Titolo di credito all'ordine, formale e astratto, che
sancisce l'obbligo incondizionato di pagare o di far pagare una determinata
somma di denaro alla scadenza e al luogo indicati a favore di una persona che
viene detta prenditore o beneficiario. La
c. è un titolo di
credito esecutivo in quanto ha valore di una sentenza passata in giudicato
(ovvero è immediatamente esigibile dal legittimo possessore); all'ordine
in quanto trasferibile mediante girata; autonomo, astratto e letterale in quanto
il diritto in essa sancito è formalizzato dal documento stesso a
prescindere dalla validità del rapporto per il quale è stata
emessa. Si fa la distinzione tra
c. e
vaglia cambiario. La prima,
detta comunemente
c. tratta o semplicemente
tratta, contiene un
ordine di pagamento che l'autore del titolo (
traente) dà a un
terzo (
trattario) a favore di un
beneficiario o
prenditore,
che può essere l'autore stesso. Il vaglia cambiario, comunemente chiamato
c. o
pagherò cambiario, è una promessa del soggetto
che emette il titolo (
emittente) di pagare al creditore
(
prenditore o
beneficiario) una determinata somma. La
c. ha
avuto origine all'epoca dei Comuni e deriva direttamente dal contratto di cambi
di monete. I primi esempi di questo titolo hanno la forma di un documento
notarile col quale l'emittente dichiara di aver ricevuto una certa somma di
denaro e di impegnarsi a "cambiarla" in altra moneta, da restituire in un luogo
determinato tramite un proprio rappresentante. Pertanto era prevista l'esistenza
di un secondo documento (lettera di avviso) volto a identificare il
rappresentante dell'emittente. Era altresì previsto che anche il
creditore si avvalesse di un rappresentante (misso). In questo modo si attuava
lo scambio traiettizio, che rendeva possibile il movimento di denaro da un luogo
a un altro evitandone tuttavia il trasferimento materiale. La disciplina
giuridica della
c. è contenuta nel Regio Decreto 14 dicembre 1933,
n. 1.669, che recepisce la convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930. I requisiti
di forma della
c. sono i seguenti: 1) Nel contesto del titolo, che
può essere redatto in lingua italiana o straniera, la tratta deve
contenere la parola
c.; il vaglia, o
c. propria, deve contenere
l'espressione "vaglia cambiario" o "pagherò cambiario" o
c.; in
entrambi i tipi di
c., è ammessa la parola corrispondente nella
lingua straniera. 2) Nella
c. deve essere espresso l'ordine
incondizionato di pagare una somma determinata, mentre nel vaglia la somma da
pagare sarà oggetto di incondizionata promessa. Nell'ipotesi di
divergenza tra la somma scritta in cifre e quella scritta in lettere, vale
quest'ultima. 3) Nella tratta deve essere indicato il nome di chi è
designato a pagare (
trattario). 4) L'indicazione della scadenza deve
essere precisa e deve valere per l'intera somma dell'obbligazione cambiaria.
Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di indicazione:
a giorno fisso;
a vista, cioè al momento della presentazione (da effettuarsi entro un
anno dalla data di emissione della
c.);
a certo tempo data, quando
il tempo che intercorre fino alla scadenza si computa a cominciare dal giorno
della data del titolo;
a certo tempo vista, quando dal giorno della
presentazione comincia a decorrere il periodo di scadenza scritto nel titolo; se
manca un'indicazione di scadenza, la
c. è ritenuta
a vista.
5) La legge richiede anche l'indicazione del luogo di pagamento. Se però
tale indicazione manca, suppliscono alcuni criteri prestabiliti (art. 2). Si
dice
c. domiciliata quella nella quale si indica come luogo di pagamento
il domicilio di un terzo. 6) La
c. al portatore non è valida;
pertanto deve essere indicato nel titolo il nome di colui al quale va fatto il
pagamento, cioè il prenditore. Il traente, come si è detto,
può trarre la
c. anche all'ordine proprio, indicando se stesso
come prenditore. 7) Devono essere indicati la data e il luogo di emissione. 8)
Elemento essenziale è, infine, la sottoscrizione di colui che emette la
c.: ogni sottoscrizione cambiaria, secondo la legge, deve contenere il
nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È tuttavia valida la
sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola
iniziale. La
c. è inoltre soggetta a una tassa di bollo. Mancando
alcuni dei requisiti sopra indicati, salvo le accennate eccezioni, il titolo non
vale come
c.: cioè esso potrà valere come un comune titolo
all'ordine, o come semplice obbligazione, ma perde uno dei suoi effetti
principali, cioè essa non è più titolo esecutivo. Ma non si
richiede che i suindicati requisiti esistano tutti al momento dell'emissione del
titolo: basta che questo, portando il bollo e la firma dell'emittente, sia atto
a divenire una
c. completa e quindi valida, almeno prima della
presentazione a scadenza. L'incompletezza del titolo può aver molteplici
scopi pratici: l'attuale indeterminazione del debito dell'emittente verso il
prenditore; l'intendimento di questo di trasmettere ad altri il titolo, mancante
appunto dell'indicazione del prenditore, senza firmarlo, e quindi senza assumere
responsabilità cambiaria; l'indecisione sul nome del trattario, e via
dicendo. Tale
c., detta
in bianco, è ammessa formalmente
dalla legge cambiaria. Il portatore decade dal diritto di riempire la
c.
in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Tale decadenza non
è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto
già completo: e ciò per la tutela e la sicurezza della
circolazione cambiaria. Non basta che il trattario, nei suoi rapporti con il
traente, sia obbligato ad accettare; è certo che egli non assume alcuna
obbligazione cambiaria prima dell'atto formale di
accettazione, che si
attua con la sua sottoscrizione sul titolo cambiario. È sufficiente la
sola firma posta sul
recto; se invece la sua firma è posta sul
verso, deve essere accompagnata dalla parola "accetto" o altra
equivalente che serva a distinguerla da una firma di girata. Per ottenere
l'accettazione, la
c. sarà presentata al trattario, nel suo
domicilio, da qualunque interessato che sia in possesso del titolo. La
presentazione del titolo è obbligatoria nelle
c. a certo tempo
vista. L'accettazione può anche essere parziale. La mancata accettazione
si fa risultare con il
protesto, che è una solenne constatazione
fatta da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Data l'incorporazione del
diritto nel titolo, per la legittimazione cambiaria è necessario il
trasferimento del possesso materiale del titolo. Allo stesso deve corrispondere
una girata, che viene fatta a tergo della
c. o sul
foglio di
allungamento che si aggiunge materialmente al titolo quando questo sia
insufficiente a contenere una lunga serie di successivi trasferimenti. Essa
può essere
in pieno, se indica il nome del giratario, o
in
bianco, se contiene la sola firma del girante. Qualunque eventuale
condizione posta alla girata si considera come non scritta. La girata non
può essere parziale. Essa conferisce tutti i diritti inerenti alla
c., e ciascun giratario acquista un diritto autonomo. Il traente o
l'emittente possono evitare il trasferimento del titolo per girata scrivendo la
formula "non all'ordine" o altra equivalente, con la conseguenza che il titolo
sarà trasferibile soltanto nella forma e con gli effetti dell'ordinaria
cessione dei crediti; se la clausola viene scritta da un girante, le successive
girate non hanno effetto nei suoi confronti. La girata fatta dopo il protesto
levato per mancato pagamento, o dopo il termine fissato dalla legge per levare
tale protesto, produce i soli effetti della cessione ordinaria. La dichiarazione
mediante la quale un terzo, o un firmatario della
c., garantisce sul
titolo stesso il pagamento per tutta la somma o per una parte, è detta
avallo. Esso si esprime con le parole "per avallo" o con altre
equivalenti, ed è sottoscritto dall'avallante, la cui sola firma è
sufficiente a costituire l'avallo se anteriore della
c., purché
non si tratti della firma del trattario o del traente. L'avallo deve inoltre
indicare per chi è dato: in mancanza di questa indicazione, si intende
dato per il traente. L'avallante è obbligato nello stesso modo del
debitore cambiario garantito. In correlazione ai suoi obblighi, l'avallante che
paga la
c. acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro
coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo. Tra gli obbligati
cambiari si distinguono gli
obbligati principali, che sono l'accettante,
l'emittente e i loro avallanti, e gli
obbligati di regresso, che sono il
traente, i giranti e i loro avallanti, il cui obbligo è subordinato al
mancato pagamento da parte dei primi. Ciascun obbligato cambiario risponde verso
chi si legittima possessore della
c. e verso i firmatari che lo
precedono; quando un obbligato di regresso paga, ha diritto di rivalersi
sull'obbligato principale, sugli anteriori giranti obbligati in via di regresso
e sugli eventuali loro avallanti. Il rifiuto a pagare (come si è visto
per il rifiuto di accettazione da parte del trattario) viene constatato mediante
protesto. L'
azione cambiaria è
diretta o di
regresso: diretta, contro l'accettante, obbligato principale, e i suoi
avallanti; di regresso, contro il traente, i giranti e gli altri obbligati. Se
l'obbligato principale rifiuta il pagamento o è insolvibile, la pretesa
del portatore sarà rivolta contro uno degli obbligati in via di regresso;
l'azione di regresso si esercita con libertà di scelta contro il traente,
i giranti, i loro avallanti o gli intervenienti. Si noti che chi ha diritto di
esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una
nuova
c. (
rivalsa), tratta a vista su uno dei propri giranti. Gli
obbligati cambiari rispondono "in solido" verso il portatore, il quale ha
diritto di agire contro tutti i firmatari, individualmente o collettivamente,
senza essere costretto a osservare l'ordine nel quale essi si sono obbligati; lo
stesso diritto appartiene a ogni firmatario della
c., che l'abbia
rimborsata. Le azioni cambiarie sono esecutive: infatti la
c., con i
titoli analoghi, ha tipica natura di titolo esecutivo, in forza del quale
può senz'altro iniziarsi l'azione per il recupero coattivo delle somme
dovute, direttamente o in via di regresso, avvalendosi dei mezzi
dell'espropriazione forzata, senza che sia necessario, quindi, munirsi di un
titolo giudiziale. L'azione contro l'accettante o l'emittente si prescrive in
tre anni dalla scadenza, l'azione contro il girante e il traente in un anno,
l'azione dei giranti contro altri giranti o contro il traente in sei mesi dal
giorno in cui il girante ha pagato la
c. al portatore. Termini identici
valgono per i rispettivi avallanti. Al possessore della
c., che sia
decaduto dall'esercizio d'ogni azione, compete comunque un'
azione di
arricchimento. Essa si esercita contro il traente o l'accettante,
l'emittente o il girante, per la somma di cui si siano ingiustamente arricchiti
a danno del possessore del titolo. La
c. può essere tratta in
più esemplari identici, detti
duplicati, i quali debbono venir
numerati nel contesto di ciascun titolo, per non essere considerati come
altrettante
c. distinte; anche il portatore può chiedere il
rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla
c. risulti che essa
è tratta come "sola di cambio". In caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione, il portatore della
c. può farne denuncia al trattario
e chiedere l'
ammortamento del titolo con ricorso al presidente del
tribunale del luogo in cui la
c. è pagabile, o al pretore del
luogo in cui egli ha domicilio. Due specie particolari di
c. sono la
c. ipotecaria e la
c. agraria. La prima è emessa a fronte
dell'accensione di un debito garantito a sua volta da ipoteca. Con la semplice
girata del titolo anche la garanzia reale si trasferisce a vantaggio del
soggetto legittimato, senza la necessità di seguire la regola generale,
che per i trasferimenti di ipoteca richiederebbe l'annotazione nei registri
immobiliari. La
c. agraria è un titolo di credito equiparato in
tutto il resto alla
c. ordinaria; contiene in più l'indicazione
del rapporto di valuta, in cui si rilevano lo scopo del prestito, il fondo per
cui il prestito è concesso e le garanzie da cui è
assistito.