(o
comodato). Dir. - Contratto (detto anche
prestito ad uso) col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o
immobile affinché se ne serva per un certo tempo o per un uso determinato
con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si distingue dal mutuo
perché può avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili. Dà
luogo ad un diritto personale di godimento, quindi, meramente relativo, e
soltanto in relazione all'uso determinato dal contratto, con l'esclusione della
possibilità di concedere, senza il consenso del comodante, il godimento a
terzi. L'inosservanza di tali obblighi può portare all'anticipata
restituzione della cosa e al risarcimento dei danni. Non vi è, tuttavia,
responsabilità per il deterioramento derivante alla cosa dall'uso
normale, né per la perdita della cosa stessa dovuta a caso fortuito o
comunque a causa non imputabile al comodatario, a meno che questi non abbia
usato le cose in modo diverso da quello consentito. Alla scadenza del termine
previsto deve essere effettuata la restituzione. La restituzione deve poi
avvenire ad ogni richiesta del comodante se non sia stato fissato alcun termine
e questo non risulti neanche in base agli usi. •
Fin. -
C. bancario di titoli: operazione bancaria. consistente nel
deposito di titoli presso una banca con facoltà per la banca stessa di
disporne per un periodo di tempo determinato, e con l'obbligo di restituirli
alla scadenza, nella stessa quantità e natura, ma non
nell'identità della specie, e di corrispondere una provvigione la cui
misura è in relazione al corso e alla natura dei titoli
depositati.