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Laicizzazióne.

Riduzione di un chierico allo stato laicale, che comporta la perdita dei diritti, dei benefici e degli uffici ecclesiastici, pur rimanendo l'obbligo del celibato per chi ha ricevuto gli ordini maggiori. Il chierico che ha ricevuto gli ordini maggiori ottiene la l. per rescritto della Santa Sede o per decreto giudiziario nel caso esista un timore grave. La l. può avvenire anche come conseguenza della pena di degradazione. Il chierico che ha ricevuto solo gli ordini minori, può liberamente ritornare allo stato laico o può esservi costretto perché ritenuto indegno di ricevere gli ordini sacri. Se si tratta di un religioso, la l. può avvenire se egli ha commesso gravi colpe esteriori o il suo ufficio religioso è dichiarato nullo per dolo.