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Guerra.

Lotta armata tra due o più Stati, o tra fazioni dello stesso Stato. ║ G. atomica: combattuta con armi atomiche. ║ G. chimica, batteriologica: combattuta diffondendo tra i nemici malattie contagiose. ║ G. civile: combattuta tra i cittadini dello stesso Stato. ║ G. di posizione: combattuta tra eserciti attestati su linee fortificate. ║ G. lampo: che mira ad una rapida soluzione. ║ G. fredda: tensione politica alimentata da continui atti di ostilità. ║ G. anfibia: durante la seconda g. mondiale, la strategia secondo la quale si combinavano azioni offensive simultanee dell'esercito e della marina. ║ Arte della g.: dottrina riguardante la costituzione degli eserciti, i loro armamenti, la loro condotta e i metodi utili al conseguimento della vittoria. È celebre il trattato di Machiavelli Dialoghi dell'arte della guerra (1521). ║ G. economica: l'uso di mezzi finanziari tendenti a danneggiare in particolare l'economia di uno o più Stati avversari o concorrenti nel campo internazionale del commercio e delle industrie. ║ Istituto di G.: nome recentemente assunto in Italia dalla Scuola di G., scuola superiore di perfezionamento per ufficiali che aspirano a passare in servizio di Stato Maggiore. Ha sede in Torino, e vi si svolgono corsi triennali. ║ Ministero della G.: il supremo organo amministrativo dell'Esercito, oggi unito a quelli della Marina e dell'Aeronautica nel Ministero della Difesa. • Dir. internaz. - L'osservazione di ciò che accade nella realtà ci mostra che gli Stati agiscono talora l'uno contro l'altro, senza più osservare la maggior parte di quelle norme a cui solitamente si attengono in tempo di pace. Nella accezione propria del diritto internazionale generale la g. è un istituto giuridico disciplinato da uno specifico ordinamento. Come il problema della collaborazione internazionale è precisamente rimesso alla volontà degli Stati membri della comunità internazionale, non diversamente sono rimessi alla volontà degli Stati la risoluzione ed i modi della risoluzione dei contrasti di vedute o interessi che ostacolino o arrestino quella collaborazione. Il diritto internazionale generale non contempla alcuna procedura di composizione pacifica delle controversie fra due o più Stati. Le norme internazionali, ora particolari, ora generali (come le così dette norme del diritto internazionale bellico), non svolgono la loro tipica funzione che in un momento successivo, quando cioè la volontà degli Stati coinvolti in una controversia si sia già determinata. Del tutto indifferente ed irrilevante è sempre, per il diritto internazionale generale, il verificarsi di una risoluzione cruenta o incruenta delle controversie internazionali. Per cui la composizione dei contrasti, qualora si verifichi, trova la base di una sua rilevanza giuridica esclusivamente in norme internazionali convenzionali, la cui posizione in essere è rimessa in tutto e per tutto alla discrezione degli Stati tra cui insorgano conflitti di interessi o contrasti di vedute. Si deve pertanto escludere l'esistenza di norme internazionali generali che valutino, secondo i casi, il ricorso di uno Stato alla g. come un fatto lecito od illecito, cioè come l'esercizio di un potere giuridico o, viceversa, come la violazione di diritti soggettivi di un altro o di altri Stati. Norme internazionali generali intervengono a valutare i comportamenti rispettivi degli Stati che si fanno g. (Stati belligeranti), od i comportamenti di tali Stati e di quelli che sono concretamente estranei al contrasto bellico (Stati neutrali o non belligeranti), solo quando una condizione di g. si sia già verificata nell'ambito della comunità internazionale. In tale caso norme del diritto internazionale bellico sostituiscono, nei rapporti tra gli Stati belligeranti, quasi tutte le altre norme internazionali generali in vigore in tempo di pace, oppure si aggiungono a queste ultime nei rapporti tra gli Stati belligeranti e gli Stati non belligeranti. L'attività bellica degli Stati non si svolge pertanto in un campo scevro da norme giuridiche, bensì si svolge in contrasto con le norme solitamente obbligatorie nell'ambito della comunità internazionale in tempo di pace. La filosofia contrattualistica del VIII sec. tentò di limitare l'uso del ricorso alla g. e, pur riportando i rapporti internazionali entro schemi contrattualistici, non poté raggiungere compiutamente il fine che si proponeva per la mancanza di un'autorità superiore, cioè di un giudice imparziale cui devolvere la soluzione di eventuali controversie. Limiti esistono, invece, nei sistemi di diritto particolari o convenzionali, ed a questo proposito giova ricordare la comparsa, nel corso del XX sec., di forti correnti di pensiero e di movimenti diretti a restringere o addirittura evitare il ricorso alla g. Il patto istitutivo della Società delle Nazioni fu la prima e più notevole realizzazione di questo indirizzo. Lo Statuto della Società delle Nazioni, approvato dalla Conferenza della Pace di Parigi nel 1919, entrò ufficialmente in vigore col Trattato di Versailles nel 1920. Tale tendenza ebbe seguito con i patti di Locarno nel 1925 e con il patto Briand-Kellog del 1928 comportante la rinuncia all'uso della g. come strumento di risoluzione dei contrasti fra gli Stati. Le debolezze intrinseche alla Società delle Nazioni ed il bilancio per lo più negativo di tale istituzione portarono alla costituzione, su basi più solide, della Organizzazione delle Nazioni Unite, in cui i Paesi membri sono vincolati ad astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall'uso della forza e sono tenuti al perseguimento della risoluzione pacifica di eventuali controversie. Nonostante concrete iniziative in favore della distensione internazionale, la storia dell'intero dopoguerra è costellata da conflitti ed azioni di forza, scaturiti anche nell'ambito dell'ONU, tanto da indurre la scienza internazionalistica ad uno sforzo teso al raggiungimento di una più aggiornata e perfezionata regolamentazione del diritto di g. Detto obiettivo è però complicato da due fattori che ne rendono ardua la soluzione. In primo luogo la persistente estraneità di taluni Stati in seno all'ONU, le cui direttive non sono per essi vincolanti. In secondo luogo, parte dei conflitti dell'ultimo dopoguerra hanno avuto origine da g. civili e rispetto ad essi l'ONU, date le divergenze politiche esistenti fra gli Stati membri, ha potuto esercitare poteri molto limitati. Si deve necessariamente riconoscere che le deficienze del diritto internazionale, l'imprecisione delle sue norme e l'inosservanza delle stesse, non sono che la conseguenza inevitabile delle imperfezioni e delle instabilità che caratterizzano l'ordinamento interno degli Stati, membri a loro volta di quella più ampia comunità che è la comunità internazionale. ║ Stato belligerante: l'esistenza di uno stato di g. presuppone che i partecipanti posseggano personalità internazionale. Il soggetto privo di tale personalità non può pretendere di regolare con le norme apposite del diritto bellico gli atti ostili da lui compiuti. Certe organizzazioni non possono, secondo il diritto internazionale generale, fare la g. e neppure la lotta interna in uno Stato è propriamente g., bensì insurrezione, rivolta o rivoluzione. ║ Stato di g.: si configura come quella situazione giuridica caratterizzata dall'entrata in vigore, in luogo delle norme valevoli in tempo di pace, di altre norme dette belliche o di neutralità. Detto stato di g. necessita dell'esistenza di un animus bellandi almeno in uno degli Stati membri della comunità internazionale. Tale animus può esplicitarsi tanto in una dichiarazione di g. quanto in un ultimatum con dichiarazione di g. condizionata oppure anche con la semplice apertura delle ostilità. A questo proposito la Convenzione dell'Aia del 1907 stabilì che l'apertura delle operazioni belliche fosse subordinata al comprovato ricevimento, dall'altra o dalle altre parti, della dichiarazione di g. All'inizio della seconda g. mondiale si è venuto coniando il termine di "non belligeranza" per designare la situazione di uno Stato del tutto estraneo alle ostilità ed il cui trattamento non sia del tutto imparziale, come invece comporta la condizione di neutralità, nei confronti dei vari Stati belligeranti. ║ Teatro della g.: comprende il territorio dei Paesi belligeranti e le eventuali colonie, le acque territoriali e lo spazio atmosferico sovrastante. La prassi internazionale estende il termine all'alto mare ed alle così dette terre di "nullius", escludendo ovviamente il territorio, le acque territoriali e lo spazio atmosferico sovrastante i Paesi neutrali. ║ Zona delle operazioni militari: posizione geografica in cui si svolgono, nella loro complessità, le operazioni belliche. ║ Zona di g.: parte del territorio di uno Stato sottoposta all'allestimento bellico ed all'organizzazione della difesa. ║ Debellatio: dalla prassi si evince che il verificarsi della debellatio pone le premesse per la ratifica di un trattato di pace, solitamente preceduto da un armistizio, cioè da un accordo preliminare sulla cessazione delle ostilità. Tuttavia lo stato di g. può scemare mediante la semplice cessazione delle operazioni belliche o dell'animus bellandi, senza che intercorrano particolari accordi da parte degli Stati in lotta. Il più delle volte gli Stati belligeranti conchiudono tra loro alcune convenzioni onde scambiarsi i prigionieri (cartelli) o per sospendere per un certo tempo le ostilità (sospensioni d'armi, tregue, armistizi) o per regolare la resa di un corpo di esercito o di una fortezza (capitolazioni). Queste convenzioni hanno un tratto comune e caratteristico: di poter venire conchiuse sui campi di battaglia, direttamente dai comandanti militari, e di essere obbligatorie ed efficaci senza bisogno della ratifica da parte del Capo dello Stato o degli altri organi a ciò preposti. Si fa eccezione per quelle convenzioni con cui le ostilità vengono sospese in modo generale e spesso per un tempo indefinito, convenzioni dette appunto armistizi, in contrapposizione alle tregue ed alle sospensioni d'armi, aventi un'efficacia localmente e temporaneamente ristretta. ║ Fonti del diritto bellico: la consuetudine e le convenzioni internazionali costituiscono le più rilevanti fonti del diritto bellico. Malgrado numerosi tentativi di codificazione il diritto bellico è tuttora, nelle sue norme fondamentali, fortemente ancorato alle consuetudini. Una importanza particolare rivestono le convenzioni di Ginevra del 1864 e del 1906 sul trattamento dei feriti di g., la convenzione di Washington del 1922 sui sottomarini e sull'uso dei gas venefici, la dichiarazione di Ginevra del 1925 sulla g. chimica e batteriologica, la convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri e le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 aventi per oggetto il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati, dei naufraghi, dei prigionieri e la protezione da accordare ai civili. ║ Crimini di g.: si estrinsecano in azioni disumane che violano palesamente le norme del diritto bellico. Tali atti presentano la peculiarità di fare scaturire tanto una responsabilità personale del loro autore quanto una responsabilità internazionale dello Stato. ║ Preda bellica: opportunamente disciplinata da consuetudini e convenzioni, essa è configurata dall'insieme delle cose mobili di cui un belligerante può appropriarsi. L'espressione bottino di g. riveste un aspetto legato più che altro a singole azioni militari.