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Casa di rieducazione.

Istituto destinato alla rieducazione dei minori che per abitudini contratte, o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano danno manifeste prove di traviamento e appaiono bisognosi di correzione morale. L'internamento è disposto, su richiesta del pubblico ministero, dal Tribunale per i minorenni. La dimissione è ordinata quando il minore non è più bisognoso di correzione e, in ogni caso, per il compimento degli anni diciotto, o per servizio militare di leva, o quando una grave infermità fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di rieducazione. ║ Casa di cura e di custodia: è sottoposto alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in una casa di cura e di custodia, il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero a causa di sordomutismo. È disposta per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti. Di regola l'ordine di ricovero è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. ║ Casa di lavoro: sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro: coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; le persone condannate o prosciolte, in tutti i casi espressamente indicati dalla legge. L'assegnazione è disposta per un periodo minimo di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.