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Accordo.

Corrispondenza di pensieri, di sentimenti. ║ Patto, trattato. ║ Suono armonioso, melodia. • Mus. - Unione di suoni diversi simultanei formanti un complesso armonioso. Vi sono a. di tre, quattro, cinque e più suoni, che si scrivono sia allo stato naturale (in cui i suoni sono disposti a intervalli di terza) sia allo stato di rivolti (derivati da quelli naturali). Gli a. possono essere consonanti e dissonanti. I primi offrono una sensazione gradevole all'udito e hanno carattere di stasi o di riposo: appartengono a questo gruppo gli a. maggiore e minore. Gli a. dissonanti producono una sensazione acustica più dura e presentano un carattere dinamico, richiedendo una risoluzione: sono dissonanti gli a. di settima, di nona, ecc. Gli a. si eseguono, negli strumenti a tastiera (pianoforte, organo, armonium), con la battuta simultanea dei tasti corrispondenti ai suoni che compongono l'a. stesso. Negli strumenti a corde pizzicate invece, le note, pur giungendo all'orecchio già fuse in un unico suono, vengono eseguite in rapida successione. Gli a. non si possono eseguire negli strumenti a fiato, potendo questi dare solo una nota per volta. • Dir. - Incontro di più volontà fra contraenti al fine di perfezionare un contratto, o un qualsiasi negozio giuridico. Patto stipulato fra persone, enti collettivi o Stati, specie quando questi ultimi si prefiggono di regolare rapporti politici (a. internazionale). È complesso se le volontà si uniscono in vista di uno scopo unico; collettivo se le volontà sono distinte. ║ A. economico collettivo: a. che regola i rapporti tra determinate categorie professionali, stipulato tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie stesse, a norma dell'art. 2.063 Cod. Civ. ║ A. fra le parti: elemento basilare del contratto o in generale dei negozi giuridici (si intende non unilaterali), che comunemente prende il nome di consenso. Ciò che ne risulta è che le due o più volontà manifestatesi si integrano vicendevolmente per esplicarsi unitariamente nel negozio. La loro combinazione, però, avviene con riferimento agli scopi che le singole volontà sono dirette a raggiungere. Quindi la volontà, pur producendo il consenso, elemento unico, non costituisce un'unica volontà e anche i soggetti, attraverso i quali essa si manifesta, restano in posizioni distinte. ║ A. criminoso: se due persone si accordano per commettere un delitto ognuna soggiace alla pena. Se il reato non viene commesso nessuno è punibile, ma il giudice può decidere se applicare delle misure di sicurezza. ║ A. internazionali: atti mediante i quali gli Stati contraenti modificano, creano o estinguono delle norme valevoli nei loro territori. Costituiscono una fonte secondaria del diritto consuetudinario. Se regolano in materia economica si chiamano a. economici (generalmente disciplinano le importazioni e le esportazioni stabilendo la qualità e la quantità delle merci commerciabili). • Econ. - Intesa tra due parti. Può essere bilaterale o plurilaterale. ║ A. interbancario: intesa tra istituti di credito che regola la loro concorrenza. In Italia vi è l'a. interbancario sulle condizioni di interesse rinnovato annualmente che stabilisce i limiti massimi e minimi dei tassi. • Fis. - Operazione consistente nel pareggiare le frequenze di oscillazione di due circuiti. Si ha a. di fase di due moti armonici di uguale centro e periodo quando a ogni istante la differenza delle due fasi è nulla.