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Circolazione, Carta di.

Il codice della strada prescrive che gli autoveicoli, e i rimorchi per circolare debbano essere muniti di una c. di c. rilasciata dall'Ispettorato della motorizzazione civile, nella cui circoscrizione risiede l'interessato, e immatricolati distintamente per provincia. In essa sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi e l'uso al quale il veicolo è destinato. Nella c. di c. del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici, in relazioni alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacità di trazione. Qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, nonché di rimorchio munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice è individuata con gli estremi della targa di riconoscimento. Quando si tratta di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente, ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la c. di c. non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio; per gli autobus da destinare ad uso privato, è concessa soltanto ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità. La c. di c. viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. Il codice della strada punisce: con l'arresto o con ammenda chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la c. di c.; con una ammenda chiunque circola con un rimorchio o semirimorchio agganciato ad una motrice il cui tipo o la targa non siano indicati nella c. di c. L'intestatario della c. di c. di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ha l'obbligo di comunicare, entro un termine di tempo stabilito dalla legge, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico: 1) il trasferimento della proprietà degli stessi e il trasferimento di residenza del proprietario. Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare l'immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà o il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con un ammenda. La c. di c. è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'Ufficio del pubblico registro ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse; 2) la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la c. di c. e la targa. Per chi omette la comunicazione di cui sopra è prevista una ammenda.