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Commissorio, Patto.

Il p.c. è quello col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Nel vigente codice civile il p.c. è esplicitamente dichiarato nullo, anche se posteriore alla costituzione del pegno o dell'ipoteca (art. 2744 Cod. civ.).