Corrispondenza di pensieri, di sentimenti. ║ Patto,
trattato. ║ Suono armonioso, melodia. •
Mus. - Unione di suoni diversi simultanei formanti un complesso armonioso. Vi
sono
a. di tre, quattro, cinque e più suoni, che si scrivono sia
allo stato
naturale (in cui i suoni sono disposti a intervalli di terza)
sia allo stato di
rivolti (derivati da quelli naturali). Gli
a.
possono essere
consonanti e
dissonanti. I primi offrono una
sensazione gradevole all'udito e hanno carattere di stasi o di riposo:
appartengono a questo gruppo gli
a. maggiore e
minore. Gli
a. dissonanti producono una sensazione acustica più dura e
presentano un carattere dinamico, richiedendo una risoluzione: sono dissonanti
gli
a. di settima, di nona, ecc. Gli
a. si eseguono, negli
strumenti a tastiera (pianoforte, organo, armonium), con la battuta simultanea
dei tasti corrispondenti ai suoni che compongono l'
a. stesso. Negli
strumenti a corde pizzicate invece, le note, pur giungendo all'orecchio
già fuse in un unico suono, vengono eseguite in rapida successione. Gli
a. non si possono eseguire negli strumenti a fiato, potendo questi dare
solo una nota per volta. • Dir. - Incontro di
più volontà fra contraenti al fine di perfezionare un contratto, o
un qualsiasi negozio giuridico. Patto stipulato fra persone, enti collettivi o
Stati, specie quando questi ultimi si prefiggono di regolare rapporti politici
(
a. internazionale). È complesso se le volontà si uniscono
in vista di uno scopo unico; collettivo se le volontà sono distinte.
║
A. economico collettivo:
a. che regola i rapporti tra
determinate categorie professionali, stipulato tra le associazioni professionali
che rappresentano le categorie stesse, a norma dell'art. 2.063 Cod. Civ. ║
A. fra le parti: elemento basilare del contratto o in generale dei negozi
giuridici (si intende non unilaterali), che comunemente prende il nome di
consenso. Ciò che ne risulta è che le due o più
volontà manifestatesi si integrano vicendevolmente per esplicarsi
unitariamente nel negozio. La loro combinazione, però, avviene con
riferimento agli scopi che le singole volontà sono dirette a raggiungere.
Quindi la volontà, pur producendo il consenso, elemento unico, non
costituisce un'unica volontà e anche i soggetti, attraverso i quali essa
si manifesta, restano in posizioni distinte. ║
A. criminoso: se due
persone si accordano per commettere un delitto ognuna soggiace alla pena. Se il
reato non viene commesso nessuno è punibile, ma il giudice può
decidere se applicare delle misure di sicurezza. ║
A.
internazionali: atti mediante i quali gli Stati contraenti modificano,
creano o estinguono delle norme valevoli nei loro territori. Costituiscono una
fonte secondaria del diritto consuetudinario. Se regolano in materia economica
si chiamano
a. economici (generalmente disciplinano le importazioni e le
esportazioni stabilendo la qualità e la quantità delle merci
commerciabili). • Econ. - Intesa tra due parti.
Può essere bilaterale o plurilaterale. ║
A. interbancario:
intesa tra istituti di credito che regola la loro concorrenza. In Italia vi
è l'
a. interbancario sulle condizioni di interesse rinnovato
annualmente che stabilisce i limiti massimi e minimi dei tassi.
• Fis. - Operazione consistente nel pareggiare
le frequenze di oscillazione di due circuiti. Si ha
a. di fase di due
moti armonici di uguale centro e periodo quando a ogni istante la differenza
delle due fasi è nulla.