Istituto destinato alla rieducazione dei minori che per
abitudini contratte, o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano
danno manifeste prove di traviamento e appaiono bisognosi di correzione morale.
L'internamento è disposto, su richiesta del pubblico ministero, dal
Tribunale per i minorenni. La dimissione è ordinata quando il minore non
è più bisognoso di correzione e, in ogni caso, per il compimento
degli anni diciotto, o per servizio militare di leva, o quando una grave
infermità fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di
rieducazione. ║
Casa di cura e di custodia: è sottoposto
alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in una casa di cura e di
custodia, il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per
cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da
sostanze stupefacenti, ovvero a causa di sordomutismo. È disposta per un
tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è
inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso
è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non
inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per
un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta di un altro reato, per il quale
la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è
persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia
è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice
può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà
vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena
diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Di
regola l'ordine di ricovero è eseguito dopo che la pena restrittiva della
libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. ║
Casa di lavoro: sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva
dell'assegnazione ad una casa di lavoro: coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che, essendo stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo
più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non
colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitualità, della
professionalità o della tendenza a delinquere; le persone condannate o
prosciolte, in tutti i casi espressamente indicati dalla legge. L'assegnazione
è disposta per un periodo minimo di un anno. Per i delinquenti abituali
la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre
anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.