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Commodato.

(o comodato). Dir. - Contratto (detto anche prestito ad uso) col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un certo tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si distingue dal mutuo perché può avere ad oggetto soltanto cose inconsumabili. Dà luogo ad un diritto personale di godimento, quindi, meramente relativo, e soltanto in relazione all'uso determinato dal contratto, con l'esclusione della possibilità di concedere, senza il consenso del comodante, il godimento a terzi. L'inosservanza di tali obblighi può portare all'anticipata restituzione della cosa e al risarcimento dei danni. Non vi è, tuttavia, responsabilità per il deterioramento derivante alla cosa dall'uso normale, né per la perdita della cosa stessa dovuta a caso fortuito o comunque a causa non imputabile al comodatario, a meno che questi non abbia usato le cose in modo diverso da quello consentito. Alla scadenza del termine previsto deve essere effettuata la restituzione. La restituzione deve poi avvenire ad ogni richiesta del comodante se non sia stato fissato alcun termine e questo non risulti neanche in base agli usi. • Fin. - C. bancario di titoli: operazione bancaria. consistente nel deposito di titoli presso una banca con facoltà per la banca stessa di disporne per un periodo di tempo determinato, e con l'obbligo di restituirli alla scadenza, nella stessa quantità e natura, ma non nell'identità della specie, e di corrispondere una provvigione la cui misura è in relazione al corso e alla natura dei titoli depositati.