Riduzione di un chierico allo stato laicale, che comporta la perdita dei
diritti, dei benefici e degli uffici ecclesiastici, pur rimanendo l'obbligo del
celibato per chi ha ricevuto gli ordini maggiori. Il chierico che ha ricevuto
gli ordini maggiori ottiene la
l. per rescritto della Santa Sede o per
decreto giudiziario nel caso esista un timore grave. La
l. può
avvenire anche come conseguenza della pena di degradazione. Il chierico che ha
ricevuto solo gli ordini minori, può liberamente ritornare allo stato
laico o può esservi costretto perché ritenuto indegno di ricevere
gli ordini sacri. Se si tratta di un religioso, la
l. può avvenire
se egli ha commesso gravi colpe esteriori o il suo ufficio religioso è
dichiarato nullo per dolo.