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Comitato.

(dal latino comes: compagno). Indica un'organizzazione privata o pubblica di più persone che si sono unite per conseguire uno scopo determinato. Tale scopo viene definito dai promotori del c. ed è solitamente perseguito attraverso attività che rendono necessaria una raccolta di fondi. Normalmente, una volta eseguita tale raccolta di fondi, l'attività del c. si esaurisce. I dirigenti del c. non vengono eletti, ma corrispondono solitamente ai promotori medesimi dell'iniziativa. Nel caso che il c. ottenga un riconoscimento legale, per esso valgono tutte le norme che si applicano alle persone giuridiche. La vita dei c. viene regolata, nella legislazione italiana, dall'art. 39 e segg. del codice civile. Tutti i componenti del c. rispondono delle obbligazioni che sono state assunte dal c. medesimo, mentre al presidente del c. viene demandata la rappresentanza in sede processuale. L'azione del c. è in ogni caso sottoposta ai normali controlli di diritto pubblico, affinché vengano salvaguardati i singoli sottoscrittori di somme destinate a finanziare le attività del gruppo.