Atto ed effetto del costituire o del costituirsi.
║ Modo di essere costituito, composto. ║ Fondazione. ║
Assegnazione nelle forme legali. ║ Modo con cui un corpo, un oggetto o un
organismo è costituito. ● Chim. -
Formula di c.: in un
composto, sistema di rappresentazione grafica nel quale i simboli dei diversi
elementi presenti sono fra loro collegati da linee, allo scopo di dare un'idea
della disposizione degli atomi nel composto. Le formule di
c. sono
particolarmente utili, quando si hanno più composti rispondenti alla
stessa formula bruta (isomeri). ● Dir. - In senso materiale, struttura
essenziale dello Stato, insieme delle istituzioni che ne determinano
l'ordinamento supremo (V. COSTITUENTE ITALIANA DEL
1946-1947). ║ In senso formale, insieme delle norme giuridiche
fondamentali, scritte e non scritte, che tracciano le linee maestre
dell'ordinamento giuridico dello Stato (V. COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LA). A seconda della natura delle forze che
hanno dato vita al documento costituzionale e delle modalità con cui tale
forze hanno agito, la
C. prende tradizionalmente vari nomi:
carta,
patto costituzionale oppure
C. in senso stretto, distinguendo se
è stata emanata da un monarca assoluto, da un monarca e dal popolo o,
ancora, direttamente dal popolo (di norma rappresentato da un'apposita
assemblea, tuttavia chiamato a volte a intervenire sulle decisioni di
quest'ultima tramite referendum). Le
C. si dividono in
flessibili
e
rigide: le prime sono quelle in cui l'attività diretta alla
modifica o all'integrazione delle loro norme è affidata, insieme
all'attività legislativa ordinaria, alle due Camere del Parlamento e,
eventualmente, al capo dello Stato; tali organi emanano norme in materia
costituzionale mediante gli stessi procedimenti seguiti per emanare le
disposizioni della legislazione ordinaria. Le
c. rigide, invece, sono
quelle in cui l'attività di revisione non è affidata agli organi
legislativi ordinari operanti con la procedura loro consueta, ma viene
attribuita a tali organi a patto che seguano un procedimento speciale, o a
organi appositi oppure, eventualmente, anche al popolo. Mentre le
c.
flessibili possono più facilmente adeguarsi alle nuove esigenze della
vita collettiva, una
c. rigida comporta, invece, una maggiore garanzia di
stabilità a favore del supremo ordinamento dello Stato, come pure la
possibilità che gli atti emanati dagli organi principali (e, in
particolare, quelli legislativi) vengano controllati nella loro
conformità con le regole costituzionali. In Inghilterra, ad esempio, la
C. è flessibile e, inoltre, prevalentemente consuetudinaria; la
C. attualmente vigente in Italia è, al contrario, di tipo rigido,
deliberata dall'Assemblea Costituente rappresentativa del popolo e garantita da
una Corte Costituzionale. Entrambi i tipi di
C. possono contenere un
certo numero di norme e formule
elastiche, ossia suscettibili, entro
certi limiti, di varie interpretazioni. ║ Insieme di norme legislative che
si differenziano dalle altre per la più complessa procedura seguita dai
comuni organi legislativi. ║ Atto scritto, documento, che contiene la
maggior parte delle norme materialmente costituzionali. ║ Il costituirsi,
il consegnarsi spontaneamente alla giustizia, dichiarandosi reo. ║
C.
in giudizio: deposito in cancelleria, da parte dell'attore, della nota
d'iscrizione a ruolo e del fascicolo; da parte del convenuto, del proprio
fascicolo e della comparsa di risposta. ● Dir. can. - Legislazione
ecclesiastica nel suo complesso. ║
C. pontificie: atti pontifici
redatti sulle materie più importanti. ║
C. religiosa: il
codice che regola l'istituzione e l'organizzazione degli Istituti religiosi.
● Med. -
C. individuale: complesso delle caratteristiche somatiche,
funzionali e psichiche, proprie di ogni individuo. Lo studio delle
c.
individuali si basa sulla valutazione quantitativa delle variazioni dei
caratteri individuali. Alla
c. individuale vengono connesse la resistenza
di fronte alle diverse cause morbose, le reattività dei tessuti e
dell'organismo ai vari stimoli esterni, lo svolgersi delle diverse funzioni, la
forza fisica, il temperamento, ecc.