • Telecom. - In telefonia, si chiama l. l'operazione che, al termine di un collegamento, scioglie la catena di organi di commutazione e di linee formatasi all'atto in cui il collegamento era stato stabilito e rende gli organi e le linee liberi per l'effettuazione di altri collegamenti.