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Concessione.

Dir. - Negozio di diritto pubblico mediante il quale l'amministrazione attribuisce a un privato l'esercizio di una funzione o di un servizio pubblico. Le c. possono avere per contenuto un solo diritto, o un complesso di diritti oppure uno stato giuridico, attribuito al privato in modo originario, come la c. di cittadinanza a uno straniero, della personalità giuridica a un'associazione, ecc. Le c. sono atti amministrativi unilaterali, vale a dire che per la loro perfezione non occorre l'accettazione del concessionario, la quale funge da condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto amministrativo. Su tutte le c. di pubblici servizi lo Stato esercita controlli sia sulla legittimità che sul merito della gestione. Le c. sono normalmente a tempo determinato e cessano con la scadenza del termine, ma in caso di inadempienza del concessionario, o in conseguenza di fatti che la impongono a tutela delle superiori esigenze della pubblica utilità, l'amministrazione può esercitare la sua facoltà di revoca. In questo caso il concessionario può ricorrere contro il provvedimento avanti l'autorità giudiziaria, soprattutto ai fini del risarcimento dei danni. La c. può anche cessare per rinunzia del concessionario o per decadenza del medesimo dichiarata dalla pubblica amministrazione. Le c. si dividono in due grandi categorie: le c. su beni pubblici, quali strade o aree pubbliche, demanio marittimo e lacuale, sottosuolo per la coltivazione di miniere, cave e torbiere; le c. di pubblici servizi, di quei servizi cioè che per lo scopo a cui tendono sono considerati propri dello Stato o di un ente pubblico, così da non essere consigliabile il loro incontrollato abbandono all'iniziativa privata, quali ferrovie, tranvie, linee automobilistiche, telefoni, ecc. ║ Tasse sulle c. Imposizioni fiscali che colpiscono, con aliquote e modalità diverse, le c. governative propriamente dette e numerosi atti amministrativi non aventi carattere concessionario: autorizzazioni, licenze, permessi, ecc. Questo tipo di tassazione è stato semplificato in seguito alla riforma tributaria del 1973, che ha delegato inoltre alle regioni la riscossione degli oneri fiscali sugli atti amministrativi da esse emanati. Le tasse sulle c., previste per il rilascio, il rinnovo e per la vidimazione di una serie di atti amministrativi, possono essere corrisposte o mediante l'acquisto e l'applicazione di speciali marche da annullare, o mediante pagamento all'ufficio del registro. ║ C. edilizia. Atto amministrativo introdotto nella legislazione italiana con la L. 28 gennaio 1977 n. 10. La c. edilizia, mediante la quale il privato acquista il diritto di edificare, ha sostituito la licenza edilizia, consentendo una più corretta gestione urbanistica e contemperando il diritto di proprietà con quello di edificabilità (V. EDILIZIA).