(dal latino
comes:
compagno). Indica un'organizzazione privata o pubblica di più persone che
si sono unite per conseguire uno scopo determinato. Tale scopo viene definito
dai promotori del
c. ed è solitamente perseguito attraverso
attività che rendono necessaria una raccolta di fondi. Normalmente, una
volta eseguita tale raccolta di fondi, l'attività del
c. si
esaurisce. I dirigenti del
c. non vengono eletti, ma corrispondono
solitamente ai promotori medesimi dell'iniziativa. Nel caso che il
c.
ottenga un riconoscimento legale, per esso valgono tutte le norme che si
applicano alle persone giuridiche. La vita dei
c. viene regolata, nella
legislazione italiana, dall'art. 39 e segg. del codice civile. Tutti i
componenti del
c. rispondono delle obbligazioni che sono state assunte
dal
c. medesimo, mentre al presidente del
c. viene demandata la
rappresentanza in sede processuale. L'azione del
c. è in ogni caso
sottoposta ai normali controlli di diritto pubblico, affinché vengano
salvaguardati i singoli sottoscrittori di somme destinate a finanziare le
attività del gruppo.