Aiuto, suggerimento che si offre a qualcuno per aiutarlo in
una scelta, in una decisione. ║ Deliberazione, decisione, atto di
volontà. ║ Riflessione, meditazione. ║ Discussione,
consultazione, assemblea di più persone. ║ Organo amministrativo,
con funzioni consultive o deliberative, composto da più persone elette a
gestire enti pubblici o privati. ● Rel. -
C. evangelico: le norme
dettate da Cristo ai suoi discepoli che, a differenza dei comandamenti e dei
precetti, non hanno carattere obbligatorio e precettivo, ma sono raccomandati
dalla Chiesa come via per raggiungere la perfezione e la santità. I tre
c. fondamentali sono la povertà, la castità, l'obbedienza,
già codificati nella regola benedettina e alla base della costituzione
degli altri ordini religiosi e istituti secolari. ● Encicl. -
C.
circoscrizionale: V.
CIRCOSCRIZIONE. ║
C. comunale:
V. COMUNE. ║
C. dei ministri: organo
collegiale del potere esecutivo, previsto dall'art. 92 della Costituzione e
formato dall'insieme di tutti i ministri sotto la guida del presidente del
C. Ad esso spetta la competenza generale sulle questioni riguardanti
l'ordine pubblico e l'alta amministrazione dello Stato: nomina delle maggiori
cariche pubbliche, esame dei disegni di legge sottoposti in seguito al
Parlamento, costituzione e attribuzione di poteri ai ministeri, prelievo di
somme per spese impreviste, interpretazione di trattati internazionali, esame e
approvazione di decreti-legge, ecc. Le riunioni del
C. dei ministri sono
convocate dal presidente e si svolgono sotto la sua direzione. ║
C. di
amministrazione: organo collegiale consultivo presso ciascun ministero,
composto dal ministro o dal sottosegretario, dai direttori generali e dai
funzionari di grado pari o superiore. Ha il compito di esaminare i provvedimenti
che riguardano tutto il personale di grado inferiore alla qualifica di direttore
generale. Un
C. di amministrazione è previsto in realtà
presso ogni ente di diritto pubblico e presso le società per azioni; in
quest'ultimo caso, il
C. rappresenta un'emanazione dell'assemblea dei
soci, dei quali manifesta la volontà. Anche le associazioni benefiche, di
divertimento, culturali, sportive, hanno un
C. costituito da membri
eletti dai soci, oppure designati dagli enti finanziatori dell'associazione o
dall'autorità. ║
C. di circolo o
di istituto: nelle
scuole medie e negli istituti secondari e artistici, organo che ha il compito di
deliberare in materia di bilancio preventivo e consuntivo dell'istituto.
È costituito dal direttore didattico o dal preside e da rappresentanti
del corpo docenti, dei genitori, degli studenti. Ha una durata di tre anni.
║
C. di disciplina: organo militare che ha il compito di deliberare
sulla sanzione disciplinare della rimozione da infliggere ad un ufficiale.
║
C. di fabbrica: in un'azienda, organismo rappresentativo dei
lavoratori, con la funzione di svolgere le contrattazioni con gli industriali
che non possono essere svolte a livello nazionale. In Italia, i primi
c.
di fabbrica, formati dall'insieme dei commissari eletti in ogni reparto anche da
chi non era iscritto ad un sindacato, furono organizzati nel 1919 nelle aziende
metallurgiche di Torino. Decaduti dopo qualche anno di attività, in
seguito alla repressione fascista, il
c. di fabbrica fu nuovamente
riconosciuto nel 1969 e da allora ha conosciuto una larga e progressiva
diffusione. ║
C. di facoltà: presso ogni facoltà
delle sedi universitarie, organo deliberativo formato da professori (di ruolo,
ordinari, straordinari) al quale spetta l'elezione del preside di
facoltà, la determinazione dei piani di studio, l'indizione di concorsi.
║
C. di Gabinetto: organo formato dal presidente e dal
vicepresidente del
C. e dai ministri dei dicasteri più importanti.
Su richiesta del presidente del
C. esamina le questioni politiche che
richiedono consultazioni più frequenti. ║
C. di gestione:
all'interno di un'azienda, organo rappresentativo dei lavoratori. Introdotti in
Italia al tempo della Repubblica Sociale, furono istituiti ufficialmente alla
fine della seconda guerra mondiale, ereditando l'esperienza dei CLN aziendali
che durante l'occupazione tedesca avevano operato nella clandestinità.
Diffusisi rapidamente su tutto il territorio nazionale in aziende coma la Fiat,
la Montecatini, l'Ilva, a partire dal 1947 scomparvero progressivamente. ║
C. di interclasse o
di classe: nelle scuole elementari e negli
istituti secondari e artistici, organo consultivo, formato da docenti e
rappresentanti dei genitori (e degli studenti, nel caso degli istituti secondari
e artistici). Viene rinnovato ogni anno. ║
C. di leva:
nell'ordinamento militare, ufficio che si occupa delle operazioni di leva:
accerta l'idoneità dei giovani al servizio militare. Esiste un
c.
di leva in ogni capoluogo di provincia. ║
C. di patronato: organo
previsto presso ogni tribunale, al quale spettava l'assistenza a chi veniva
liberato dal carcere e alle famiglie dei detenuti. In base al nuovo ordinamento
penitenziario è stato sostituito dal
C. di aiuto sociale, previsto
in ogni circondario. ║
C. di Sicurezza: organo dell'ONU con sede a
New York; ha il fine di evitare turbamenti alla pace mondiale. ║
C. di
Stato: organo con funzione di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione, previsto dalla Costituzione
italiana. Si tratta di un organo ausiliario del Governo, formato da un
presidente, dai presidenti di sezione, dai consiglieri, da referendari e
organizzato in diverse sezioni: le prime tre esercitano la funzione consultiva,
le altre tre quella giurisdizionale. L'ordinamento attuale del
C. risale
al 1924, anche se ha subito nel corso degli anni numerose modificazioni e
adattamenti. L'attività consultiva si esplica nei pareri richiesti dal
presidente del
C. dei ministri o dai singoli ministri: tali pareri
possono avere carattere obbligatorio se il soggetto (Governo, ministri, enti
pubblici) sono costretti dalla legge a richiederli, o facoltativo se il soggetto
ritiene il ricorso al
C. semplicemente opportuno. In seguito
all'istituzione, nel 1971, dei TAR, il
C. di Stato si è
trasformato da giudice di primo grado a giudice di appello, perdendo la
giurisdizione in prima istanza nelle materie spettanti alla competenza del
C. e dei diversi organi facenti capo a quest'ultimo. Solo poche
competenze di primo grado sono state mantenute al
C. di Stato.
Storicamente, il
C. è lontano erede dei
C. del re (
Curia
regis), istituzioni di età tardo-medievale e mantenutesi
nell'età delle Monarchie assolute, soprattutto in Italia e in Francia.
Composto esclusivamente da rappresentanti della classe aristocratica, esercitava
una funzione di controllo su tutti gli atti di governo. Abolito durante la
Rivoluzione francese, sia in Francia che in Italia, venne adottato nuovamente
dai sovrani restaurati. Nel Regno sabaudo il
C. di Stato fu introdotto da
Carlo Alberto nel 1831; confermato nello Statuto albertino del 1848 e modificato
nel 1865, costituì il modello per l'attuale
C. di Stato italiano.
║
C. generale per la lotta alla criminalità organizzata:
organismo creato nel 1991 e presieduto dal ministro dell'Interno, allo scopo di
organizzare le forze impegnate nella lotta contro la mafia, definendone
precisamente le competenze e verificando i risultati. È composto dal capo
della Polizia, dall'Alto Commissario Antimafia, dai comandanti generali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, dai direttori dei servizi segreti.
║
C. giudiziario: presso ogni Corte d'Appello, organo collegiale,
composto da 21 membri, con potere deliberante sull'ammissione dei magistrati al
concorso per promozioni. Ha inoltre la funzione di applicare il regolamento
disciplinare fra i magistrati. ║
C. nazionale della Pubblica
Istruzione: presso il ministero della Pubblica Istruzione, organo consultivo
che si occupa dell'istruzione elementare, media e universitaria. È
costituito da personale docente e non docente, direttivo e ispettivo, da
rappresentanti del mondo economico e del lavoro. ║
C. Nazionale
dell'Economia e del Lavoro: V. CNEL. ║
C. Nazionale delle Ricerche: V.
CNR. ║
C. operaio: all'interno di
un'azienda, organismo dei lavoratori con funzioni politico-sindacale, di
controllo sulla produzione e sulla distribuzione. Nati in Russia nel 1917 per
volontà del movimento operaio desideroso di partecipare alla gestione del
processo produttivo, furono costretti, per la necessaria centralizzazione del
controllo dell'economia, a demandare le proprie funzione alle organizzazioni
sindacali. A partire dal 1950 furono nuovamente introdotti in Jugoslavia dove
costituirono a lungo gli organi fondamentali del sindacato. ║
C.
provinciale: organo dell'amministrazione provinciale, con funzione
deliberativa. I suoi membri, in numero variabile a seconda degli abitanti della
provincia, eleggono la giunta provinciale e il suo presidente. ║
C.
regionale: organo dell'amministrazione regionale, con funzione regolamentare
e legislativa, la cui organizzazione interna è regolata dalla
Costituzione e dagli statuti delle singole regioni. Guidato da un presidente e
da un ufficio di presidenza, il
C. può proporre leggi al
Parlamento; i suoi membri non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni e dei voti espressi. ║
C. scolastico distrettuale: in ogni
distretto scolastico, organo di governo composto da personale docente e
direttivo, rappresentanti dei genitori, esponenti sindacali, rappresentanti
delle diverse forme lavorative. Viene eletto ogni tre anni. ║
C.
scolastico provinciale: organo con funzioni amministrative e consultive,
previsto presso ogni Provveditorato agli Studi. Guidato dal provveditore, ha il
compito di coordinare la creazione di nuove scuole elementari e l'eventuale
trasferimento di quelle già attive e di approvare gli statuti e i bilanci
dei patronati scolastici. ║
C. Superiore: nome degli organi
collegiali con funzioni consultive istituiti presso alcuni ministeri, i cui
pareri possono avere carattere obbligatorio e normativo oppure facoltativo.
Presieduti dal ministro competente, sono costituti da membri appartenenti allo
stesso ministero presso il quale è istituito il
C., da membri di
altre amministrazioni, da membri di nomina ministeriale. Fra i
C.
più importanti sono quelli dei Lavori Pubblici, delle Forze Armate, della
Sanità. ║
C. Superiore della Pubblica Amministrazione:
organo collegiale istituito presso la presidenza del
C. dei ministri, che
si occupa delle questioni relative a tutti i rami dell'amministrazione statale
in materia di organizzazione del personale e di funzionamento dei servizi.
Composto da membri ordinari e straordinari e presieduto dal primo ministro (o da
uno dei ministri da lui delegato), il
C. è diviso in due sezioni.
║
C. superiore della Magistratura o
CSM: organo supremo del
potere giudiziario, con sede a Roma, che ha lo scopo di garantire alla
magistratura autonomia e indipendenza. Ad esso spetta di deliberare in materia
di assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, applicazione
di sanzioni disciplinari e di ogni altro provvedimento che riguardi lo stato
giuridico dei magistrati. Esso può, inoltre, fare proposte al ministro
della Giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte
le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia; dare pareri al ministro sui disegni di legge concernenti
l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro
oggetto comunque attinente alle predette materie. Il CSM è presieduto dal
presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della
Corte di Cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte, da venti
componenti eletti fra i magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal
Parlamento in seduta comune delle due Camere, scelti fra professori universitari
ordinari e avvocati con almeno 15 anni di attività. I componenti eletti
del CSM durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili;
essi non possono far parte del Parlamento, dei
C. regionali, della Corte
costituzionale, assumere la carica di ministro o di sottosegretario di Stato,
svolgere le attività proprie di chi è iscritto a un partito. I
membri eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere
iscritti negli albi professionali. ║
C. supremo di Difesa: organo
politico, al quale spetta esaminare i problemi generali politici e tecnici
attinenti alla difesa nazionale e determinare le direttive per l'organizzazione
e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano. È
presieduto dal presidente della Repubblica ed è composto dal presidente
del
C. dei ministri, dal ministro degli Esteri, dell'Interno, dal
ministro del Tesoro, della Difesa, dal ministro dell'Industria e del Commercio e
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il
C. si riunisce con frequenza
di almeno due volte all'anno; è inoltre convocato, tutte le volte che se
ne ravvisi la necessità, dal presidente della Repubblica, di propria
iniziativa o su proposta del presidente del
C. dei ministri. ║
C. tributario: organo creato all'interno del comune, al fine di
collaborare con l'amministrazione fiscale all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche.