Il
p.c. è quello col quale si conviene che, in
mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Nel vigente codice
civile il
p.c. è esplicitamente dichiarato nullo, anche se
posteriore alla costituzione del pegno o dell'ipoteca (art. 2744 Cod.
civ.).