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Lesióne.

Atto ed effetto del ledere, del danneggiare. • Dir. - Danno subito da un contraente a causa di una notevole disparità fra la prestazione da lui dovuta e quella della controparte. La sussistenza della l. è causa di valida rescissione del contratto se la sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. L'azione di rescissione non è ammissibile se la l. non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita e promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. Nel diritto successorio, il coerede che prova di essere stato leso oltre il quarto può chiedere la rescissione della divisione dei beni ereditari; se la divisione è stata fatta dal testatore, la rescissione è del pari ammessa quando il valore dei beni assegnato ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota che ad esso spettava. La l. è implicitamente colpita anche dall'art. 644 del codice penale, che colpisce l'usura come delitto contro il patrimonio. In altro senso è contemplato dal codice penale il reato di l. personale, delitto contro l'incolumità della persona consistente nel provocare volontariamente a taluno una menomazione del corpo e della mente. Può essere dolosa o colposa, a seconda che il fatto avvenga per colpa o per dolo. È classificata grave, se provoca nella persona offesa una malattia che la ponga in pericolo di vita, le provochi una malattia che le impedisca di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni, o se provoca l'acceleramento del parto di una donna incinta. È definita gravissima, se ne deriva una malatia inguaribile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto stesso inservibile, la perdita dell'uso di un organo, l'impotenza della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione e lo sfregio permanente del viso e l'aborto della persona offesa. • Edil. - Manifestazione superficiale della crisi di una struttura. • Med. - Alterazione di un tessuto, di un organo, di una funzione conseguente a varie cause lesive.