Attività di chi custodisce una persona, un
luogo, un monumento, un istituto. ║ Oggetto di dimensioni, materiale e
forme diverse, usato per contenere e proteggere altri oggetti, generalmente
fragili o preziosi. ● Dir. rom. - Nella valutazione della
responsabilità contrattuale, procedimento con il quale si poneva a carico
dell'obbligato il rischio per eventi che avessero causato la perdita della cosa
dovuta. Sembra che di
c. non si rispondesse nella locazione di case, che
era regolata da criteri diversi. La
c. implicava, però, solo la
responsabilità in caso di furto e, probabilmente, di danneggiamento. In
epoca giustinianea, fu introdotto il concetto della
diligentia, quindi
della responsabilità personale nel senso più ampio del termine.
Tale concetto passò in seguito al diritto civile moderno, che considera
l'inadempimento all'ufficio di
c. una violazione della maggior diligenza
imposta. ║
C. cautelare: stato di privazione della libertà
personale imposto all'imputato a fini cautelari. Comincia a decorrere da quando
l'imputato viene fermato o arrestato, anche se domiciliarmente. L'imputato ha
diritto alla scarcerazione quando vengono superati i limiti imposti dalla
normativa stabilita con le leggi del 1984 (che modificò il nome di
c. preventiva in quello attuale) e del 1986, che prevedono tempi massimi,
a seconda della gravità del reato, sia nella fase istruttoria e nel
giudizio di primo grado, che in fase di appello e di ricorso per cassazione.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza di termini non può essere
emesso nuovo mandato di cattura per lo stesso reato, con la sola eccezione dei
delitti di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere in materia
di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, terrorismo. Ulteriori
modificazioni alla
c. cautelare sono state apportate con l'entrata in
vigore del nuovo Codice di Procedura Penale dell'ottobre 1988.