Il codice della strada prescrive che gli autoveicoli, e i
rimorchi per circolare debbano essere muniti di una
c. di c. rilasciata
dall'Ispettorato della motorizzazione civile, nella cui circoscrizione risiede
l'interessato, e immatricolati distintamente per provincia. In essa sono
indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi e
l'uso al quale il veicolo è destinato. Nella
c. di c. del
rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in
relazioni alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza
e di capacità di trazione. Qualora si tratti di rimorchio o di
semirimorchio, nonché di rimorchio munito dei dispositivi necessari per
il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la
motrice è individuata con gli estremi della targa di riconoscimento.
Quando si tratta di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con
conducente, ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la
c. di
c. non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito
il titolo per effettuare il servizio; per gli autobus da destinare ad uso
privato, è concessa soltanto ad imprenditori, collettività e
simili, per le loro necessità. La
c. di c. viene trasmessa
all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli
adempimenti di sua competenza. Il codice della strada punisce: con l'arresto o
con ammenda chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata
rilasciata la
c. di c.; con una ammenda chiunque circola con un rimorchio
o semirimorchio agganciato ad una motrice il cui tipo o la targa non siano
indicati nella
c. di c. L'intestatario della
c. di c. di un
autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ha l'obbligo di comunicare, entro un
termine di tempo stabilito dalla legge, all'Ufficio provinciale del pubblico
registro automobilistico: 1) il trasferimento della proprietà degli
stessi e il trasferimento di residenza del proprietario. Qualora la
proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra
provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra
provincia, si deve rinnovare l'immatricolazione. Chiunque omette di comunicare
il trasferimento di proprietà o il trasferimento di residenza nel termine
stabilito è punito con un ammenda. La
c. di c. è ritirata
immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'Ufficio
del pubblico registro ed è restituita dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse; 2) la distruzione, la demolizione o la definitiva
esportazione all'estero, restituendo la
c. di c. e la targa. Per chi
omette la comunicazione di cui sopra è prevista una ammenda.